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Piano energetico ambientale Regione Sicilia

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  • Piano energetico ambientale Regione Sicilia

    Ciao a tutti,
    sono davvero felice che anche la sicilia si sia adeguata agli standard nazionali, aspettavamo da tanto questa delibera che finalmente ci permetterà di lavorare con serenità e semplicità.
    Buon lavoro a tutti

  • #2
    Io ho visitato il sito della Regione Sicilia, ho trovato la notizia, ma non il link al documento. Sarebbe interessante leggere cosa c'e' scritto sul fotovoltaico. Qualcuno lo ha trovato ?
    ciao

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    • #3
      http://www.regione.sicilia.it/indust...na-Ricerca.pdf

      Questo è il link della bozza, per quel che ho sentito per vie traverse e per ciò che è scritto sul giornale non ci sono state parecchie modifiche.
      Spero di esserti stato d'aiuto

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      • #4
        incrociamo le dita ...

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        • #5
          Qualcuno si sente di fare un riassunto?
          Salutamo
          Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
          Suntech STP 160S/24AC MONO (7x2); Inverter SOLARMAX 2000C
          Ubicazione Lercara Friddi (PA) 37°44;13° 36

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          • #6
            bozza PEARS

            non so se si tratta della versione definitivamente approvata, comunque penso che eventualmente poco sia cambiato
            File allegati

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            • #7
              Per me che nel mio paese dovevo ancora passare dal sanitario sono enormi passi in avanti...

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              • #8
                Ciao a tutti!!!!!!! seguo da tanto tempo e siete davvero un aiuto prezioso per il mio lavoro, ma è la prima volta che scrivo...................qualcuno sa dirmi se il piano energetico regionale è già direttamente applicabile o è come la finanziaria che necessita dei decreti attuativi?

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                • #9
                  Originariamente inviato da meno Visualizza il messaggio
                  non so se si tratta della versione definitivamente approvata, comunque penso che eventualmente poco sia cambiato
                  Io ho questa versione. Ho provato a fare il confronto automatico di word tra le due e ci sono delle differenze.
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                  • #10
                    Io ho questa versione. Ho provato a fare il confronto automatico di word tra le due e ci sono delle differenze.
                    File allegati
                    Copia_di_Delibera_modificata_in_giunta_energiaaggi ornata_al_03_02_2009[1].pdf (78.9 KB, 7 visite)
                    Questa copia è quella ufficiale approvata?

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                    • #11
                      ho provato a chiamare in Assessorato all'industria non hanno saputo dirmi niente ...........qualcuno di voi ha qualche notizia di sottobanco?

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                      • #12
                        Credo che queste siano solo sintesi, io avevo delle copie della bozza ma erano oltre 300 pg, in cui prima c'era uno studio della situazione seguita dalle schede tecniche relativa ai piani d'azione.
                        E credo che verrà pubblicato in quel formato.

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                        • #13
                          Ragazzi non facciamo confusione.

                          La bozza di Piano Energetico Regionale della Regione Siciliana è stata predisposta da un Gruppo di Lavoro composto dal DREAM Dipartimento di Ricerche Energetiche ed AMbientali dell'Università di Palermo (soggetto capofila, in cui son contento di aver fatto il dottorato ma questo non c'entra ), dal DIIM dell’Università di Catania, dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Messina e dall’Istituto “Nicola Giordano” del CNR di Messina.

                          Il Gruppo di Lavoro, incaricato dall’Assessore Regionale all’Industria il 14/05/02, ha elaborato, ormai qualche anno fa, lo “Studio per la redazione del Piano Energetico Regionale” e lo ha consegnato alla Regione che ha iniziato a discuterlo con amministratori, dirigenti di amministrazioni, parti sociali, lobbies, politici intervenuti a vario titolo, tecnici (?) e chi più ne ha più ne metta.

                          Lo “Studio per la redazione del Piano Energetico Regionale” è stato presentato dal Gruppo di Lavoro in due forme, una completa ed una di sintesi. La forma completa è un mattone di centinaia di pagine che ogni volta che ho stampato è stato necessario mandare le ruspe in Amazzonia per procurarmi direttamente la carta. La forma di sintesi è già più maneggevole per cui se proprio tenete a darci un’occhiata ve la consiglio: trovate la versione discussa con le parti sociali al link http://www.regione.sicilia.it/indust...na-Ricerca.pdf. Non sono sicuro se si tratti della versione finale approvata questa settimana perché, come scrivevo prima, il documento è stato sottoposto a diversi attori e ciascuno ha detto la sua proponendo modifiche ed integrazioni. A mio avviso non dovrebbe comunque discostarsi di molto dalla versione deifinitivamente approvata.

