Ho scoperto da poco questo forum e vorrei intervenire per dare il mio piccolo contributo a questo thread, anche riassumendo alcune cose già dette precedentemente.
Innanzitutto la tesi della tassabilità solo per gli 82 €/MWh mi sembra tutt’altro che peregrina (tant’è che ero arrivato alla stessa deduzione logica prima di leggere questo thread). E' evidente che la valorizzazione dell'energia ceduta al GSE è esattamente 82 €/MWh, dato che è la differenza costante ed invariabile tra TO e TA per qualsiasi tipologia di impianto e semestre di applicazione come riportato nelle tabelle di cui agli all. 5-6-7 della legge.
Inoltre la copertura dei costi sostenuti dal GSE per erogare la TO deriva da una parte dalla cessione all'Enel dell'energia (a prezzi di mercato e quindi più o meno equivalenti agli 82 €/MWh) e per il resto (come per la TA) dal prelievo sulle bollette (componente A3) che viene determinato dall’AEG proprio per mantenere in equilibrio il bilancio del GSE. Quindi la parte eccedente gli 82 €/MWh della TO è a tutti gli effetti un incentivo e di conseguenza andrebbe trattato fiscalmente come la TA.
Poi c’è un altro aspetto che la risposta non chiarisce: i premi aggiuntivi per componentistica made in UE e/o per la rimozione dell’amianto, che si sommano sia a TA che TO, nel caso della TO andrebbero tassati o no? In questo caso sono di valore ben identificato e per definizione incentivi (premi) e non corrispettivi e quindi, a rigor di logica, non tassabili; ma il GSE nella comunicazione di conferma della convenzione indica solo gli importi totali delle due tariffe assegnate e non le singole voci componenti.
Rimane comunque il paradosso che la TO al netto dell'Irpef potrebbe risultare addirittura inferiore alla TA e quindi di fatto con una tassazione che supera il valore del bene (gli 82 €/MWh): il che credo sia contrario a qualche principio fiscale...
Per di più incentiva a "sprecare" l'energia piuttosto che immetterla in rete. E questo non perché uno ha "la testa bacata" come ho letto in un post precedente, ma semplicemente perché magari ha le tasche... vuote (specie dopo aver pagato l’impianto!) e non vedo per quale motivo non dovrebbe seguire un comportamento che gli fa guadagnare legalmente dei soldi in più! E nel caso di piccoli impianti con bonus EU+amianto se il soggetto ha un’aliquota marginale alta (a cui vanno sommate le addizionali regionali e comunali) si può arrivare anche a più di 100 €.
Se le regole portano a dei comportamenti eticamente sbagliati, c’è qualcosa che non va nelle regole, non nei comportamenti!.
Certo che se le cose dovessero rimanere così, di fatto lo “Scambio Sul Posto” verrebbe sostituito dallo “Spreco Sul Posto”… Alla faccia della riduzione della CO2!
E anche se questa casistica riguardasse una percentuale bassa di utenti, rimarrebbe il fatto che ciò sarebbe in netto contrasto con le finalità, riportate nelle premesse del Decreto del V Conto, che presuppongono “la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso ad energie rinnovabili, la maggior efficienza energetica” (il famoso pacchetto 20-20-20) ed ancora che "l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di ricadute economiche".
Per finire, nella risposta dell’ADE è specificato che:“si forniscono, tuttavia, chiarimenti sugli aspetti fiscali riguardanti la società istante (GSE), senza entrare nel merito del trattamento tributario dei singoli incentivi in capo ai soggetti percipienti”. Il che, a mio avviso, vuol dire che vale specificamente solo per le questioni che riguardano direttamente il GSE (applicazione o meno dell'IVA, della ritenuta del 4%, etc.), e quindi in teoria non trasferibile direttamente agli utenti, anche se l’impostazione data non lascerebbe presagire possibilità di arrivare a conclusioni diverse per quest’ultimi.
Io credo che a questo punto, per risolvere definitivamente i dubbi interpretativi relativi ai "soggetti percipienti", ci vorrebbe un interpello specifico, meglio se preparato da qualche associazione di categoria, basato su tutte le considerazioni ben evidenziate e discusse in questo thread, che puntasse a far modificare la tesi fin qui sostenuta dall’AdE; quindi nell’ottica di affermare la non tassabilità della TO e premi aggiuntivi, almeno per la quota eccedente gli 82 €/MWh.
