E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (SO n. 136 alla GU 31/7/09 n. 176).
Nel seguito sono indicate alcune novità relative agli impianti fotovoltaici che emergono tra le pieghe della legge.
Art. 27, comma 45 - Nell'ambito dello scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l'energia eccedente quella scambiata).
Art. 27, comma 4 e 5 - I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete. Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza 200 kW.
Art. 27, comma 21 - I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
Nel seguito sono indicate alcune novità relative agli impianti fotovoltaici che emergono tra le pieghe della legge.
Art. 27, comma 45 - Nell'ambito dello scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete viene remunerata a condizioni economiche di mercato (anche per l'energia eccedente quella scambiata).
Art. 27, comma 4 e 5 - I comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti (< 200 kW) di cui sono proprietari senza tenere conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete fermo restando il pagamento degli oneri di rete. Quanto sopra vale inoltre per il Ministero della Difesa anche per impianti di potenza 200 kW.
Art. 27, comma 21 - I comuni (a prescindere dal numero di residenti) possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
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