Qualificazione ditte installatrici - DLgs 28/11 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Qualificazione ditte installatrici - DLgs 28/11

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Qualificazione ditte installatrici - DLgs 28/11

    Salve a tutti

    Il DLgs 28/11 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
    da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
    2001/77/CE e 2003/30/CE
    ) è in vigore dal 29/3/2011, ed anche il seguente

    Art. 15
    (Sistemi di qualificazione degli installatori)
    1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,
    caminetti e stufe a biomassa
    , di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
    geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico
    professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del
    Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2
    del presente articolo.

    In pratica chi installa deve avere i requisiti professionali del DM37/08 (ex legge 46/90) conseguiti con laurea o diploma+2 anni di inserimento o corso di formazione riconosciuto+4 anni di inserimento. Non sarebbero riconosciuti i requisiti tecnico professionali conseguiti avendo operato nel settore per almeno tre anni, come credo che sia per la maggior parte delle ditte medio-piccole operanti nel settore.

    Voi come vi regolate ?
    _____
    MazE

  • #2
    Mancano i decreti attuativi in riferimento a quell' articolo.

    Commenta


    • #3
      Hai qualche riferimento per questa cosa, dove si citano questi decreti da emanare ?
      In verità credo che la questione dei decreti attuativi riguardi solo i corsi specifici che saranno necessari dall'agosto 2103, dovrebbero essere organizzati dalle regioni ecc. e già si intravedono problemi, mentre non mi pare che la cosa riguardi i requisiti tecnici necessari ADESSO .
      Insomma sembrerebbe che buona parte delle ditte, almeno le piccole e medie, non sia in regola.
      Alla camera di commercio poi non sanno neanche di che stiamo parlando ...
      _____
      MazE

      Commenta


      • #4
        l'obbligo è cogente, i decreti attuativi riguardano solo i programmi di formazione

        ""Entrata in vigore e decreti attuativi (art. 47)
        Il D.Lgs. 28/11 è entrato in vigore il 29 marzo 2011, ma sono molti i punti in attesa di futuri
        decreti attuativi e l’effettiva entrata in vigore di alcuni aspetti è posticipata di periodi pari
        all’anno o più.
        Questi i temi che saranno trattati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 28/11:
        - revisione delle tariffe incentivanti del 3° Conto Energia: entro il 30/04/2011;
        - nuovi meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
        alimentati da FER entrati in esercizio dopo il 31/12/2012: entro 6 mesi dall’entrata in vigore
        del D.Lgs. 28/11 (art. 24);
        - programmi di formazione regionali e riconoscimento dei fornitori di formazione: entro il
        31/12/2012 e ad opera delle Regioni;
        - modalità e garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti
        dell’impianto: entro il 31/12/2011;
        - riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per
        l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti alimentati da FER e
        il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti: entro il 31/12/2012;
        - specifici incentivi per la produzione di energia da FER mediante impianti che facciano
        ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti
        sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia:
        con apposito decreto del MSE.""
        OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
          l'obbligo è cogente, i decreti attuativi riguardano solo i programmi di formazione

          - programmi di formazione regionali e riconoscimento dei fornitori di formazione: entro il
          31/12/2012 e ad opera delle Regioni;
          Infatti, il mio problema riguarda l'OGGI.
          Stiamo per realizzare un impianto (committente un ente pubblico ed io sono D.L.) e nel bando di gara è stato ribadito il rispetto del DLgs.
          La ditta che si è aggiudicata uno degli appalti (il lavoro è suddiviso) si poneva il problema, poi risolto perchè si sono accorti dopo che in effetti il titolare è ANCHE perito elettrotecnico ed ha lavorato molti(ssimi) anni nel settore.
          Nello spirito del legislatore sostanzialmente sarebbero a posto, credo.

