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Agenzia Entrate e scambio sul posto

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  • Agenzia Entrate e scambio sul posto

    Ho presentato a fine ottobre 2007 un interpello (che allego di seguito) alla direzione regionale del piemonte dell'agenzia delle entrate per conoscere l'interpretazione ufficiale alla mia personale situazione.
    Impianto fotovoltaico di 4 kW/p in regime di scambio sul posto costruito da ditta artigiana.
    Leggetelo e commentatelo (se ne avete voglia).
    Domani mattina vi allego la risposta UFFICIALE e vi farò ridere (per non piangere)

    TESTO INTERPELLO

    ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
    Direzione Regionale di TORINO
    Corso Vinzaglio n° 8 - 10121 TORINO

    Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

    La sottoscritta XXXXXXX XXXXXXX nata a XXXXXX ( XX ), il XX/XX/XXXX, residente in XXXXXX, Via SXXXXXXXXXX n° XX, cap XXXX, tel XXXXXXXXX, email xxxxxxxxxxxxxxxxx@libero.it codice fiscale XXXXXXXXXXXXX.
    Espone il seguente caso concreto e personale:
    PREMESSO CHE:
    · La sottoscritta è titolare di ditta artigiana operante nel campo XXXXXXXX con sede in XXXXXXX ( XX ), Via XXXXXX n° XX P.iva 00000000000000
    · Per contribuire al fabbisogno elettrico della ditta è stato installato un impianto fotovoltaico che trasforma in corrente elettrica la radiazione solare ai sensi del DM 28/07/2005 ( Conto Energia ), art. 6 e 7 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, della potenza di X,XX kW/p.
    · L’ impianto opera in regime di “Scambio sul posto” ai sensi della delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas n° 28/06 del 10/02/2006 ( in attuazione dell’ art. 6 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387 )
    · Che all’interno dello scambio sul posto NON è prevista in alcun modo la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta; il surplus eventuale di produzione annuale può essere recuperato nei tre anni successivi ma qualora non recuperata la quota di energia prodotta in surplus viene persa e ceduta a titolo gratuito.
    · Che in ottemperanza al D.Lgs 29/12/2003 n° 387 art. 7 all’impianto in oggetto è stata concessa tariffa incentivante per “ garantire una equa remunerazione dei costi” la cui entità è legata alla effettiva produzione di energia.
    · Che l’AGENZIA DELLE ENTRATE con circolare n° 46/E del 19/07/2007 ha in parte disciplinato l’imposizione fiscale degli incentivi di cui alla tariffa incentivante ed alla vendita dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
    · Che la sottoscritta ritiene di non rientrare in alcuno dei casi prospettati dalla citata circolare 46/E in quanto il punto più vicino alla situazione reale della sottoscritta ( impianto minore di 20 kW/p realizzato da ditta artigiana in regime di scambio sul posto ) pare essere il “ punto 9.3 persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale “
    · Il punto 9.3 della circolare prevede però espressamente “la fattispecie riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l’oggetto principale dell’attività commerciale svolta, sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia prodotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso” individuando due categorie di soggetti ovvero a) i soggetti per cui l’impianto fotovoltaico costituisce l’ oggetto principale dell’attività commerciale b) i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia pro-dotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso; questa seconda tipolo-gia di soggetti è però disciplinata da precise norme ovvero dal DM 19/02/2007 all’ art. 6 comma 4 lettera a) e dal D.Lgs 16 marzo 1999 n° 79 art. 2 comma 2 e smi La situazione della mia ditta pertanto non rientra in alcuno dei due casi prospettati in quanto l’impianto fotovoltaico non costituisce l’attività principale della ditta (a) né tantomeno nel secondo caso (b) in quanto con il regime dello scambio sul posto in base alla normativa è espressamente vietata la vendita di energia prodotta in eccesso.

