segnalazione:
il GSE ha mandato centinaia di lettere nelle quali vengono revocati in autotutela (con richiesta di restituzione entro 30 gg delle somme percepite) gli incentivi già dati ad impianti che, pur essendo entrati in esercizio (modulo Q) entro una certa data hanno generato energia, e l'anno ceduta alla rete, solo in data successiva in modo tale da superare un termine (es. quello di termine del IV CE, o del semestre, o del 31 dicembre).
Un esempio: impianti che dopo l'entrata in esercizio (magari di sera) hanno effettuato attività di tuning o di completamento civile (fascettatura e protezione cavi, istallazione sistema di monitoraggio in remoto, test, ...) e hanno tenuto l'impianto "aperto" per ragioni di sicurezza.
La lettera richiama l'art 3, comma 1, lettera c) del DM 5 maggio 2011: come è noto definizione di entrata in esercizio come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, tra le quali "1. L'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico" aggiungendo di suo pugno un inesistente chiarimento (non presente neppure nelle Regole Applicative) "la condizioni di cui al sub 1 è soddisfatta non solo dal colleganento dell'impianto alla rete, ma anche dal suo funzionamento in parallelo con la rete stessa". Nei "considerato" la lettera richiama un, non meglio precisato, documento terminologico dell'UNIPEDE e una, non meglio precisata, norma CEI.
Ora, nel DM 5 maggio 2011, Alleg.1 sono citate tutte le norme tecniche alle quali l'impianti devono sottoporsi e non c'è traccia dell'UNIPEDE. Mentre le norme CEI possibili sono la 0-16, la 82-25 la 82-38.
Rintracciate qualche riferimento valido?
Possiamo avere l'onore di conoscere le fonti esatte di atti di interpretazione così forti da parte del GSE. In modo almeno da sapere se richiamano norme valide o le costruiscono?
il GSE ha mandato centinaia di lettere nelle quali vengono revocati in autotutela (con richiesta di restituzione entro 30 gg delle somme percepite) gli incentivi già dati ad impianti che, pur essendo entrati in esercizio (modulo Q) entro una certa data hanno generato energia, e l'anno ceduta alla rete, solo in data successiva in modo tale da superare un termine (es. quello di termine del IV CE, o del semestre, o del 31 dicembre).
Un esempio: impianti che dopo l'entrata in esercizio (magari di sera) hanno effettuato attività di tuning o di completamento civile (fascettatura e protezione cavi, istallazione sistema di monitoraggio in remoto, test, ...) e hanno tenuto l'impianto "aperto" per ragioni di sicurezza.
La lettera richiama l'art 3, comma 1, lettera c) del DM 5 maggio 2011: come è noto definizione di entrata in esercizio come la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, tra le quali "1. L'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico" aggiungendo di suo pugno un inesistente chiarimento (non presente neppure nelle Regole Applicative) "la condizioni di cui al sub 1 è soddisfatta non solo dal colleganento dell'impianto alla rete, ma anche dal suo funzionamento in parallelo con la rete stessa". Nei "considerato" la lettera richiama un, non meglio precisato, documento terminologico dell'UNIPEDE e una, non meglio precisata, norma CEI.
Ora, nel DM 5 maggio 2011, Alleg.1 sono citate tutte le norme tecniche alle quali l'impianti devono sottoporsi e non c'è traccia dell'UNIPEDE. Mentre le norme CEI possibili sono la 0-16, la 82-25 la 82-38.
Rintracciate qualche riferimento valido?
Possiamo avere l'onore di conoscere le fonti esatte di atti di interpretazione così forti da parte del GSE. In modo almeno da sapere se richiamano norme valide o le costruiscono?
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