          Semmai mi chiedevo se alla camera di commercio specificano ufficialmente COME una ditta ha maturato i requisiti del DM37/08, (anche perchè del DLgs in questione ad oggi ne sanno meno di tutti ...), non vorrei che il GSE subordinasse l'ottenimento degli incentivi alla dimostrazione cavillosa di questi.
          _____
          MazE

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
            Infatti, il mio problema riguarda l'OGGI.
            non vorrei che il GSE subordinasse l'ottenimento degli incentivi alla dimostrazione cavillosa di questi.
            via da questo paese di mer@a regno delle "interpretazioni"

            in questa discussione hai già di che divertirti!!
            OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
              via da questo paese di mer@a regno delle "interpretazioni"
              Sei ancora qui? Quando parti?
              Quot homines tot sententiae

              Commenta


              • #8
                Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
                In pratica chi installa deve avere i requisiti professionali del DM37/08 (ex legge 46/90) conseguiti con laurea o diploma+2 anni di inserimento o corso di formazione riconosciuto+4 anni di inserimento. Non sarebbero riconosciuti i requisiti tecnico professionali conseguiti avendo operato nel settore per almeno tre anni, come credo che sia per la maggior parte delle ditte medio-piccole operanti nel settore.
                Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
                1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
                a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
                università statale o legalmente riconosciuta;
                b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del
                secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
                all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un
                periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze
                di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
                all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
                c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
                di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
                quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
                periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è
                di due anni;
                d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
                abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
                installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
                fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di
                operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
                di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
                all'articolo 1.

                2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative
                di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di
                collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
                titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in
                possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
                dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di
                collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore
                per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
                dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.


                Come vedi i requisiti si ottengono non solo con lauree/diplomi/corsi, ma anche con l'esperienza acquisita lavorando per aziende già in possesso dei requisiti. Questa peraltro è la situazione più frequente.
                Quot homines tot sententiae

                Commenta


                • #9
                  Non hai capito: certo che nel DM37/08 ci sono i 4 modi indicati, questo lo so.
                  Purtroppo l'anno scorso è uscito anche il DLgs 28/11 che all'art.15 (lo vedi all'inizio di questa discussione) dice che per installare o fare manutenzione straordinaria agli impianti FV ed altri vanno bene solo i primi 3 (a,b,c).
                  Nel mio caso di interesse ho (spero) risolto, in quanto il titolare fortunatamente ha il diploma di perito e molti anni di esperienza alle spalle (sperando che la cosa non deba essere "certificata" dalla camera di commercio, la quale brancola nel buio o se ne frega semplicemente, non avendo ricevuto alcun ordine dall'alto).
                  Per tutti gli altri ?
                  _____
                  MazE

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
                    Non hai capito: certo che nel DM37/08 ci sono i 4 modi indicati, questo lo so.
                    Purtroppo l'anno scorso è uscito anche il DLgs 28/11 che all'art.15 (lo vedi all'inizio di questa discussione) dice che per installare o fare manutenzione straordinaria agli impianti FV ed altri vanno bene solo i primi 3 (a,b,c).
                    Si, ma dal 1° agosto 2013. Quindi di che ti preoccupi?
                    Quot homines tot sententiae

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                      Si, ma dal 1° agosto 2013. Quindi di che ti preoccupi?
                      Aridanga! ( YouTube_1 )

                      DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28
                      Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
                      da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
                      2001/77/CE e 2003/30/CE.
                      (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11)

                      <omissis>...omissis...

                      Art. 15
                      (Sistemi di qualificazione degli installatori)
                      1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,
                      caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
                      geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico
                      professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del
                      Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2
                      del presente articolo.
                      2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1,
                      lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
                      n. 37 si intendono rispettati quando:
                      a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei
                      criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
                      b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.

                      <omissis>...omissis...

                      1) Dal 29 marzo 2011 fino al 1° agosto 2013 si va con i requisiti del 37/08 ottenuti con i modi a, b e c.
                      2) DOPO occorrono i corsi.
                      3) Ancora non siamo al 1° agosto 2013, quindi ...
                      ( YouTube_2! )</omissis></omissis>
                      Ultima modifica di amaze1; 25-05-2012, 17:09.
                      _____
                      MazE

                      Commenta

                      Attendi un attimo...
                      X