    Ciò premesso la sottoscritta espone le seguenti considerazioni:
    1. La tariffa incentivante concessa per la realizzazione degli impianti fotovoltaici trae fondamento dalle reali necessità di ridurre le emissioni di inquinanti nell’atmosfera di cui al protocollo di Kyoto, recepite dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la cui massima rappresentazione è costituita dall’energia solare.
    2. Lo Stato Italiano recepiva la Direttiva comunitaria con il D. Lgs 29/12/2003 n° 387 che all’ art 6 intende proporre specifiche agevolazioni per impianti la cui potenza è inferiore a 20 kW in regime di scambio sul posto (comma 1) espressamente vietando la vendita dell’energia prodotta (comma 2) Nel successivo art. 7 comma 2 lettera d) viene definita la concessione di incentivazione che deve “garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”
    3. La tariffa incentivante trova copertura finanziaria per lo Stato nel prelievo tariffario obbligatorio di cui alla componente tariffaria A3 del costo dell’energia elettrica. Tale prelievo coatto viene versato da tutti gli utenti di elettricità, siano essi comuni cittadini (privati), che da tutte le imprese nella bolletta elettrica di ciascuno fino dal lontano anno 1992 La componente tariffaria A3 è espressamente versata per la copertura dei costi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed in tale ambito non costituisce un onere finanziario per lo Stato ma trattasi di un fondo creato dagli utenti elettrici per finanziare le incentivazioni alle fonti rinnovabili.
    4. La tariffa incentivante concessa ai sensi dell’ art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, secondo il mio parere, non rappresenta un contributo in conto esercizio in quanto è fissa e costante per il periodo di 20 anni e la suddivisione in quote annuali, la cui entità è stabilita dalla produzione effettiva annuale, è unicamente un meccanismo per lo Stato che gli consente di poter avere la copertura finanziaria della tariffa incentivante annualmente dalla componente tariffaria A3 che quindi viene erogata senza alcun onere per lo Stato . La tariffa incentivante rappresenta unicamente la modalità per concedere un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387)
    5. Visto l’articolo 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 il quale prevede che “non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW”, inoltre visto l’art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 in cui viene ribadito che gli impianti da fonti rinnovabili in scambio sul posto fino a 20 kW non sono sottoposti ad imposta erariale e relative addizionali sull’energia elettrica; In questo ambito si può estendere l’esenzione dall’imposizione anche alla tariffa incentivante quale componente e direttamente legata alla produzione dell’energia elettrica e concessa esclusivamente per dare equa remunerazione dei costi in quanto appare evidente che il Legislatore, nell’ambito del regime di scambio sul posto fino a 20 kW , intende escludere la produzione e lo scambio di energia da qualunque onere di tassazione.
    6. Vista inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano Sezione IV n° 2126/2006 che riafferma al punto 4 ( pagina 12 ) la necessità che ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 387/2003, ed in forza del quale la tariffa incentivante deve garantire <<equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio>>
    7. E’ pertanto evidente la volontà del Legislatore di sottoporre a trattamento impositivo agevolato la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di scambio sul posto fino a 20 kW ed in tale ambito va anche considerata la tariffa incentivante concessa esclusivamente per garantire “ un’equa remunerazione ”; . Contrariamente il considerare la tariffa incentivante come contributo in conto esercizio e qualificare l’incentivo quale reddito dell’impresa quindi da sottoporre ad imposizione fiscale (Irpef, Irap, addizionali regionali, addizionali comunali, Inps ecc) fa si che la tariffa sia decurtata di una quota di circa il 46 % e non consenta più un equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio travisando le volontà del Legislatore.
    8. Va comunque considerato che nell’ambito di una ditta (anche in presenza dell’esclusione dalla tassazione della tariffa incentivante) è comunque garantito un prelievo fiscale sull’investimento in quanto l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che ricordo completamente riutilizzata nella ditta in regime di scambio sul posto, contribuisce alla formazione di reddito d’impresa in quanto viene a mancare e di conseguenza non è più detratta la spesa elettrica (completamente detraibile) con conseguente aumento del reddito imponibile e di conseguenza con maggiore imposizione fiscale.
    9. Per le ragioni di cui al punto 8 le spese di costruzione dell’impianto partecipano alla determinazione del reddito d’impresa , sia sotto forma di quote di ammortamento sia quello dei componenti positivi (minore detrazione delle spese elettriche con conseguente maggiore reddito imponibile)

    Tutto quanto suesposto, la sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

    Con validità esclusivamente in regime di scambio sul posto fino a 20 kW

    a) Tariffa incentivante (di cui all’art. 7 comma 2 lettera d D,Lgs 29/12/2003 n° 387) non considerata contributo in conto esercizio ma contributo per equa remunerazione costi, esclusa da tassazione per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133

    a.1) IVA: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IVA
    a.2) II.DD: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione II.DD per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio
    1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
    a.3) IRAP: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per
    estensionedi interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della
    Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
    a.4) Altre imposte: addizionali regionali, addizionali comunali, Inps : contributi spettanti a titolo di tariffa incen
    tivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26
    ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata
    contributo in conto esercizio

    b) Ricavi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
    Manca il presupposto oggettivo in quanto non è possibile la vendita in regime di scambio sul posto.

    E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
    · Escludere la tariffa incentivante dalla formazione del reddito di impresa con esclusione della stessa dalle II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
    · La minore spesa elettrica contribuisce alla creazione di maggiore reddito di impresa, che verrà assoggettato ad imposizione II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
    · Detrarre la ritenuta del 4 per cento eventualmente trattenuta dal GSE (soggetto attuatore) dalla tassazione ordinaria della ditta.
    · Predisporre piano di ammortamento per il costo di impianto con detrazione annuale delle quote di ammortamento.


    Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, la sottoscritta lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.


    XXXXXX,, li 26 Ottobre 2007


    IN FEDE
    ( XXXXXXXXX XXXXXX )

    Naturalmente il tutto era completato dall' estratto di tutti i Decreti e Leggi citate per oltre 50 pagine.

    Mi scuso se non è impaginato correttamente ma ho fatto taglia/incolla da mio file

  • #2
    Facci sapere e tienici al corrente perchè è un caso che si presenta pressochè quotidianamente.

