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Alberi del vicino e fotovoltaico a terra

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  • Alberi del vicino e fotovoltaico a terra

    Ciao,

    apro questa discussione nella sezione legale, in quanto non sono riuscito (forse giustamente) ad avere risposte certe nella sezione economica.
    Mi trovo in una situazione molto delicata. Sono interessato ad un impianto a terra da 500 kW nelle Marche, chiavi in mano. Il terreno è stretto e lungo, rivolto a SSE e confina con due terreni di proprietà di terzi. I vicini sono purtroppo scontenti del nuovo impianto FV e dichiarano guerra aperta: loro non l'hanno ancora capito, ma sono nella condizione di piantare entrambi uno-due filari di pioppi a tre metri di distanza dal confine. Le mie simulazioni indicano che la perdita di efficienza dell'impianto può essere anche del 20% con alberi alti 15 metri (5-6 anni di crescita). Pertanto.....addio conto energia.

    La domanda è questa. Premesso che non esiste una legge che tutela le ombre dei vicini sul fotovoltaico, come ci si può difendere di fronte a questa malaugurata possibilità ? Si può ottenere qualcosa dimostrando la volontà del vicino di crearmi un danno ?

    Grazie,

  • #2
    Esiste nel codice civile la Legge che regolamenta la piantumazione in prossimità dei confini tra privati e con la sede stradale pubblica.

    Se non ricordo male, ma va sicuramente verificato col codice alla mano, che ora non ho a disposizione, la distanza minima della pianta a fusto, di nuova installazione, non deve essere inferiore all'altezza raggiungibile dalla pianta adulta e comunque non meno di 5 metri dal confine. Dato per corretto il dato che fornisci, se l'altezza raggiungibile dalle piante è 15m, 15m sarà anche la distanza minima che dovrà esservi al tuo confine.

    Ti ricordo che anche le costruzioni sono soggette a vincoli di distanza, quindi anche il tuo impianto dovrà rispettare le distanze di Legge dal confine dei tuoi vicini, fatto salvo un diverso accordo scritto.

    Se il tuo terreno è tanto stretto, può essere che neppure tu possa installarvi i pannelli senza l'accordo dei tuoi confinanti, quindi sarebbe opportuno discuterne insieme e trovare un punto di convergenza, quasi mai lo scontro riesce ad accontentare qualcuno.

    ••••••••••••

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    • #3
      Grazie per la buona e precisa notizia.

      Ti chiederei di indicarmi gli articoli del cc, in quanto ho solo trovato citazioni che parlano di 3 m di distanza per alberi ad alto fusto.....Se è -come credo e spero- così come dici, non avrei alcun problema.

      Grazie,

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      • #4
        Ho un problema simile su di un impianto già installato dove degli alberi del vicino potrebbero in fase di crescita creare degli ombreggiamenti su di una fila di una decina di moduli.

        Considerato che il mio cliente ha un ottimo rapporto con il suo vicino è, quindi, disponibile a spostare i moduli a rischio ombreggiamento nelle file indietro.

        In questo caso specifico si deve fare una comunicazione al GSE con la nuova disposizione dei moduli, spiegando le ragioni del possibile ombreggiamento, o serve altro?

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        • #5
          Devo dire che se puoi spostare facilmente i moduli è una fortuna. Nel mio caso l'impianto a terra sarebbe già congestionato, quindi non c'è rischio di fallimento, ma il fallimento sarebbe sicuro come il sole !

          Che ne dite di una scrittura privata che impegna il vicino a non coltivare alberi che possano causare ombreggiamento ?

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          • #6

            Note di Moderazione: nll
            Non è consentita la citazione di un intero messaggio



            Sarebbe la soluzione migliore.
            Comunque ti posto qualcosa che può esserti utile..
            Il Codice Civile stabilisce gli spazi minimi da rispettare e precisamente dall'articolo 873 al 907 regola i confini tra le proprietà in modo esatto. I Regolamenti edilizi locali, i piani regolatori, i vincoli ambientali, le norme di sicurezza sugli impianti e anche il codice della strada, possono aumentare le distanze minime imposte dalla Legge, ma non ridurle.
            Se due costruzioni non sono aderenti, la distanza minima tra due costruzioni è in linea d'aria è di almeno 3 metri.
            Leo.
            Ultima modifica di nll; 28-02-2010, 10:45.