                          Dopo ben quattro anni (dalla consegna da parte del Gruppo di Lavoro a questa settimana) si è comunque finalmente giunti all’approvazione del PER. Probabilmente di tanta grazia dobbiamo pure ringraziare le tensioni interne alla maggioranza: l’approvazione del PER è infatti servito a mettere (temporaneamente) una pietra sopra alle liti tra la cordata dei Cuffariani&C., vecchi “committenti” del PER e più aperti all’introduzione con poche limitazioni delle Fonti Energetiche Rinnovabili in Sicilia, e quella dei Lombardiani&C., nuovi NIMBY de noiantri da sempre contrari alle torri eoliche, alle distese di fotovoltaico ed a tutto ciò che in maniera errata si considera come una deturpazione dell’ambiente (evidentemente non sanno come si fa a produrre elettricità con il carbone e credono che la TV si accenda perché le spine le ha inventate il Padreterno).

                          Purtroppo il PER appena approvato è uno strumento di analisi dello stato attuale e di pianificazione del futuro ed ovviamente non entra (non può!) nello specifico delle procedure autorizzative degli impianti, che alla fine sono quelle che interessano i businessman in attesa di investire per arricchirsi e tutti quelli che, più modestamente, con le FER vogliono solo arrotondare lo stipendio.
                          La deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (lo hanno chiamato così) mette una pezza su questo problema ed invece di limitarsi a comunicare solo che “questo è, lo approviamo così com’è (allegato)..” si pone come strumento di regolamentazione delle procedure autorizzative. Io non so se dispongo della versione effettivamente approvata, che comunque non dovrebbe essere molto diversa da quella che allego (“Copia_di_Delibera_modificata_in_giunta_energiaag giornata_al_03_02_2009.pdf”).

                          A tale deliberazione, unitamente al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387 di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” (cosiddetto "ex art.12") ed al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (per la parte relativa alla VIA), occorrerà da oggi fare riferimento per qualsiasi intervento di produzione di elettricità da FER.

                          Spero che chiunque abbia un’iniziativa (meglio se siciliano, ma altrimenti va bene lo stesso purché la sua azienda trasferisca QUI la sede legale FINO ALLA FINE dell'avventura) la porti a termine bene e velocemente. Il futuro è nelle FER e noi siciliani abbiamo un enorme patrimonio che possiamo sfruttare. Da oggi possiamo essere i precursori di una nuova rivoluzione industriale: speriamo che invidie delle iniziative altrui, burocrazia farraginosa ed ignoranza di finti ambientalisti ignoranti non ci facciano restare ancora una volta come sempre in questo mare di cacca.

                          PS: Info sul PER su www.dream.unipa.it, ma non chiamate per la deliberazione o per l’iter autorizzativo perché di quello se ne occupa l’Ass.to Reg.le Industria (assieme all’ARTA) che potete raggiungere qui Assessorato Industria. Benvenuti o meglio qui Regione Siciliana - Assessorato Industria.


                          .
                          File allegati
                          Ultima modifica di Maurizio78; 05-02-2009, 15:31.

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                          • #14
                            FER non sta per produttore energia rinnovabile..........o sbaglio?

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                            • #15
                              Originariamente inviato da coccinella80 Visualizza il messaggio
                              FER non sta per produttore energia rinnovabile..........o sbaglio?
                              Le FER sono le Fonti Energetiche Rinnovabili definite dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387 di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
                              Secondo l'art. 2 ("Definizioni") sono fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili non fossili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

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                              • #16
                                grazie!!!!!! Maurizio78, oggi mi hai risolto la giornata. Il mio capo questa mattina ha messo sulla mia scrivania l'articolo di giornale e mi ha detto: più tardi voglio sapere tutti i dettagli.
                                il guaio è che nessuno sà ancora niente quello info se tu.

                                mi sai dire l'iter da fare per autorizzare un impianto integrato su serra in zona non vincolata da 700 KWp?