    Appoggio totalmente la tua osservazione. :woot:

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    • #3
      Ottima inziativa! Redatta in maniera professionale. Cortesemente, facci sapere se rispondono è una questione fondamentale, anche in relazione all'aumento della soglia da 20 a 200 kwp previsto nella finanziaria.
      GRAZIE! <img src=">

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      • #4
        Vi allego di seguito la risposta ( naturalmente negativa ) dell'agenzia delle entrate all'interpello
        Se vi sono essori scusatemi non avendo voglia di riscriverla ho usato l'OCR che non riconosce perfettamente il testo e quindi se non ho corretto tutti gli errori di riconoscimento scusatemi.


        Pagina 3 di 5
        PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
        L'istanza di interpello in esame attiene alla disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.
        L'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 387 2003. nell'individuare i criteri per l'erogazione di tali incentivi, alla lett. d) precisa che essi consistono in una "specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio".
        Come evidenziato nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la ratio dell'incentivo, erogato in ragione dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente dall'impianto e non corrisposto quando l'impianto non produce energia, è quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.
        Nella medesima circolare, si evidenzia altresì che gli impianti di potenza fino a 20 kw possono accedere al c.d. servizio di "scambio sul posto": in tale ipotesi, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente, mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete e l'utente può successivamente prelevarne la medesima quantità in caso di consumi superiori alla produzione. In sostanza, il servizio di scambio sul posto costituisce una modalità di "immagazzinamento" di un bene (l'energia): l'utente immette nella rete l'energia fotovoltaica prodotta e non utilizzata e può prelevarla, nel corso dei tre anni successivi, in caso di necessità.
        Al sznsi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, beneficiano dell'incentivo alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti fotovoltaici le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici responsabili dell'impianto.
        Appare importante evidenziare subito che, in base ai chiarimenti forniti nella richiamata circolare, la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di un'attività d'impresa, arte o professione, è in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/72, configurando un contributo a fondo perduto. L'uso della terminologia "tariffa
        incentivante". Infatti. è da considerarsi atecnico, perché le somme percepite non rappresentano un corrispettivo per la fornitura dell’energia, ma la “somma erogata ristorare il titolare dell’impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell’impianto medesimo e di quello in esercizio”
        Inoltre, l’energia prodotta e non utilizzata, in tutto o in parte, può essere ceduta sul mercato, cioè resa disponibile nel sistema elettrico. attraverso due modalità: la vendita al distributore o (se l'impianto ha una potenza fino a 20 kw) il c.d. servizio di scambio sul posto.
        Ciò comporta, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, che la stessa debba essere ricondotta, sotto il profilo soggettivo, alla fattispecie delineata nel paragrafo 9.3 della circolare ("persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di un'attività commerciale"), che "riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta, sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l'energia prodotta nell'ambito di tale attività, cedendo l'energia eventualmente prodotta in eccesso".
        Infatti, si ritiene che la "cessione" dell'energia prodotta in eccesso non indichi esclusivamente la vendita al distributore, ben potendo ricomprendere, nella più ampia accezione di cessione sul mercato evidenziata in precedenza, anche il c.d. servizio di scambio sul posto
        Venendo all’individuazione della disciplina fiscale applicabile alla fattispecie rappresentata nell'istanza in esame, pertanto, poiché l'istante è titolare di una ditta individuale ed utilizza l'energia prodotta con impianto fotovoltaico per l'esercizio di una diversa attività commerciale, cedendo al gestore della rete, in regime di scambio sul posto, l'eventuale surplus di energia prodotta e non utilizzata, si ritiene che la tariffa incentivante costituisca un contributo in conto esercizio, fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP come componente positivo di reddito e soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.
        pagina 5 di 5
        Correlativamente, rilevano come componenti negativi le quote di ammortamento dell'impianto fotovoltaico realizzato, che assume la qualifica di bene strumentale.
        IL DIRETTORE REGIONALE

        Questa è la risposta ufficiale dell'agenzia delle entrate al mio interpello

        CONSIDERAZIONI:
        1) Risposta poco articolata e frettolosa (deposito interpello 29/10/2007 e raccomandata agenzia 13/11/2007 )
        2) Hanno equiprato lo scambio sul posto alla cessione in rete in quanto secondo loro il "parcheggiare" l'energia nella rete per vedersela poi resituita è considerata cessione a tutti gli effetti.
        3) non hanno tenuto conto non esprimendosi in merito a quanto affermavo io cioè che Visto l’articolo 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 il quale prevede che “non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW”, inoltre visto l’art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 in cui viene ribadito che gli impianti da fonti rinnovabili in scambio sul posto fino a 20 kW non sono sottoposti ad imposta erariale e relative addizionali sull’energia elettrica
        4) non hanno tenuto conto che la sentenza del TAR Lombardia affermasse come preponderante come la tariffa incentivante deve garantire <<equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio>> ai sensi del D. Lgs 29/12/2003 n° 387

        Pur essendo le considerazioni dell'agenzia secondo me impugnabili e discutibili non mi resta che adeguarmi a quanto scrittomi non avendo la forza per ricorrere ad altri gradi di guidizio vedi TAR o quantaltro.

        N.B. Ero coscente fin dall'inizio che la risposta dell'agenzia delle entrate fosse quella della tassazione integrale dell'incentivo ma speravo in una risposta più esaustiva e convincente e non solo che scambio = cessione.

