Prendo queste 4 righe dalla cara circolare 46 di AE, dalla quale secondo me si può trarre qualche riflessione, cosa ne pensate?
Lo “scambio sul posto” consente, quindi, all’utente di
“immagazzinare” l’energia elettrica prodotta e non consumata e di prelevarla
dalla rete in caso di necessità. L’energia fotovoltaica immessa dall’utente nella
rete costituisce un credito nei confronti del gestore - in termini di energia, non in
termini economici - utilizzabile nel corso dei tre anni successivi a quello in cui
matura. Al termine dei tre anni, l’eventuale credito residuo è annullato. Si precisa
al riguardo, che l’eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete e non
consumata non potrà mai essere remunerata, poiché nell’ambito della disciplina
8
dello “scambio sul posto” non è consentita la vendita (cfr. articolo 6, comma 2,
decreto legislativo n. 387 del 2003).
Lo “scambio sul posto” consente, quindi, all’utente di
“immagazzinare” l’energia elettrica prodotta e non consumata e di prelevarla
dalla rete in caso di necessità. L’energia fotovoltaica immessa dall’utente nella
rete costituisce un credito nei confronti del gestore - in termini di energia, non in
termini economici - utilizzabile nel corso dei tre anni successivi a quello in cui
matura. Al termine dei tre anni, l’eventuale credito residuo è annullato. Si precisa
al riguardo, che l’eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete e non
consumata non potrà mai essere remunerata, poiché nell’ambito della disciplina
8
dello “scambio sul posto” non è consentita la vendita (cfr. articolo 6, comma 2,
decreto legislativo n. 387 del 2003).
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