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                                • #17
                                  Mi hai fatto sorgere una domanda: dove dovrebbe stare la confusione?
                                  Il fatto che il PER sia "solo" una linea guida?

                                  Commenta


                                  • #18
                                    http://www.energeticambiente.it/legi...n-solo-li.html

                                    salutiamo

                                    Roberto
                                    "MAKE YOUR ENERGY!!"

                                    on SKYPE econtek-italy

                                    "la vera sfida non è realizzare un impianto fotovoltaico, quanto grande si vuole, ma farlo funzionare bene per 20 anni!!!"

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                                    • #19
                                      qualcuna ha notizie dettagliate su cosa contiene il piano energetico siciliano, appena approvato dalla giunta regionale, in riferimento all'eolico (dislocazione sul territorio, distanze, potenza massima per parco, ecc) o dove reperire le schede allegate alla delibera. Grazie a tutti
                                      Guidorafa

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                                      • #20
                                        Originariamente inviato da alebaffo Visualizza il messaggio
                                        Mi hai fatto sorgere una domanda: dove dovrebbe stare la confusione?
                                        Il fatto che il PER sia "solo" una linea guida?
                                        Scusa ale espressione infelice la mia. Cmq mi riferivo al post in cui scrivevi che la delibera di approvazione del PEAR coincideva con il documento di sintesi.
                                        Ultima modifica di Maurizio78; 06-02-2009, 14:14.

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                                        • #21
                                          Se volete qui c'è una sorta di approfondimento: REGIONE SICILIANA WEB - Notiziario on-line - TGWEB

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                                          • #22
                                            Ciao a tutti, vedo che sono tante le agevolazioni e le tipologie di impianti che sono state svincolate dal farragginoso iter della conferenza di servizi.

                                            Riguardo alla installazione di impianti su terreno agricolo, assodato che disognerà prevedere una fascia arborea di protezione e separazione, sarà comunque necessaria l'autorizzazione attraverso la conferenza di servizi?

                                            Non si potrà procedere con la dia anche in assenza di vincoli?

                                            Grazie.

                                            Commenta


                                            • #23
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                                              • #24
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                                                1) ai sensi dell'art. 13, non si possono installare impianti da FER di nessun genere in siti ricadenti:
                                                a- nelle zone “A” del sistema parchi e riserve regionali;
                                                b- nelle zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali eventualmente istituiti sul territorio della Regione;
                                                c- nelle zone di protezione e conservazione integrale di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/04;

                                                2) ai sensi dell'art. 14, gli impianti da FER possono essere installati in ZPS (Direttiva 79/409/CEE) o SIC (Direttiva 92/43/CEE) solo se l’intervento è stato ritenuto realizzabile in sede di valutazione di incidenza (ARTA).

                                                3) ai sensi dell'art. 18 gli impianti eolici (ad esclusione del mini eolico definito all'art. 17) non possono essere installati in aree abitate o in contiguità (?) ad edifici;

                                                4) ai sensi dell'art. 21, gli impianti da FER di potenza superiore a 10 MW devono distare l'un l'altro almeno 10 km;

                                                5) ai sensi dell'art. 21, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW non possono essere installati in aree agricole (a meno che non siano ad inseguimento solare e siano proposti secondo le modalità prescritte all'art. 22).

                                                In tutti gli altri casi è consentito procedere alla attivazione delle procedure autorizzative. L'iter è però diverso in funzione della taglia dell'impianto:

                                                1) ai sensi dell'art. 17, non vanno ad A.U. e rientrano, ai fini urbanistici ed edilizi (ex D. Lgs. n. 115/2008), nella categoria della manutenzione ordinaria:
                                                a- gli impianti eolici di H complessiva non superiore a 1,5 m e D non superiore a 1 m;
                                                b- gli impianti fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici o con medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici;

                                                2) sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia (art. 19):
                                                a- gli impianti eolici con H al mozzo del rotore fino a 15 m e di potenza fino a 60 KWp;
                                                b- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19/02/07 di potenza fino a 1 MW;
                                                c- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW;
                                                d- gli impianti fotovoltaici collocati a terra internamente ad ASI di potenza fino a 1 MW;
                                                e- gli impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 Kw.

