Copio ed incollo dal sito ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva:
"È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
L'attesissimo decreto in commento abroga e sostituisce il previgente DMEF 23 gennaio 2004, rendendo la conservazione elettronica delle fatture e dei documenti fiscalmente rilevanti estremamente più semplice e sicuramente meno farraginosa rispetto al passato: vediamo quali sono le principali novità.
La principale riforma rispetto alla disciplina precedente è sicuramente la tanto invocata abrogazione del termine di 15 giorni per la conservazione delle fatture, non più contemplato nel DMEF 17 giugno 2014. Il nuovo art. 3, in effetti, fa riferimento al comma 4-ter dell'art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, vale a dire che il processo di conservazione delle fatture elettroniche sarà allineato a quello di libri e registri contabili e dovrà essere completato entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale".
Visto che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è il 30 settembre, il termine per la conservazione è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione delle fatture stesse.
"È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
L'attesissimo decreto in commento abroga e sostituisce il previgente DMEF 23 gennaio 2004, rendendo la conservazione elettronica delle fatture e dei documenti fiscalmente rilevanti estremamente più semplice e sicuramente meno farraginosa rispetto al passato: vediamo quali sono le principali novità.
La principale riforma rispetto alla disciplina precedente è sicuramente la tanto invocata abrogazione del termine di 15 giorni per la conservazione delle fatture, non più contemplato nel DMEF 17 giugno 2014. Il nuovo art. 3, in effetti, fa riferimento al comma 4-ter dell'art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, vale a dire che il processo di conservazione delle fatture elettroniche sarà allineato a quello di libri e registri contabili e dovrà essere completato entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale".
Visto che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è il 30 settembre, il termine per la conservazione è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione delle fatture stesse.
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