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Fine lavori, agibilità e pratiche con GSE

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  • Fine lavori, agibilità e pratiche con GSE

    Mi stavo domandando se, ai fini di richiedere ed ottenere l'accesso alle tariffe incentivanti del IV CE, sia necessario produrre copia della comunicazione di fine lavori presentata in comune, con agibilità, accatastamento, cose del genere.
    Mi sembra di no, che per il GSE basti il verbale dei due contatori (Enel e UTF).
    L'unico riferimento al fine lavori, mi par di ricordare fosse per il rispetto del termine dei 7 mesi da parte degli impianti a registro (fine lavori "certificato"). Tuttavia, anche in quel caso, si trattava di un fine lavori tecnico e non amministrativo (cioè non c'entrava nulla con le pratiche in Comune)

  • #2
    Confermo. Al GSE non interessa il fine lavori presentato al Comune.
    Esattamente, serve il fine lavori certificato con la perizia effettuata da parte del tecnico che bisogna inviare ad Enel (art. 9 comma 1 DM 05/05/2011), pagare il contributo necessario ad Enel (AEEG n. 149 del 27 ottobre 2011) e poi attendere che i tecnici Enel vengano a fare il sopralluogo per verificare che ciò dichiarato sia corrispondente al vero.

    Leggi questo:
    http://www.gse.it/it/comunicazione/n...nelavori-.aspx
    Ultima modifica di sischo; 15-05-2012, 08:16.

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    • #3
      Perfetto. Ciò ovviamente vale solo per gli impianti a registro. Per gli altri impianti (anche grandi, ma non a registro), si manda solo il fine lavori standard all'Enel (cioè quello non certificato con perizia)? E Enel ha 10gg lavorativi per allacciare (abilitare il contatore)?

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      • #4
        L'art. 4.2 della delibera AEEG 149/2011 dice:
        A decorrere dall’1 dicembre 2011, il corrispettivo convenzionale di cui al comma
        4.1 è versato dal soggetto che richiede la connessione al gestore di rete all’atto
        dell’invio al medesimo gestore della comunicazione di completamento
        realizzazione dell’impianto di produzione (data di completamento dell’impianto),
        dando evidenza dell’avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento
        mancata evidenza dell’avvenuto pagamento, il gestore di rete invia un sollecito
        richiedente, prevedendo che l’evidenza dell’avvenuto pagamento è condizione
        necessaria per la decorrenza del tempo per l’attivazione della connessione.


        Direi quindi che a partire dal 1 dicembre 2011 tale corrispettivo, quindi la certificazione di fine lavori, vada presentata per tutti i tipi di impianti (grandi e piccoli).

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        • #5
          Hai ragione.
          Però l'art. 4.1 recita:
          4.1 Il corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione
          di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui
          all’articolo 9 del decreto interministeriale 5 maggio 2011..
          ...


          l'art 9 del DM 5 maggio 2011 a sua volta recita:
          1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all’articolo 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all’Allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete.....

          Pertanto il fine lavori certificato si applica solo nei casi di cui all'art. 9 e cioè agli impianti iscritti a registro (comma 1) o che intendono iscriversi al registro avendo già finito i lavori (comma 4)

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          • #6
            Non so cosa altro risponderti. In effetti sembra come dici tu.
            Secondo me se chiami il GSE non sanno cosa dirti!!

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