N!co
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Caspita marco, mi hai chiarito parecchie cose! Se uno si fa un imp fv a terra ed è imp agricolo non paga tasse sull'utile, ma allora mi spiego bene ora perchè c'è stata questa grande prevalenza di imp fv a terra usurpando tutti gli incentivi in maniera insulsa. Tutti si saranno convertiti ad imp agricoli e ora si ciucciano questi incentivi speculando su terreni che mai avrebbero utilizzato per REALE ATTIVITÀ!
MA QUESTO È TOTALMENTE ASSURDO ED INDECENTE!!
Per quanto riguarda il trattamento iva, ti riporto una parte della CIRCOLARE 32/E a cui fa riferimento l'interpello del 6dicembre2012 nel paragrafo riferito agli IMP AGRICOLI:
7.1 IVA
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di energia non sono
operazioni riconducibili a quelle elencate nella tabella A, parte I, del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, pertanto, alle stesse si applica l’IVA nella misura ordinaria
del 20 per cento.
L’aliquota IVA ridotta del 10 per cento trova applicazione quando la
cessione rientra nei casi elencati al punto 103) della Tabella A, Parte III, allegata
al citato DPR, ovvero, quando la cessione di energia è effettuata “(...) per uso
domestico; (...) per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere (...); (...)
ai clienti grossisti di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 16;
(...)”.
Ne consegue, pertanto, che la cessione di energia elettrica prodotta da
imprenditori agricoli mediante fonti agroforestali o fotovoltaiche sconterà
l’aliquota ridotta del 10 per cento, quando è effettuata ai sensi del citato numero
103.
In relazione alla produzione e cessione di energia elettrica,
l’imprenditore agricolo dovrà tenere una contabilità separata ai sensi dell’articolo
36 del DPR n. 633 del 1972, per l’attività agricola e per l’attività di produzione e
vendita di energia.
Quindi probabilmente se si dimostra che è ad uso domestico avrebbe IVA AL 10%.. ma poi trattasi dell'iva sulle vendite, che non deve essere ne costo ne guadagno, confermi?
Infine direi che la cosa sia la seguente:
Se l'impianto viene intestato all'imp agricolo, rientrerà praticamente nel reddito catastale e quindi sulla TO pagherà solo iva e non altre tasse, se non l'irap all'1.9 percento riporto qui il paragrafo:
7.2 IRAP
Tra i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), l’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, include anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Detti soggetti, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto IRAP,
determinano la base imponibile per differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e
l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione soggetti a registrazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto e applicano l’aliquota nella misura dell’1,9
per cento.
Tale aliquota, inizialmente stabilita in misura ridotta per un periodo
transitorio, è stata oggetto di vari interventi normativi che ne hanno prolungato
l’applicazione, fino alla sua stabilizzazione avvenuta ad opera dell’articolo 2,
comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio
2008.
Con circolare 4 giugno 1998, n. 141/E, la scrivente, con riferimento
all’applicazione delle aliquote ridotte previste dall’articolo 45, comma 1, aveva
precisato che le stesse erano applicabili alla parte di base imponibile
corrispondente all’esercizio di un’attività agricola rientrante nei limiti
dell’articolo 29 (attualmente articolo 32) del TUIR, indipendentemente dalla
natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di
persone, o società di capitale), ed anche se operante in altri settori (es. industriale,
assicurativo, commerciale, ecc.). Diversamente, in relazione all’attività agricola
eccedente i predetti limiti e produttiva di reddito d’impresa, la medesima
circolare ha precisato che si rende applicabile l’aliquota IRAP nella misura
ordinaria.
Si ritiene, pertanto, anche con riferimento alle attività di produzione e
vendita di energia elettrica e di carburante richiamate nell’articolo 1 del comma
423 in commento, che le stesse saranno da assoggettare all’aliquota IRAP:
-
nella misura dell’1,9 per cento, per il valore della produzione riferito
all’attività svolta entro i limiti stabiliti nell’articolo 32 del TUIR, o in
quelli individuati nel paragrafo 4 della presente circolare con specifico17
riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica
derivante da fonte fotovoltaica;
-
nella misura ordinaria del 3,9 per cento, per il valore della produzione
che eccede i sopra richiamati limiti.
