Condivido in toto quanto dichiarato:
Verifica di congruità: l'intervista
Tutte e tre le domande hanno un comune denominatore: uno schizoide modo di agire del legislatore.
Dal decreto Rilancio ad oggi è stato un profluvio di interventi, nuove regolazioni, modifiche, integrazioni, cambi di validità temporali, correzioni, pronunce di organismi centrali e periferici dello Stato che ne disciplinavano la fruizione in maniera sempre diversa.
In poco meno di 18 mesi abbiamo registrato ben oltre 1000 interventi, di vario rango, che spiegavano al povero fruitore come poteva accedere ai vari bonus; abbiamo registrato: - Pronunce della Agenzie delle entrate nelle sue varie articolazioni centrali/regionali/provinciali - Interpellanze parlamentari e risposte del MEF - Decreti attuativi che definivano, tra l’altro, modulistiche e requisiti - Pareri del CSLLP - FAQ della ENEA - Decreti del MISE e del MIT - Previsioni nella legge di bilancio.
Ovviamente non tutte le “pronunce” sopra richiamate avevano un medesimo ed univoco filo conduttore, anzi quello che emerge è un quadro assolutamente mutevole dove la unica certezza è la indeterminatezza della disciplina invocabile.
Da ultimo il decreto “anti frode” interviene disciplinando nuovamente in maniera diversa la materia di alcuni bonus senza preoccuparsi di prevedere un regime transitorio non considerando che la gran parte degli interventi sono in corso di esecuzione da tempo.
Ciò non bastasse è intervenuta anche la circolare 16/E dell’AdE che il 29 novembre ha ritenuto opportuno effettuare nuovi chiarimenti.
Relativamente agli interventi in corso di esecuzione o prossimi all’avvio dei lavori, la Circolare in commento ha introdotto una modifica alla usuale metodologia di valutazione, da parte dei tecnici abilitati, della congruità delle spese effettuate, che prima del DL “Anti Frodi” era riservata ai soli interventi da “Superbonus 110%” (sia energetici, sia antisismici) e che il DL di novembre 2021 ha esteso anche ai bonus ordinari.
Sulla questione, nella Circolare si afferma che: “Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.”
Ora, il rimando contenuto nel DL 157/2021 alle modalità previste dall’articolo 119 comma 13-bis del DL 34/2021 per l’asseverazione delle spese sta generando notevole confusione, in quanto esclude - per le spese diverse da quelle per ecobonus - l’utilizzo del prezzario DEI per la valutazione della congruità delle spese, come, viceversa, previsto dal decreto 6 agosto 2020.
Infatti, i commi 13 e 13-bis dell’art. 119 assegnano al decreto MISE la definizione delle modalità attuative delle asseverazioni, sia per i requisiti tecnici (limitatamente a quelli relativi all’ecobonus, visto che quelli per il sisma bonus sono regolati con apposito decreto del MIMS), sia per la congruità delle spese (che si riferiscono ad entrambi gli interventi). Ciò risulta evidente nel comma 13-bis che fa riferimento proprio al decreto del MISE.
Pur tuttavia non è giustificabile una diversità di valutazione per uguali lavorazioni, spesso presenti sia negli interventi di eco bonus che di sisma bonus. A puro titolo di esempio, la spesa per la tinteggiatura di una parete esterna a conclusione di un intervento di isolamento termico della stessa è corretto asseverarla sulla base del prezzario regionale o di quello della DEI, ma se la stessa tinteggiatura è a conclusione di un intervento di messa in sicurezza sismica di quella parete, l’asseverazione si dovrebbe basare sul prezzario regionale o dei listini della camera di commercio, o dei prezzi correnti di mercato, ma non su quello della DEI.
È indispensabile dare, con la massima urgenza, una chiara indicazione, confermando l’utilizzabilità dei prezzari regionali e di quelli DEI sia per eco che sisma bonus che per gli altri bonus ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare anche gli altri riferimenti citati nel sopra richiamato comma 13-bis ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%.
ANCE ha sempre invocato la necessità di interventi migliorativi che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la fruizione dei vari bonus, quali ad esempio: a) Prezzari di riferimento (come nel 110) per tutti i bonus, b) Imprese qualificate per eseguire i lavori. Un conto sono miglioramenti e chiarimenti puntuali e tutto altro è il rimettere continuamente in gioco ogni punto fermo in un perenne gioco dell’oca.
Abbia il coraggio il legislatore di ufficializzare la morte dei vari bonus edilizi perché questo modo di legiferare non può trovare giustificazione nella svista normativa quanto in una vera e propria volontà di chiudere la stagione dei bonus.
Non riusciamo a comprendere con questi continui stop and go in tutti i campi quale sia il disegno industriale che il legislatore ha in mente per il nostro Paese.
Francamente è tutto svilente e mortificante per chi tenta di svolgere con onestà il proprio mestiere.