Puglia: Delibera n. 1947 del 20/10/09 - EnergeticAmbiente.it

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Puglia: Delibera n. 1947 del 20/10/09

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  • Puglia: Delibera n. 1947 del 20/10/09

    Sono riuscito a trovare le linee guida, che allego, della delibera n. 1947 della regione Puglia. In sostanza si parla di "divieto di localizzazione su suolo di impianto fotovoltaici in aree agricole" e "divieto del fotovoltaico a terra". Poichè sono in trattativa per un impianto a terra in Puglia che dico al cliente "non se ne fa più nulla"? Qualcuno ne sa di più?
    File allegati

  • #2
    Ciao,

    quelle che hai postato sono delle "Linee Guida".
    Per essere effettive devono essere recepite e convertite in delibere specifiche dagli altri dipartimenti.

    In parole povere: la prossima Legge Regionale che si occuperà di regolamentare l'iter autorizzativo dei parchi FV dovrà essere congruente con tali linee guida.
    Fino ad allora rimane valida la LR31/08, che li prevede.

    Ciao,
    J.

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    • #3
      Ti ringrazio per il tuo chiarimento

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      • #4
        Lotta Stato-Regione

        Amici della Puglia, come valutate questa sentenza

        fonte:
        RINNOVABILI IN AREA AGRICOLA, PUGLIA BOCCIATA DUE VOLTE

        31/03/2010 - La Dia e le manutenzioni devono essere regolate a livello centrale. È l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su due leggi della Regione Puglia in materia di installazione di impianti di energia rinnovabile, riduzione degli inquinanti e valutazione dell’impatto ambientale sugli impianti elettrici.
        Nella Delibera di Giunta 1947/2009 erano infatti state indicate modalità di installazione alternative, come pensiline, serre e facciate, in grado di non produrre impatto sul suolo (Leggi Tutto).
        FOTOVOLTAICO, PUGLIA PROPONE RESTRIZIONI PER IMPIANTI A TERRA E IN AREA AGRICOLA
        Con la sentenza 119/2010, depositata venerdì 26 marzo scorso, la Corte ha impugnato la Legge Regionale 31/2008, che autorizzava la Giunta a stipulare accordi per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

        Secondo la Corte Costituzionale le autorizzazioni in materia di energia costituiscono esclusiva competenza statale. L’estensione della capacità di generazione possono quindi essere individuate solo con decreto ministeriale di intesa con la Conferenza Unificata, senza lasciare margini di autonomia alle regioni.

        La norma infati contrastava con il Decreto Legislativo 387/2003, che recepisce la Direttiva comunitaria 2001/77/Ce su energie rinnovabili e mercato interno dell’elettricità, e che fissa a 20 Kw per il fotovoltaico, 60 Kw per l’eolico e 200 Kw per la biomassa i limiti entro i quali è possibile il ricorso alla Denuncia di inizio attività. Se disposizioni adottate a livello centrale non dispongono diversamente, per gli impianti di grandi dimensioni e capacità la Dia è sostituita infatti dall’Autorizzazione Unica.

        Come conseguenza della sentenza sono state impugnate anche le restrizioni operate nelle aree agricole di pregio, come quelle destinate alla coltivazione degli ulivi o ricadenti nella rete Natura 2000, dove la legge
        vietava la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

        La Corte ha considerato illegittima la disposizione dal momento che la distribuzione dell’energia deve avvenire in modo concertato come tutti i fattori strategici. Inoltre, nonostante non siano ancora state emanate le linee guida sui siti non idonei all’installazione degli impianti, le regioni non possono intraprendere azioni di esclusione unilaterali.

        La Corte Costituzionale ha valutato anche la legittimità della Legge Regionale 25/2008 in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 15 mila volt.

        La sentenza 120/2010 ha chiarito che le regioni non possono escludere dall'obbligo di valutazione di impatto ambientale la manutenzione ordinaria di questa tipologia di impianti, regolata dal D.lgs 152/2006, Codice dell'Ambiente, che non ammette deroghe da parte di norme locali.

        Dura la reazione della Regione. L'Assessore al Lavoro Michele Losappio critica le motivazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che nonostante riconosca l'inerzia statale nell'emanazione delle linee guida per il territorio, considera improprio l'intervento a livello locale per colmare la lacuna.

        Corte esclude inoltre che la Regione possa tutelare le aree protette e le zone di maggior valore paesaggistico e naturalistico con la proibizione ad installare parchi eolici e fotovoltaici, ma conferma l’obbligo per le imprese di passare attraverso la VIA e le Valutazioni di incidenza per ogni singolo progetto determinando nei fatti un affaticamento per gli Uffici della Regione e delle Province che nella grande maggioranza dei procedimenti porterà comunque allo stesso risultato di diniego.

        Secondo Losappio si avranno da un lato procedure più lente e complesse di tutela delle aree sensibili e dall’altro iter macchinosi e lunghi per la concessione delle autorizzazione nelle altre aree. Una complicazione di cui a suo avviso non si sentiva il bisogno.
        (riproduzione riservata)



        http://www.edilportale.com/normativa...-c._11160.html

        SENTENZA 26/03/2010 N. 120
        Sorridi e tendi la mano..

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