Autorizzazioni Fotovoltaico Sicilia L.R. 23 del 06/08/2021 - EnergeticAmbiente.it

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Autorizzazioni Fotovoltaico Sicilia L.R. 23 del 06/08/2021

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  • Autorizzazioni Fotovoltaico Sicilia L.R. 23 del 06/08/2021

    Buongiorno, è da un po' che non scrivo sul forum, mi fa sempre piacere ritrovarvi.
    Apro questo topic relativo alle "semplificazioni" siciliane in merito alle autorizzazioni di impianti fotovoltaici, alla luce delle "neonate" L.R. 19 del 29/07/2021 - L.R. 23 del 06/08/2021 con le quali vengono apportate modifiche ed integrazioni sia alla legge regionale 16/2016 (che ha recepito in Sicilia il Testo unico per l’edilizia di cui al DPR 380/2001) che ad altre leggi del settore e che dettano inoltre ulteriori disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.
    Viene del tutto riscritto l’art. 3 della L.R. 16/2016 (dall’art. 4 della L.R. 23/2021), e scompare la CIL.
    A proposito del fotovoltaico si aprono due strade che a me sembrano uguali:

    Strada 1:
    Ai sensi della "nuova" L.R. 16/2016, art. 3, comma 1, lettera aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall‟articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell‟articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; rientra tra gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, e non è necessaria alcuna comunicazione.

    Strada 2:

    Ai sensi della "nuova" L.R. 16/2016, art. 3, comma 2, lettera d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all‟articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell‟allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante „Linee guida per l‟autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili‟, da realizzare al di fuoridella zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all‟interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; rientrano tra gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione asseverata anche per via telematica.

    La domanda sorge spontanea...per l'impiantino sul tetto in zona non sottoposta ad alcun vincolo si può procedere senza comunicazione o serve la CILA???

    Grazie
    Ultima modifica di niofar; 12-10-2021, 09:24.
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