                                                Attenzione:

                                                1) i ns. cari estensori della deliberazione definiscono con mini eolico:
                                                a- una volta gli impianti eolici di H complessiva non superiore a 1,5 m e D non superiore a 1 m (art. 17);
                                                b- un'altra gli impianti eolici, con H al mozzo del rotore fino a 15 m e di potenza fino a 60 KWp (art. 19);

                                                2) gli impianti fotovoltaici integrati (ci si immagina sempre che quando si scrive "integrati" ci si riferisca sempre a quanto prevede il D.M. 19/02/07):
                                                a- una volta, qualsiasi sia la potenza installata, non vanno ad A.U. e rientrano, ai fini urbanistici ed edilizi (ex D.Lgs. n. 115/2008), nella categoria della manutenzione ordinaria (art. 17);
                                                b- un'altra, per potenze fino ad 1 MW (ed anche se sono parzialmente integrati), sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di
                                                natura urbanistica e/o edilizia (art. 19);

                                                3) secondo l'art. 19 sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia, tra l'altro:
                                                a- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19/02/07 di potenza fino a 1 MW;
                                                b- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW;
                                                ... ma i secondi non sono già compresi tra i primi?

                                                4) l'art. 19 che prescrive l'assoggettamento ai soli provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 Kw davvero non l'ho capito.. se mi faccio un eolico da 199 kW per la mia azienda non vado ad Autorizzazione Unica?? Non è contraddittorio con quanto previsto con gli altri articoli???

                                                Che ne pensate?
                                                Ultima modifica di Maurizio78; 11-02-2009, 10:29.

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                                                • #25

                                                  Penso che ancora una volta, pur con estremo ritardo rispetto ad eltre regioni italiane e dopo aver rallentato lo sviluppo e la diffusione delle FER la nostra Regione non abbia fatto altro che confezionare, o per meglio dire, far confezionare, una normativa ancora una volta poco chiara, contraddittoria e sempre soggetta a interpretazioni soggettive.

                                                  Non c'era bisogno di riportare più volte la "semplificazione dell'iter" per gli impianti parzialmente e totalmente integrati, per i quali bastava fare riferimento alla normativa nazionale, peraltro molto chiara, bensì, fare chiarezza su altri punti fondamenti quali gli impianti su terreno agricolo, la documentazione e gli enti da informare qualora le richieste siano soggette ad A.U. e quant'altro di più specifico e che fino ad oggi non ha avuto chiare risposte da parte dell'amministrazione regionale.

                                                  Sono profondamente deluso...mi aspettavo delle linee guida e leggo una norma che sembra fatta da chi di energie rinnovabili e della normativa nazionale di riferimento a sentito solo parlare dai giornali.

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                                                  • #26
                                                    X Meno:

                                                    Cosa intendi per autorizzazione per le strutture? Quale è il riferimento legislativo? Legge 64/74 (Regionale?, quale articolo?)

                                                    Grazie anticipatamente.

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      si tratta della L. nazionale 02/02/1974 n.64, secondo la quale tutte le costruzioni che possano interessare la pubblica incolumità, non solo gli edifici, sono soggette all'autorizzazione di cui agli artt. 17 e 18 della stessa legge.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da Maurizio78 Visualizza il messaggio
                                                        A quanto par di capire dalla deliberazione di approvazione del PEAR il divieto o la limitazione preliminare alla realizzazione degli impianti riguarda i seguenti casi:

                                                        1) ai sensi dell'art. 13, non si possono installare impianti da FER di nessun genere in siti ricadenti:
                                                        a- nelle zone “A” del sistema parchi e riserve regionali;
                                                        b- nelle zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali eventualmente istituiti sul territorio della Regione;
                                                        c- nelle zone di protezione e conservazione integrale di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/04;

                                                        2) ai sensi dell'art. 14, gli impianti da FER possono essere installati in ZPS (Direttiva 79/409/CEE) o SIC (Direttiva 92/43/CEE) solo se l’intervento è stato ritenuto realizzabile in sede di valutazione di incidenza (ARTA).

