Riporto di seguito il testo dell'art.27 comma 21 del DDL Sviluppo "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche? in materia di energia" approvato definitivamente al senato la scorsa settimana:
Per incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 387/2003, i Comuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete (Comma 21).
La nuova disposizione sembra sottindere la possibilità per i privati di realizzare lo SSP senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete.
Ciò sarebbe in conflitto con la definizione di "punto di scambio" di cui all'Allegato A alla Delibera AEEG 74/08.
Cosa ne pensate? Qualcuno può chiarirmi la questione?
Per incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 387/2003, i Comuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete (Comma 21).
La nuova disposizione sembra sottindere la possibilità per i privati di realizzare lo SSP senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete.
Ciò sarebbe in conflitto con la definizione di "punto di scambio" di cui all'Allegato A alla Delibera AEEG 74/08.
Cosa ne pensate? Qualcuno può chiarirmi la questione?
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