        Pregherei ALESSANDRO se ne ha voglia e se ritiene meritevole sottoporre il mio scritto ( Interpello e successiva risposta ) al gruppo di fiscalisti Romani che ha citato in altri post e sentire il Loro parere in merito alla questione.

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        • #5
          CITAZIONE (66dedo @ 22/11/2007, 09:22)
          Venendo all’individuazione della disciplina fiscale applicabile alla fattispecie rappresentata nell'istanza in esame, pertanto, poiché l'istante è titolare di una ditta individuale ed utilizza l'energia prodotta con impianto fotovoltaico per l'esercizio di una diversa attività commerciale, cedendo al gestore della rete, in regime di scambio sul posto, l'eventuale surplus di energia prodotta e non utilizzata, si ritiene che la tariffa incentivante costituisca un contributo in conto esercizio, fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP come componente positivo di reddito e soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.

          La risposta che ti ha dato l'agenzia delle entrate, oltrechè ovvia nella sua negatività, è oltremodo sconcertante per gli scenari che lascia intravedere:
          sembra infatti che il "cedere energia alla rete" costituisca motivo di tassazione, e quindi gli unici modi (mi riferisco ai titolari di ditte individuali come te Dedo) per non pagare le tasse sull'incentivo sarebbero:

          a) verificare il bilancio energia ceduta vs energia prelevata ed eventualmente staccare l'impianto per qualche giorno in modo di esser certi di prelevare annualmente più di quanto si immette, e ricadere così, anziche nell'art. 9.3 della circolare, in quello 9.4 che non prevede la tassazione!

          b) Consumare di più!! Sempre in seguito a verifica del bilancio dopo lettura contatori, sarebbe sufficiente riscaldare un po' l'aria esterna con qualche stufetta (è un paradosso ovviamente, ma comunque la si voglia mettere, sempre di spreco si tratta....) per azzerare l'eccesso di energia ceduta e ricadere nell'art.9.4!!

          In poche parole un'istigazione allo spreco.

          Spero proprio di aver capito male!!

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          • #6
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            • #7
              Ciao, ovviamente commentare documenti dell'agenzia delle entrate è inutile sarebbe come pretendere che la montagna ballasse!
              Ho telefonato in merito a questa famosa circolare al GSE il quale mi risponde (mese di Ottobre) che hanno già chiarito con quelli dell'A.D.E. cosa che evidentemente non è ancora avvenuta.... il GSE continua a sostenere che l'energia incentivata è tutta!
              Mi chiedo:
              1) come faranno a controllare tutti gli utenti... andiamo in processiono all'ADE con le bollette e le letture dei contatori???
              2)perchè se la vendo dovrei avere gli incentivi su tutta la produzione e con lo scambio no!
              è un controsenso in termini....
              Come diceva qualcuno "povera Italia!
              Spero che quelli del GSE risolvano questo arcano mistero io direi: FACCIAMOCI SENTIRE!

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              • #8
                Scusa, ma se gli hai detto che esiste una legge che dice che non si debbano tassare le rendite con imposte perchè vogliono agevolare lo sviluppo come mai ti hanno risposto così, che ti hanno detto che te lo sei inventato?

                Questa è una nazione di *****

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                • #9
                  La risposta dell'Agenzia delle entrate mi fa venire il voltastomaco. Come si fa ad equiparare la cessione con lo scambio? Siamo al paradosso che, con un impianto fv in regime di scambio, per la mia azienda:

                  1) utilizzo energia pulita e non inquinante a beneficio della collettività
                  2) faccio un investimento personale (che potrei investire in qualsiasi altra iniziativa) a favore dell'ambiente e quindi della collettività
                  3) se non utilizzo tutta l'energia prodotta nei 3 anni, la REGALO alla collettività
                  e, nonostante aver già reso alla collettività il mio più che minimo contributo (con i 3 punti sopra), sono ancora debitore nei confronti dello Stato (e quindi della collettività) che mi impone di pagare le tasse sull'incentivo.

                  E' un totale e completo assurdo!
                  Se proprio volevano spillarci soldi, potevano mantenere la quota delle imposte su tutta l'energia consumata dalla Azienda, indipendentemente che fosse prodotta dall'impianto o prelevata dalla rete.

                  Tassare l'incentivo nello scambio sul posto, è uno schifo!

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                  • #10
                    verrebbe quasi voglia di evedere le tasse... :P scherzo ovviamente
                    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD

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                    • #11
                      CITAZIONE (nhio83 @ 23/11/2007, 11:27)
                      Scusa, ma se gli hai detto che esiste una legge che dice che non si debbano tassare le rendite con imposte perchè vogliono agevolare lo sviluppo come mai ti hanno risposto così, che ti hanno detto che te lo sei inventato?

                      Questa è una nazione di *****

                      Semplicemente non mi hanno risposto !!!!

