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articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012

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  • articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012

    Buonasera a tutti,
    sono alle prese con una pratica GSE V Conto in cui mi viene chiesto di integrare la "documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2011, n. 27".
    Si tratta di un impianto FV da 2,82 kWp installato a terra (entro la proprietą del soggetto responsabile).
    La SCIA č stata protocollata dal Comune il 20/07/2012 e l'impianto č stato messo in rete il 2/10/2012.

    La domanda č: che tipo di documentazione si deve fornire per attestare il rispetto di sto benedetto articolo 65? (allegato per completezza)

    Grazie in anticipo a chi mi saprą rispondere! (al call center del GSE non me lo sanno dire)

    L'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilitą del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    3. L'Autoritą per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la prioritą di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».
    File allegati

  • #2
    gli impianti a terra non li puoi incentivare da fine marzo del 2012, a meno che non si costruito su terreno NON agricolo.
    La particella su cui č installato l'impianto che tipo č?

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    • #3
      cosa devo allegare sul sito gse (documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2011, n. 27)??
      l'impianto č su falda e < 6 kW

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