Salve a tutti,
vorrei un parere se ho interpretato in modo corretto il conto Energia:
Se installo un impianto FV da 20 kwp su un rustico abitabile, di proprietà, con contatore e contratto Enel, adibito occasionalmente a casa di campagna, quindi con consumi irrisori, e non svolgo attività d'impresa, rientro nel punto 9.3 sottoriportato, quindi non mi tassano il contributo GSE nemmeno per la parte non consumata e venduta in rete?
Formalmente mi sembra così, anche se è un pò tirato dire che 20 kwp sopperiscono al fabbisogno dell'abitazione (vuota) e l'EVENTUALE eccedenza viene ceduta. Qualcuno ha esperienza con un caso simile?
TUIR, comporta che la cessione dell’energia non sia soggetta né a IVA né a ritenuta d’acconto
vorrei un parere se ho interpretato in modo corretto il conto Energia:
Se installo un impianto FV da 20 kwp su un rustico abitabile, di proprietà, con contatore e contratto Enel, adibito occasionalmente a casa di campagna, quindi con consumi irrisori, e non svolgo attività d'impresa, rientro nel punto 9.3 sottoriportato, quindi non mi tassano il contributo GSE nemmeno per la parte non consumata e venduta in rete?
Formalmente mi sembra così, anche se è un pò tirato dire che 20 kwp sopperiscono al fabbisogno dell'abitazione (vuota) e l'EVENTUALE eccedenza viene ceduta. Qualcuno ha esperienza con un caso simile?
9.3 Il regime fiscale relativo all’energia venduta e ai costi dell’impianto
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n.46/E del 19/7/2007, ha chiarito che il provento derivante
dalla vendita dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituisce sempre reddito tassabile.
La natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume, però, rilevanza ai fini delle modalità di
tassazione. A tal proposito si deve evidenziare che nella sola ipotesi in cui la vendita dell’energia sia
effettuata da un soggetto che non esercita attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato
un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’abitazione
o della sede, l’Amministrazione finanziaria ha qualificato il provento della vendita come “reddito
diverso” ossia come reddito derivante dall’esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente.
L’inclusione di tali proventi tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 67 comma 1 lettera i) del
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n.46/E del 19/7/2007, ha chiarito che il provento derivante
dalla vendita dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituisce sempre reddito tassabile.
La natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume, però, rilevanza ai fini delle modalità di
tassazione. A tal proposito si deve evidenziare che nella sola ipotesi in cui la vendita dell’energia sia
effettuata da un soggetto che non esercita attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato
un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’abitazione
o della sede, l’Amministrazione finanziaria ha qualificato il provento della vendita come “reddito
diverso” ossia come reddito derivante dall’esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente.
L’inclusione di tali proventi tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 67 comma 1 lettera i) del
TUIR, comporta che la cessione dell’energia non sia soggetta né a IVA né a ritenuta d’acconto
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