                      Il loro ragionamento riassunto al massimo è il seguente:
                      Scambio sul posto = cessione alla rete (immagazzinamanto ) = vendita di energia
                      se vendi (cedi ) energia alla rete sei tassato...............a meno che non sei libero professionista (medico, avvocato, architetto.....poveraccio insomma) ed allora ammortizzi, scambi, vendi e non paghi un ciufolo.
                      Se lo sapevo prima quasi quasi frequentavo una scuola serale e mi iscrivevo ad un ordine prima di fare l'impianto ed allora mi sarei elevato dal rango dei pezzenti (artigiano) e sarei entrato pure io nell'Olimpo dei privilegiati

                      A mio parere se vi sono dei disposti legislativi che dicono che non è soggetta a tassazione l'energia rinnovabile prodotta in regime di scambio sul posto la norma DEVE pure ricomprendere l'incentivo che mi viene dato per la sua produzione (tariffa incentivante )

                      Il guaio grosso è in Italia non si è mai in grado di partorire una norma completa lasciando di proposito l'incertezza di interpretazione così non si scontenta nessuno, vi sono molti uffici competenti, tanta gente da impiegare e tanti che fanno carta per dimostrare che il loro posto è indispensabile.
                      Beppe Grillo ha sbraitato per un po, i politici sono stati preoccupati per due giorni ed ora tutto nuovamente tace e gli "affari" procedono nel solito modo.

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                      • #12
                        Naturalmente da piccola ditta insignificante non ho la possibilità di procedere con contenziosi o ulteriori gradi di giudizio e quindi non mi resta che rassegnarmi e includere il tutto nella tassazione.
                        A proposito visto che il principio fondamentale è che il contributo (tariffa incentivante ) è data per garantire un'equa remunerazione dei costi sostenuti in 20 anni dovrò ricomprarmi l'impianto FV che ho già pagato all'installatore anche dallo stato.

                        1 kW/p = 1150 kWh/anno
                        1150 kWh x 20 anni = 23000 kWh

                        23000 kWh x 0,445 = 10235 Euro

                        10235 Euro - 5778 Euro (costo inpianto in ammortamento) = 4457 Euro
                        4457 Euro x 50 % (imposte) = 2228 Euro di tasse ogni kW/p (irpef, irap, inps ecc)

                        23000 kWh x 0,15 Euro/kWh = 3450 Euro (valore energia prodotta = minor spesa = maggior reddito)

                        3450 Euro x 50 % = 1725 Euro (maggiore tassazione per minor oneri da spese detraibili)

                        2228 + 1725 = 3953 Euro/kWp

                        Costo impianto al kW/p = 5778 Euro
                        Tassazione = 3953 Euro

                        Cavolo, io pensavo che l'impianto fosse caro e criticavo la disonestà di alcuni installatori ma dai conti sopra esposti il disonesto non è l'installatore che mi prende il 100 % ma lo Stato che senza fare nulla mi ruba il 68 % solo per il fatto che io ho fatto un impianto FV

                        Obbietteranno i puristi che però lo stato mi ripaga abbondantemente con la tariffa incentivante !
                        Questo non è assolutamente vero perchè lo stato non mi da assolutamente nulla ma i soldi sono del sig. rossi, sigra verdi e dalla famigerata casalinga di Voghera i quali volenti o nolenti sono stati obbligati a finanziarmi il mio impianto ( a dire il vero mi sono finanziato anche da solo perchè non oso pensare a quanto dal 1992 ad oggi mi hanno prelevato in bolletta)


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                        • #13
                          La discussone è molto interessante anche se credo la sezione giusta sia: conto energia.

                          Commenta


                          • #14
                            CITAZIONE (lfgrandimpianti @ 24/11/2007, 00:11)
                            La discussone è molto interessante anche se credo la sezione giusta sia: conto energia.

                            Effettivamente hai ragione

                            Basta che i moderatori la spostino "d'ufficio"

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                            • #15
                              ragazzi io ora ho la necessita che qualcuno mi rispieghi le cose perchè non saprei che risp a chi mi fa le domande.

                              un ragioniere di un industria mi chiese se poi il ricavato ottenuto da conto energia fosse sottoposto a tassazione.

                              io gli ho risposto di no.

                              poi abbiamo discusso se in quel caso andasse bene lo scambio sul posto.

                              ora io per scambio sul posto, ho inteso (e lo dico proprio perchè a sto punto posso aver capito male tutto) che il gse ti paga i kw che produce il tuo impianto, tu consumi l'energia che produci, e quindi non paghi l'enel per i kw che porduci, se il tuo impianto non ce la fa a tenere in piedi i tuoi consumi , assorbi dall'enel l'energia, se invece produci di +, la cedi in rete, in pratica deve esserci un contatore che conta i kw che produce l'impianto, a valle dell'inverter, ma a monte del consumo,

                              e poi spiegatemi voi tutto il resto, dove e come si ricade nel caso in cui si viene tassati, allora come si fa a calcolare la fattibilità economica di un impianto, bisogna calcolare anche le tasse?

                              allora a che servono i programmi di progetto se non vengono calcolate le tasse?

                              datemi delucidazioni perchè io non voglio fare figuracce quando vado ad un appuntamento e dico cose non vere!

                              se anche voi non sapete che pesci prendere, poveri noi!

