con un impianto da 300 kW il bonifico gse quando arriva ?<br>dovrebbe emettere una fattura la societa' che produce l'energia ?<br>quali sono i tempi tra le 2 cose ?<br>qualcuno e' gentile per darmi una mano ?
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bonifico gse quando ? su grandi impianti ?
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cibernautaFV @ 5/3/2008, 23:32)</div><div id="quote" align="left">1-con un impianto da 300 kW il bonifico gse quando arriva ?<br>2-dovrebbe emettere una fattura la societa' che produce l'energia ?<br>quali sono i tempi tra le 2 cose ?<br>qualcuno e' gentile per darmi una mano ?</div></div><br>1- il bonifico del gse arriva ogni mese, relativo alla produzione di 2 mesi prima:<br>es. inizia a produrre a Gennaio, a fine gennaio hai 30 gg (quindi febbraio) per comunicare la produzione di Gennaio.Il gse ti pagherà 30 gg dopo la fine del mese della comunicazione di produzione!Così il 30 Marzo riceverai il bonifico della produzione di gennaio, il 30 aprile quella di febbraio... ecc<br><br>dal gse:<br>Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW.<br>Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al pro-<br>dotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.<br>La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai SR o dai gestori<br>di rete locali, nel caso in cui i SR si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure.<br>Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede<br>ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base<br>alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano<br>le misure mensili dell’energia realmente prodotta.<br>Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal SR, con valuta<br>l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad<br>esempio, l’incentivo relativo alla produzione di gennaio verrà calcolato in febbraio e la “Data di<br>Pagamento” sarà il 31 marzo.<br>In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all’anno<br>solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio<br>Tecnico di Finanza.<br>Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta<br>il giorno lavorativo immediatamente successivo.<br>Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare mensile cumulato non superi i 500Y.<br><br><br>2- FAttura!?? Se intendi "comunicare la produzione del tuo impianto" questo è compito tuo!<br>Dal gse<br> La misura dell’energia prodotta<br>Le recenti disposizioni dell’Autorità in materia di misura sono finalizzate all’installazione di misuratori<br>in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l’ energia<br>immessa che per quella prelevata).<br>Con particolare riferimento alla energia elettrica prodotta da impianti di generazione, l’AEEG ha recentemente<br>definito con deliberazione n. 88/07 le disposizioni in materia di misura.<br>In particolare tale provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell’energia elettrica<br>prodotta da impianti di generazione (di qualsiasi potenza) la cui connessione è successiva alla data di<br>pubblicazione della medesima delibera, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all’attuazione<br>di una disposizione normativa (ad es. rilascio CV e conto energia).<br>Le responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione ed i<br>relativi ed eventuali corrispettivi a carico del soggetto titolare dell’impianto sono definite secondo questo<br>schema:<br>1. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale<br>non superiore a 20 kW è il gestore di rete; il corrispettivo a copertura di tale attività fino al termine<br>del presente periodo regolatorio (2004-2007) è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista<br>per la bassa tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell’ Allegato n. 1 al Testo Integrato della deliberazione<br>n.5/04 (ad oggi pari a 28,19 u all’anno);<br>2. il responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale<br>superiore a 20 kW è il produttore, il quale ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete pur mantenendo<br>la responsabilità di tale servizio; il corrispettivo a copertura di tale eventuale attività di ‘fornitore<br>di servizio‘ offerto dal gestore di rete è definito dal medesimo che pubblica e rende note le<br>metodologie di calcolo e le seguenti voci di costo di detto corrispettivo:<br>• approvvigionamento e installazione dell’apparecchiatura di misura;<br>• manutenzione dell’apparecchiatura di misura;<br>• rilevazione e registrazione delle misure.<br>
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