Mentre se l'impianto sarà intestato alla persona minorenne, si effettuerà una cessione con atto di notorietà della superficie del tetto e il soggetto minorenne, non essendo imp agricolo DOVRÀ avere partita IVA e altro, che immagino sarà sostenuta dal soggetto che se ne fa carico (la madre) che ne dovrà seguire la contabilità. Confermi questa mia interpretazione?
Grazie marco
MA QUESTO È TOTALMENTE ASSURDO ED INDECENTE!!
Per quanto riguarda il trattamento iva, ti riporto una parte della CIRCOLARE 32/E a cui fa riferimento l'interpello del 6dicembre2012 nel paragrafo riferito agli IMP AGRICOLI:
7.1 IVA
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di energia non sono
operazioni riconducibili a quelle elencate nella tabella A, parte I, del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, pertanto, alle stesse si applica l’IVA nella misura ordinaria
del 20 per cento.
L’aliquota IVA ridotta del 10 per cento trova applicazione quando la
cessione rientra nei casi elencati al punto 103) della Tabella A, Parte III, allegata
al citato DPR, ovvero, quando la cessione di energia è effettuata “(...) per uso
domestico; (...) per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere (...); (...)
ai clienti grossisti di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 16;
(...)”.
Ne consegue, pertanto, che la cessione di energia elettrica prodotta da
imprenditori agricoli mediante fonti agroforestali o fotovoltaiche sconterà
l’aliquota ridotta del 10 per cento, quando è effettuata ai sensi del citato numero
103.
In relazione alla produzione e cessione di energia elettrica,
l’imprenditore agricolo dovrà tenere una contabilità separata ai sensi dell’articolo
36 del DPR n. 633 del 1972, per l’attività agricola e per l’attività di produzione e
vendita di energia.
Quindi probabilmente se si dimostra che è ad uso domestico avrebbe IVA AL 10%.. ma poi trattasi dell'iva sulle vendite, che non deve essere ne costo ne guadagno, confermi?
Infine direi che la cosa sia la seguente:
Se l'impianto viene intestato all'imp agricolo, rientrerà praticamente nel reddito catastale e quindi sulla TO pagherà solo iva e non altre tasse, se non l'irap all'1.9 percento riporto qui il paragrafo:
7.2 IRAP
Tra i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), l’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, include anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Detti soggetti, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto IRAP,
determinano la base imponibile per differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e
l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione soggetti a registrazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto e applicano l’aliquota nella misura dell’1,9
per cento.
Tale aliquota, inizialmente stabilita in misura ridotta per un periodo
transitorio, è stata oggetto di vari interventi normativi che ne hanno prolungato
l’applicazione, fino alla sua stabilizzazione avvenuta ad opera dell’articolo 2,
comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio
2008.
Con circolare 4 giugno 1998, n. 141/E, la scrivente, con riferimento
all’applicazione delle aliquote ridotte previste dall’articolo 45, comma 1, aveva
precisato che le stesse erano applicabili alla parte di base imponibile
corrispondente all’esercizio di un’attività agricola rientrante nei limiti
dell’articolo 29 (attualmente articolo 32) del TUIR, indipendentemente dalla
natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di
persone, o società di capitale), ed anche se operante in altri settori (es. industriale,
assicurativo, commerciale, ecc.). Diversamente, in relazione all’attività agricola
eccedente i predetti limiti e produttiva di reddito d’impresa, la medesima
circolare ha precisato che si rende applicabile l’aliquota IRAP nella misura
ordinaria.
Si ritiene, pertanto, anche con riferimento alle attività di produzione e
vendita di energia elettrica e di carburante richiamate nell’articolo 1 del comma
423 in commento, che le stesse saranno da assoggettare all’aliquota IRAP:
-
nella misura dell’1,9 per cento, per il valore della produzione riferito
all’attività svolta entro i limiti stabiliti nell’articolo 32 del TUIR, o in
quelli individuati nel paragrafo 4 della presente circolare con specifico17
riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica
derivante da fonte fotovoltaica;
-
nella misura ordinaria del 3,9 per cento, per il valore della produzione
che eccede i sopra richiamati limiti.
Mentre se l'impianto sarà intestato alla persona minorenne, si effettuerà una cessione con atto di notorietà della superficie del tetto e il soggetto minorenne, non essendo imp agricolo DOVRÀ avere partita IVA e altro, che immagino sarà sostenuta dal soggetto che se ne fa carico (la madre) che ne dovrà seguire la contabilità. Confermi questa mia interpretazione?
Grazie marco