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                              • #16
                                Non ti preoccupare nhio è normale non capire, nel Paese delle banane le leggi non si fanno perchè servono o per il bene della Comunità, ma con il preciso intento di complicare cose che per natura sarebbero semplici.
                                Provo a rispondere ai tuoi dubbi, mi correggano se sbaglio.
                                Ogni impianto fv, in regime di scambio sul posto, installato ad uso di una azienda o, per usare le parole della circolare, "nell'ambito di una attività commerciale", è da considararsi bene strumentale (alla stessa stregua dei computer, dei macchinari, delle attrezzature di produzione, ecc...) e pertanto il costo d'acquisto dell'impianto è ammortizzabile negli anni, cioè una parte del costo totale viene inserita a bilancio a fine di ogni anno in modo da abbassare l'imponibile su cui poi l'azienda paga le tasse.
                                Però, i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni strumentali, sono ovviamente tassati. E nel nostro caso, l'incentivo del GSE concorre alla determinazione dell'imponibile ed è quindi tassato.
                                Secondo il ragionamento di 66dedo anche il mancato esborso economico per l'acquisto di energia concorre a determinare l'imponibile e quindi viene tassato. A questo punto, i soldi è meglio reinvestirli in azienda o acquistare qualcosa (computer, arredi, auto, ecc... meglio che darli allo Stato).

                                Dal mio punto di visto, piuttosto che sulla fattibilità economica di un impianto, le tasse vanno considerate in relazione alla bontà dell'investimento che perde certamente di attrattibilità se parte dei proventi vengono decurtati dalle tasse.

                                Alcuni programmi di simulazione tengono conto anche delle tasse, a mia esperienza in maniera errata o incompleta. Ma tu non ti preoccupare, quando sei davanti all'imprenditore, magari affiancato dal fido commercialista spesso ignorante in materia ma atteggiato da saputello, puoi sempre rispondere " L'imprenditore è lei, se bastasse un software per sapere come fare i soldi o meno, saremmo tutti dei ricconi.... basta usare emule!"

                                Saluti strumentali!

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                                • #17
                                  in regime di scambio sul posto nn ci sono tassazioni sino ai 20Kw sulla energia credo ci sia la ritenuta del 4% sull'incentivo solo per le aziende...
                                  leggi un pò.....


                                  9.2 Il regime fiscale relativo all’incentivazione
                                  Con riferimento al trattamento fiscale della tariffa incentivante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato in
                                  data 19/7/2007 la Circolare n.46/E concernente la “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
                                  fotovoltaici”. Tale circolare, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it o www.gsel.it, fornisce
                                  chiarimenti in merito al regime fiscale della tariffa e dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia,
                                  individuando, in funzione dei soggetti, dell’attività da questi svolta e della destinazione dell’energia
                                  prodotta, la disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette.
                                  Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che
                                  l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui
                                  il soggetto realizza l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, in
                                  quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto
                                  responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.
                                  Ai fini dell’imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza
                                  qualora l’impianto venga utilizzato nell’ambito di una attività di impresa. A tal fine l’Amministrazione
                                  finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il soggetto percettore sia:
                                  • persona fisica, ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione;
                                  • persona fisica ed associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo;
                                  • persone fisica o giuridica che realizza l’impianto nell’ambito di una attività commerciale;
                                  Per la persona fisica, ente non commerciale o condominio che non utilizza l’impianto nell’ambito di
                                  una attività di impresa, arte o professione, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini delle imposte
                                  dirette nella sola ipotesi in cui tale soggetto venda alla rete l’energia prodotta dall’impianto in misura
                                  esuberante rispetto ai propri consumi. A tal fine, per gli impianti di potenza ≤ 20 kW, che per collocazione
                                  non sono posti al servizio dell’abitazione dell’utente o della sede dell’ente, l’energia prodotta in
                                  esubero rispetto ai propri consumi si considera ceduta nell’ambito di una attività commerciale. In tale
                                  ipotesi si realizza l’esercizio di una attività imprenditoriale, con i conseguenti obblighi fiscali ed amministrativi,
                                  per la sola parte corrispondente all’energia venduta. Di conseguenza la tariffa incentivante,
                                  per la parte corrispondente all’energia ceduta, costituisce componente positivo di reddito di impresa ai
                                  sensi dell’articolo 85 comma 1 lettera h). Pertanto, quale contributo in conto esercizio, essa è soggetta
                                  ad IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta a titolo d’acconto del 4% come previsto dall’articolo 28
                                  comma 2, del DPR 600/73. Si sottolinea che per gli impianti di potenza ≤ 20 kW, posti al servizio dell’abitazione
                                  o della sede ossia destinati a far fronte agli usi domestici dell’abitazione o sede dell’utente...............

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                                  • #18
                                    CITAZIONE (66dedo @ 23/11/2007, 15:59)
                                    Naturalmente da piccola ditta insignificante non ho la possibilità di procedere con contenziosi o ulteriori gradi di giudizio e quindi non mi resta che rassegnarmi e includere il tutto nella tassazione.

                                    Già, ma magari un'associazione di aziende avrebbe la forza anche economica per portare in tribunale questa causa. Ma Assosolare non fa niente?

