Chiedo lumi al riguardo, per chi avesse esperienza in merito.
Considerato i disposti della Legge 23 luglio 2009, n. 99, per la quale risulta possibile non tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete (ovviamente ente pubblico ed impianto di pitenza inferiore a 200kW), per quanto riguarda l'allacciamento in rete dell'impianto FV di cui trattasi riusulta possibile prevedere un nuovo punto per allacciamento in rete per SOLA IMMISSIONE e, quindi, poi "scambiare" energia con un altro punto IPOD o, comunque, il punto di immissione dovrà essere abilitato anche al prelievo di energia? Ovvero, per abilitare lo SSP "differito", il punto di allaccio in rete deve essere del tipo immissione/prelievo o può essere abilitato anche solo per immissione (cessione in rete energia)?
Ringrazio anticipatamente chi potrà fornirmi indicazioni.
Considerato i disposti della Legge 23 luglio 2009, n. 99, per la quale risulta possibile non tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete (ovviamente ente pubblico ed impianto di pitenza inferiore a 200kW), per quanto riguarda l'allacciamento in rete dell'impianto FV di cui trattasi riusulta possibile prevedere un nuovo punto per allacciamento in rete per SOLA IMMISSIONE e, quindi, poi "scambiare" energia con un altro punto IPOD o, comunque, il punto di immissione dovrà essere abilitato anche al prelievo di energia? Ovvero, per abilitare lo SSP "differito", il punto di allaccio in rete deve essere del tipo immissione/prelievo o può essere abilitato anche solo per immissione (cessione in rete energia)?
Ringrazio anticipatamente chi potrà fornirmi indicazioni.
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