Saluti
Alex
Innanzitutto la tesi della tassabilità solo per gli 82 €/MWh mi sembra tutt’altro che peregrina (tant’è che ero arrivato alla stessa deduzione logica prima di leggere questo thread). E' evidente che la valorizzazione dell'energia ceduta al GSE è esattamente 82 €/MWh, dato che è la differenza costante ed invariabile tra TO e TA per qualsiasi tipologia di impianto e semestre di applicazione come riportato nelle tabelle di cui agli all. 5-6-7 della legge.
Inoltre la copertura dei costi sostenuti dal GSE per erogare la TO deriva da una parte dalla cessione all'Enel dell'energia (a prezzi di mercato e quindi più o meno equivalenti agli 82 €/MWh) e per il resto (come per la TA) dal prelievo sulle bollette (componente A3) che viene determinato dall’AEG proprio per mantenere in equilibrio il bilancio del GSE. Quindi la parte eccedente gli 82 €/MWh della TO è a tutti gli effetti un incentivo e di conseguenza andrebbe trattato fiscalmente come la TA.
Poi c’è un altro aspetto che la risposta non chiarisce: i premi aggiuntivi per componentistica made in UE e/o per la rimozione dell’amianto, che si sommano sia a TA che TO, nel caso della TO andrebbero tassati o no? In questo caso sono di valore ben identificato e per definizione incentivi (premi) e non corrispettivi e quindi, a rigor di logica, non tassabili; ma il GSE nella comunicazione di conferma della convenzione indica solo gli importi totali delle due tariffe assegnate e non le singole voci componenti.
Rimane comunque il paradosso che la TO al netto dell'Irpef potrebbe risultare addirittura inferiore alla TA e quindi di fatto con una tassazione che supera il valore del bene (gli 82 €/MWh): il che credo sia contrario a qualche principio fiscale...
Per di più incentiva a "sprecare" l'energia piuttosto che immetterla in rete. E questo non perché uno ha "la testa bacata" come ho letto in un post precedente, ma semplicemente perché magari ha le tasche... vuote (specie dopo aver pagato l’impianto!) e non vedo per quale motivo non dovrebbe seguire un comportamento che gli fa guadagnare legalmente dei soldi in più! E nel caso di piccoli impianti con bonus EU+amianto se il soggetto ha un’aliquota marginale alta (a cui vanno sommate le addizionali regionali e comunali) si può arrivare anche a più di 100 €.
Se le regole portano a dei comportamenti eticamente sbagliati, c’è qualcosa che non va nelle regole, non nei comportamenti!.
Certo che se le cose dovessero rimanere così, di fatto lo “Scambio Sul Posto” verrebbe sostituito dallo “Spreco Sul Posto”… Alla faccia della riduzione della CO2!
E anche se questa casistica riguardasse una percentuale bassa di utenti, rimarrebbe il fatto che ciò sarebbe in netto contrasto con le finalità, riportate nelle premesse del Decreto del V Conto, che presuppongono “la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso ad energie rinnovabili, la maggior efficienza energetica” (il famoso pacchetto 20-20-20) ed ancora che "l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di ricadute economiche".
Per finire, nella risposta dell’ADE è specificato che:“si forniscono, tuttavia, chiarimenti sugli aspetti fiscali riguardanti la società istante (GSE), senza entrare nel merito del trattamento tributario dei singoli incentivi in capo ai soggetti percipienti”. Il che, a mio avviso, vuol dire che vale specificamente solo per le questioni che riguardano direttamente il GSE (applicazione o meno dell'IVA, della ritenuta del 4%, etc.), e quindi in teoria non trasferibile direttamente agli utenti, anche se l’impostazione data non lascerebbe presagire possibilità di arrivare a conclusioni diverse per quest’ultimi.
Io credo che a questo punto, per risolvere definitivamente i dubbi interpretativi relativi ai "soggetti percipienti", ci vorrebbe un interpello specifico, meglio se preparato da qualche associazione di categoria, basato su tutte le considerazioni ben evidenziate e discusse in questo thread, che puntasse a far modificare la tesi fin qui sostenuta dall’AdE; quindi nell’ottica di affermare la non tassabilità della TO e premi aggiuntivi, almeno per la quota eccedente gli 82 €/MWh.
Saluti
Alex