                                    Al tempo dell'università c'era il numero chiuso e non si poteva entrare tutti, ma grazie alle associazioni di studenti con una modesta cifra ci pagammo un avvocato che ci fece vincere la causa al TAR e tutti furono ammessi...
                                    Ma in questo caso è solo utopia...

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                                    • #19
                                      CITAZIONE (lfgrandimpianti @ 24/11/2007, 17:43)
                                      in regime di scambio sul posto nn ci sono tassazioni sino ai 20Kw sulla energia credo ci sia la ritenuta del 4% sull'incentivo solo per le aziende...
                                      leggi un pò.....


                                      .... Di conseguenza la tariffa incentivante,
                                      per la parte corrispondente all’energia ceduta, costituisce componente positivo di reddito di impresa ai
                                      sensi dell’articolo 85 comma 1 lettera h). Pertanto, quale contributo in conto esercizio, essa è soggetta
                                      ad IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta a titolo d’acconto del 4% come previsto dall’articolo 28
                                      comma 2, del DPR 600/73. Si sottolinea che per gli impianti di potenza ≤ 20 kW, posti al servizio dell’abitazione
                                      o della sede ossia destinati a far fronte agli usi domestici dell’abitazione o sede dell’utente...............

                                      Appunto, leggendo capisco che:
                                      1) la parte corrispondente all'energia ceduta (anche quella scambiata, secondo l'interpretazione dell'agenzia delle entrate) e quindi tutta la produzione su cui ricevo l'incentivo è soggetta a tassazione
                                      2) che la tassazione può essere (a seconda del tipo di azienda, se ditta individuale o societ&agrave IRPEF o IRES/IRAP ed inoltre è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4%. La ritenuta d'acconto, mi correggano i commercialisti, è, come dice la parola, una tassazione d'acconto, cioè prima di aver fatto i calcoli intanto dai allo Stato il 4%, sicuro che dopo aver fatto i calcoli avrai da darne mooolti di più.... <img src=">

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                                      • #20
                                        Allora potreste spiegarmi cosa avverra nel 2008 qunado ci sara l'innalzamento a 100 kw?

                                        cmq, ditemi di fare i calcoli degli impianti, di rifare i progetti degli inseguitori da cima a fondo, di mettermi a saldare con le saldatrici a filo,.........

                                        ma la cosa che odio, è studiarmi le tasse <img src=">

                                        datemi una mano, poichè in questo campo purtroppo ammetto di avere delle lacune.

                                        allora,

                                        l'imponibile dovrebbe essere ricavato(anno)-spese(anno) vero?

                                        oppure è l'utile?oppure è l'utile?

                                        :wacko:

                                        io voglio fare l'ingegnere non il commercialista :angry:

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                                        • #21
                                          Secondo me i disposti più favorevoli da cui si desume che per scambio sul posto non vi dovrebbe essere tassazione sono i seguenti:

                                          Visto l’articolo 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 il quale prevede che “non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW”, inoltre visto l’art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 in cui viene ribadito che gli impianti da fonti rinnovabili in scambio sul posto fino a 20 kW non sono sottoposti ad imposta erariale e relative addizionali sull’energia elettrica;
                                          In questo ambito si può estendere l’esenzione dall’imposizione anche alla tariffa incentivante quale componente e direttamente legata alla produzione dell’energia elettrica e concessa esclusivamente per dare equa remunerazione dei costi in quanto appare evidente che il Legislatore, nell’ambito del regime di scambio sul posto fino a 20 kW , intende escludere la produzione e lo scambio di energia da qualunque onere di tassazione.
                                          La tariffa incentivante dovrebbe essere vista come componente direttamente legato alla produzione dell'energia e pertanto dovrebbe rientrare nella detassazione
                                          Vista inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano Sezione IV n° 2126/2006 che riafferma al punto 4 ( pagina 12 ) la necessità che ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 387/2003, ed in forza del quale la tariffa incentivante deve garantire <<equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio>>
                                          E’ pertanto evidente la volontà del Legislatore di sottoporre a trattamento impositivo agevolato la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di scambio sul posto fino a 20 kW ed in tale ambito va anche considerata la tariffa incentivante concessa esclusivamente per garantire “ un’equa remunerazione ”; . Contrariamente il considerare la tariffa incentivante come contributo in conto esercizio e qualificare l’incentivo quale reddito dell’impresa quindi da sottoporre ad imposizione fiscale (Irpef, Irap, addizionali regionali, addizionali comunali, Inps ecc) fa si che la tariffa sia decurtata di una quota di circa il 46 % e non consenta più un equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio travisando le volontà del Legislatore.

                                          Io questo sostenevo nell'interpello ma l'agenzia delle entrate non ha risposto a questa parte.
                                          Ha semplicemente detto che scambio=cessione=vendita=art. 9.3= tassato

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                                          • #22
                                            deddo 66 hai già sottoposto la questione all'AEEG? In un corso per installatori ho conosciuto l'ing Marco Pezzaglia: mpezzaglia@autorita.energia.it

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                                            • #23
                                              CITAZIONE (antosun @ 26/11/2007, 11:22)
                                              deddo 66 hai già sottoposto la questione all'AEEG? In un corso per installatori ho conosciuto l'ing Marco Pezzaglia: mpezzaglia@autorita.energia.it

                                              Credo che la competenza sulla tassazione o meno dell' incentivo sia unicamente dell'agenzia delle entrate e del Legislatore l' AEEG la vedo meno in questo campo.
                                              magari sbaglio.