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            • #7
              Originariamente inviato da Claud60 Visualizza il messaggio
              ..........Che ne dite di una scrittura privata che impegna il vicino a non coltivare alberi che possano causare ombreggiamento ?
              Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggio
              ............ I Regolamenti edilizi locali, i piani regolatori, i vincoli ambientali, le norme di sicurezza sugli impianti e anche il codice della strada, possono aumentare le distanze minime imposte dalla Legge, ma non ridurle.
              Se due costruzioni non sono aderenti, la distanza minima tra due costruzioni è in linea d'aria è di almeno 3 metri. .......


              Buongiorno a tutti,
              se uno riesce a farsi firmare una scrittura, da registrare e trascrivere, dal vicino che si impegna a stare a 20 m dal confine con le piante, ben per lui ma mi sembra molto un patto leonino.
              Per le piante d'alto fusto, come i pioppi, la stragrande maggioranza dei RE Comunali, oltre ovviamente il c.c., indica in 3 m la distanza da mantenere per la piantumazione. Questo significa che in pochissimi e rari casi si hanno distanze maggiori. L'ultimo paragrafo e' inesatto e superato. Se parliamo di vecchissime costruzioni la distanza minima, indicata dal c.c., e' effettivamente di 3 m ma da almeno 40 anni (ma sono di piu' gli anni) la distanza minima tra fabbricati, di qualunque natura e specie, e' di 10 m. Questa distanza NON e' mai derogabile mentre lo e' quella dai confini, sempre che le parti siano d'accordo e che la deroga venga fatta per atto pubblico.
              ciao car.boni
              Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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              • #8
                Dagli fuoco.......o tagliali di notte e problema risolto....
                :-)

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                • #9
                  Io posso anche dargli fuoco (scherzo, non lo farei mai), e provocherei un danno al vicino di 100 €. Devo mettere in conto che dopo il vicino farà lo stesso con i miei moduli provocando un danno da 1 milione di €....
                  Non mi sembra una soluzione.....

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                  • #10
                    Buongiorno a tutti,
                    la realizzazione di un impianto industriale da 500 kWp presuppone un'attenta valutazione di tutte le problematiche e nessuna puo' essere lasciata al caso o alla fortuna.
                    E' corretto cercare di risolvere i problemi ma davanti a delle difficolta' insormontabili e' piu' conveniente rinunciarre piuttosto che avventurarsi in un'attivita' che gia' in partenza ha dei problemi.
                    I terreni servono soprattutto per altri scopi ..............
                    ciao car.boni
                    Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.

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                    • #11
                      Ciao,

                      ho tratto le stesse conclusioni di car.boni. Per questo e altri motivi (omertà ingiustificata del proprietario del terreno) ho rinunciato all'acquisto. In effetti mi sono reso conto che un terreno per FV DEVE essere ben protetto ai confini da eventuali piantagioni ad alto fusto. Inoltre la probabilità di costruzioni ai confini DEVE essere molto remota. Un corridoio stretto e lungo, congestionato di pannelli, non è adatto allo scopo.

                      Grazie,

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                      • #12
                        anche x gli alberi di alto fusto la distanza minima dal confine è 3 metri, pertanto, addio impianto se veramente i tuoi vicini sono così violentemente contrari.
                        ciao

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                        • #13
                          La distanza minima dei 3 metri per le piante ad alto fusto è stabilita qualora non vi sia una diversa disposizione del regolamento (del fondo, del Comune, dell'ente parco, o qualsiasi autorità competente). Nel mio caso ricordavo una disposizione più restrittiva che evidentemente aveva solo valore locale (disposizione comunale). Per approfondire: Articolo 892 del codice civile e seguenti.

                          Non confondiamo poi le distanze tra fabbricati, con quelle relative alle piante: solitamente i fabbricati non sono soggetti a crescita spontanea
                          Vi sono altre disposizioni che riguardano le costruzioni.

                          ••••••••••••

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