                                                        3) ai sensi dell'art. 18 gli impianti eolici (ad esclusione del mini eolico definito all'art. 17) non possono essere installati in aree abitate o in contiguità (?) ad edifici;

                                                        4) ai sensi dell'art. 21, gli impianti da FER di potenza superiore a 10 MW devono distare l'un l'altro almeno 10 km;

                                                        5) ai sensi dell'art. 21, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW non possono essere installati in aree agricole (a meno che non siano ad inseguimento solare e siano proposti secondo le modalità prescritte all'art. 22).

                                                        In tutti gli altri casi è consentito procedere alla attivazione delle procedure autorizzative. L'iter è però diverso in funzione della taglia dell'impianto:

                                                        1) ai sensi dell'art. 17, non vanno ad A.U. e rientrano, ai fini urbanistici ed edilizi (ex D. Lgs. n. 115/2008), nella categoria della manutenzione ordinaria:
                                                        a- gli impianti eolici di H complessiva non superiore a 1,5 m e D non superiore a 1 m;
                                                        b- gli impianti fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici o con medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici;

                                                        2) sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia (art. 19):
                                                        a- gli impianti eolici con H al mozzo del rotore fino a 15 m e di potenza fino a 60 KWp;
                                                        b- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19/02/07 di potenza fino a 1 MW;
                                                        c- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW;
                                                        d- gli impianti fotovoltaici collocati a terra internamente ad ASI di potenza fino a 1 MW;
                                                        e- gli impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 Kw.

                                                        Attenzione:

                                                        1) i ns. cari estensori della deliberazione definiscono con mini eolico:
                                                        a- una volta gli impianti eolici di H complessiva non superiore a 1,5 m e D non superiore a 1 m (art. 17);
                                                        b- un'altra gli impianti eolici, con H al mozzo del rotore fino a 15 m e di potenza fino a 60 KWp (art. 19);

                                                        2) gli impianti fotovoltaici integrati (ci si immagina sempre che quando si scrive "integrati" ci si riferisca sempre a quanto prevede il D.M. 19/02/07):
                                                        a- una volta, qualsiasi sia la potenza installata, non vanno ad A.U. e rientrano, ai fini urbanistici ed edilizi (ex D.Lgs. n. 115/2008), nella categoria della manutenzione ordinaria (art. 17);
                                                        b- un'altra, per potenze fino ad 1 MW (ed anche se sono parzialmente integrati), sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di
                                                        natura urbanistica e/o edilizia (art. 19);

                                                        3) secondo l'art. 19 sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia, tra l'altro:
                                                        a- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19/02/07 di potenza fino a 1 MW;
                                                        b- gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW;
                                                        ... ma i secondi non sono già compresi tra i primi?

                                                        4) l'art. 19 che prescrive l'assoggettamento ai soli provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 Kw davvero non l'ho capito.. se mi faccio un eolico da 199 kW per la mia azienda non vado ad Autorizzazione Unica?? Non è contraddittorio con quanto previsto con gli altri articoli???

                                                        Che ne pensate?
                                                        Bhe...in effetti risulta poco chiaro sotto tanti aspetti...
                                                        Sappiamo tutti che sarebbe stato sicuramente molto più efficiente snellire l'iter per gli impianti a terra su terreni agricoli sotto 1MW, e non per quelli integrati/semi-integrati, visto che nella nostra terra ci sono più terreni agricoli che capannoni o tetti disponibili per impianti da ~1MW...
                                                        Ergo bisogna sperare che nella versione definitiva pubblicata sulla GURS vengano corretti questi punti "oscuri" affinchè sia tutto di facile comprensione e non di libera interpretazione!!

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                                                        • #29
                                                          Quello che ho capito io per gli impianti a terra ad esclusione del punto 1 citato da Maurizio78:
                                                          Impianto da 1 -20 kW a (non integrato) basta una DIA,
                                                          Impianto da 20-999 kW DIA oppure Autorizzazione unica ?
                                                          Impianto > 1 MW ? Al massimo 12 MW su terreno agricolo + più misure di mitigazione (piantare piante autoctone sul confine)
                                                          ??? Saluti
                                                          Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                                                          Suntech STP 160S/24AC MONO (7x2); Inverter SOLARMAX 2000C
                                                          Ubicazione Lercara Friddi (PA) 37°44;13° 36

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                                                          • #30
                                                            un link per scaricare tutto il "malloppo" relativo al PEARS :
                                                            http://ordineingegneri.rg.it/downloa...2009/pears.zip

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