                                              Mi sarebbe piaciuto molto conoscere un giudizio sull'interpello e sulla risposta dell' agenzia delle entrate da parte del gruppo di fiscalisti a cui Alessandro74 fa riferimento ma forse è troppo occupato e non ha ancora visionato la discussione.

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                                              • #24
                                                Il problema non e' legato alla repubblica delle banane o povera italia. Il Pb e'che c'e' una testa di C... (un c..gl.one insomma) che lavora all'agenzia delle entrate che non ha capito un cavolo del fotovoltaico. In ogni caso L'ADE non puo' andare contro la legge ed i disposti che tu citavi mi sembrano concreti. Provero' a contattare il mio legale per vedere se c'e' la possibilita' di ricorrere, alla circolare in generale, con una metodologia simile a quella utilizzata per il ricorso al vecchio c.e.
                                                Qualcuno comunque bisogna che glielo dica al dirigente ADE che la T I e' corisposta su tutta la produzione e non solo sulla quota consumata in loco!!!

                                                Saluti

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                                                • #25
                                                  CITAZIONE (pmgc00 @ 28/11/2007, 23:06)
                                                  Il problema non e' legato alla repubblica delle banane o povera italia. Il Pb e'che c'e' una testa di C... (un c..gl.one insomma) che lavora all'agenzia delle entrate che non ha capito un cavolo del fotovoltaico. In ogni caso L'ADE non puo' andare contro la legge ed i disposti che tu citavi mi sembrano concreti. Provero' a contattare il mio legale per vedere se c'e' la possibilita' di ricorrere, alla circolare in generale, con una metodologia simile a quella utilizzata per il ricorso al vecchio c.e.
                                                  Qualcuno comunque bisogna che glielo dica al dirigente ADE che la T I e' corisposta su tutta la produzione e non solo sulla quota consumata in loco!!!

                                                  Saluti

                                                  Nel mio caso pur dicendo una cavolata e di sicuro sono convinto che gli è uscita per puro caso ma ha ragione.
                                                  Io essendo con il vecchio CE Luglio 2005 l'incentivo mi viene riconosciuto per la sola produzione autoconsumata in loco e questo ai sensi del CE1

                                                  Per quanto riguarda il CE2 l'estermazione di un funzionario ADE non essendo l' ADE delegata al pagamento dell'incentivo penso sia comunque solo un adelle tante m..........ate che si sentono in giro e lascia il tempo che trova; Il concetto è importante che sia chiaro al GSE che deve pagare.

                                                  Per il merito del mio interpello se hai voglia di contattare il tuo legale sarei molto curioso di sapere la sua interpretazione.
                                                  Pare che in Italia ci sia solo io in questa situazione perchè nel forum non si è fatto sentire nessuno che dica di essere nelle mia stessa situazione.

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                                                  • #26
                                                    CITAZIONE (lfgrandimpianti @ 23/11/2007, 10:42)
                                                    Ciao, ovviamente commentare documenti dell'agenzia delle entrate è inutile sarebbe come pretendere che la montagna ballasse!
                                                    Ho telefonato in merito a questa famosa circolare al GSE il quale mi risponde (mese di Ottobre) che hanno già chiarito con quelli dell'A.D.E. cosa che evidentemente non è ancora avvenuta.... il GSE continua a sostenere che l'energia incentivata è tutta!

                                                    ...se ne sono accorti ieri.
                                                    AVEVANO SBAGLIATO DECRETO MINISTERIALE, prendendo il vecchio conto energia.

                                                    Rettifica con circolare 66/E del 6 dicembre 07: info sul giornalino dell'Agenzia delle entrate qui: tinyurl.com/24aetq

                                                    Ne approfitto per presentarmi e per salutare tutti: Mi avvicino per la prima volta al fotovoltaico su richiesta di un cliente (e amico!) che mi ha chiesto di esaminare l'aspetto fiscale della questione (si', sono commercialista!).
                                                    Grazie a tutti per la quantita' e la qualita' del materiale che mettete a disposizione. Spero di poter iniziare presto a contribuire!

                                                    Ciao

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      eccola

                                                      Download attachment
                                                      circ_66E_6_12_2007.pdf ( Number of downloads: 79 )

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                                                      • #28
                                                        Siete grandi!!!
                                                        Finalmente una buona notizia....

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                                                        • #29
                                                          è una bella notizia per impianti con DM 19 2 07 , ma per quelli con ilvecchio CE rimane la stessa fregatura .

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                                                          • #30
                                                            A quasi un mese dall'inizio di questa discussione mi sento in dovere di ringraziare tutti i "GENERALI" di questo forum per essere intervenuti con il loro pensiero e/o interessamento alla questione di cui all'oggetto della presente discussione.

                                                            G R A Z I E ............................... ( A tutti gli altri )

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