Una volta per tutte vorrei sapere precisamente in cosa consiste la "cessione in rete" nel nuovo decreto del 19/02/2007
Mentre per lo "scambio sul posto" sono (quasi) sicuro che:
1. si ha diritto a 20 anni di incentivo solo sui KW effettivamente consumati in loco
2. l'eventuale eccedenza NON può essere ceduta in rete, ma può essere utilizzata nel corso dei 3 anni
successivi (in pratica viene accantonata per 3 anni)
3. non si paga la bolletta dell’Enel per sempre;
Per chi NON si avvale dello "scambio sul posto" è invece difficile interpretare la conseguente "cessione in rete"
L'unica cosa sicura è che bisogna avere la partita IVA in quanto la vendita in rete necessita di fatturazione!
Per il resto si fa molta confusione con il precedente decreto e, a quanto ho notato, ognuno dice la sua.....
C'è chi dice che:
1. vengono erogati 20 anni di incentivo su TUTTA la produzione, ma si continua a pagare la bolletta Enel
2. vengono erogati 20 anni di incentivo sulla produzione consumata in loco, il restante ceduto in rete a
prezzo di mercato
3. vengono erogati 20 anni di incentivo sulla produzione consumata in loco, il restante ceduto in rete a 0,095€
Qua sotto incollo l'incriminato articolo 8. (a mio avviso fuorviante e stilato malissimo)
Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.
Mentre per lo "scambio sul posto" sono (quasi) sicuro che:
1. si ha diritto a 20 anni di incentivo solo sui KW effettivamente consumati in loco
2. l'eventuale eccedenza NON può essere ceduta in rete, ma può essere utilizzata nel corso dei 3 anni
successivi (in pratica viene accantonata per 3 anni)
3. non si paga la bolletta dell’Enel per sempre;
Per chi NON si avvale dello "scambio sul posto" è invece difficile interpretare la conseguente "cessione in rete"
L'unica cosa sicura è che bisogna avere la partita IVA in quanto la vendita in rete necessita di fatturazione!
Per il resto si fa molta confusione con il precedente decreto e, a quanto ho notato, ognuno dice la sua.....
C'è chi dice che:
1. vengono erogati 20 anni di incentivo su TUTTA la produzione, ma si continua a pagare la bolletta Enel
2. vengono erogati 20 anni di incentivo sulla produzione consumata in loco, il restante ceduto in rete a
prezzo di mercato
3. vengono erogati 20 anni di incentivo sulla produzione consumata in loco, il restante ceduto in rete a 0,095€
Qua sotto incollo l'incriminato articolo 8. (a mio avviso fuorviante e stilato malissimo)
Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.
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