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bonifico gse quando ? su grandi impianti ?

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  • bonifico gse quando ? su grandi impianti ?

    con un impianto da 300 kW il bonifico gse quando arriva ?<br>dovrebbe emettere una fattura la societa&#39; che produce l&#39;energia ?<br>quali sono i tempi tra le 2 cose ?<br>qualcuno e&#39; gentile per darmi una mano ?

  • #2
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cibernautaFV @ 5/3/2008, 23:32)</div><div id="quote" align="left">1-con un impianto da 300 kW il bonifico gse quando arriva ?<br>2-dovrebbe emettere una fattura la societa&#39; che produce l&#39;energia ?<br>quali sono i tempi tra le 2 cose ?<br>qualcuno e&#39; gentile per darmi una mano ?</div></div><br>1- il bonifico del gse arriva ogni mese, relativo alla produzione di 2 mesi prima:<br>es. inizia a produrre a Gennaio, a fine gennaio hai 30 gg (quindi febbraio) per comunicare la produzione di Gennaio.Il gse ti pagher&agrave; 30 gg dopo la fine del mese della comunicazione di produzione&#33;Così il 30 Marzo riceverai il bonifico della produzione di gennaio, il 30 aprile quella di febbraio... ecc<br><br>dal gse:<br>Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW.<br>Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al pro-<br>dotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.<br>La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai SR o dai gestori<br>di rete locali, nel caso in cui i SR si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure.<br>Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede<br>ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base<br>alla producibilit&agrave; presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano<br>le misure mensili dell’energia realmente prodotta.<br>Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta<br>l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad<br>esempio, l’incentivo relativo alla produzione di gennaio verr&agrave; calcolato in febbraio e la “Data di<br>Pagamento” sar&agrave; il 31 marzo.<br>In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all’anno<br>solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio<br>Tecnico di Finanza.<br>Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta<br>il giorno lavorativo immediatamente successivo.<br>Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare mensile cumulato non superi i 500Y.<br><br><br>2- FAttura&#33;?? Se intendi &quot;comunicare la produzione del tuo impianto&quot; questo è compito tuo&#33;<br>Dal gse<br> La misura dell’energia prodotta<br>Le recenti disposizioni dell’Autorit&agrave; in materia di misura sono finalizzate all’installazione di misuratori<br>in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l’ energia<br>immessa che per quella prelevata).<br>Con particolare riferimento alla energia elettrica prodotta da impianti di generazione, l’AEEG ha recentemente<br>definito con deliberazione n. 88/07 le disposizioni in materia di misura.<br>In particolare tale provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell’energia elettrica<br>prodotta da impianti di generazione (di qualsiasi potenza) la cui connessione è successiva alla data di<br>pubblicazione della medesima delibera, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all’attuazione<br>di una disposizione normativa (ad es. rilascio CV e conto energia).<br>Le responsabilit&agrave; del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione ed i<br>relativi ed eventuali corrispettivi a carico del soggetto titolare dell’impianto sono definite secondo questo<br>schema:<br>1. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale<br>non superiore a 20 kW è il gestore di rete; il corrispettivo a copertura di tale attivit&agrave; fino al termine<br>del presente periodo regolatorio (2004-2007) è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista<br>per la bassa tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell’ Allegato n. 1 al Testo Integrato della deliberazione<br>n.5/04 (ad oggi pari a 28,19 u all’anno);<br>2. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale<br>superiore a 20 kW è il produttore, il quale ha la facolt&agrave; di avvalersi del gestore di rete pur mantenendo<br>la responsabilit&agrave; di tale servizio; il corrispettivo a copertura di tale eventuale attivit&agrave; di ‘fornitore<br>di servizio‘ offerto dal gestore di rete è definito dal medesimo che pubblica e rende note le<br>metodologie di calcolo e le seguenti voci di costo di detto corrispettivo:<br>• approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura;<br>• manutenzione dell’apparecchiatura di misura;<br>• rilevazione e registrazione delle misure.<br>

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    • #3
      molte grazie<br>obbligato

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