Ho presentato a fine ottobre 2007 un interpello (che allego di seguito) alla direzione regionale del piemonte dell'agenzia delle entrate per conoscere l'interpretazione ufficiale alla mia personale situazione.
Impianto fotovoltaico di 4 kW/p in regime di scambio sul posto costruito da ditta artigiana.
Leggetelo e commentatelo (se ne avete voglia).
Domani mattina vi allego la risposta UFFICIALE e vi farò ridere (per non piangere)
TESTO INTERPELLO
ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale di TORINO
Corso Vinzaglio n° 8 - 10121 TORINO
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.
La sottoscritta XXXXXXX XXXXXXX nata a XXXXXX ( XX ), il XX/XX/XXXX, residente in XXXXXX, Via SXXXXXXXXXX n° XX, cap XXXX, tel XXXXXXXXX, email xxxxxxxxxxxxxxxxx@libero.it codice fiscale XXXXXXXXXXXXX.
Espone il seguente caso concreto e personale:
PREMESSO CHE:
· La sottoscritta è titolare di ditta artigiana operante nel campo XXXXXXXX con sede in XXXXXXX ( XX ), Via XXXXXX n° XX P.iva 00000000000000
· Per contribuire al fabbisogno elettrico della ditta è stato installato un impianto fotovoltaico che trasforma in corrente elettrica la radiazione solare ai sensi del DM 28/07/2005 ( Conto Energia ), art. 6 e 7 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, della potenza di X,XX kW/p.
· L’ impianto opera in regime di “Scambio sul posto” ai sensi della delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas n° 28/06 del 10/02/2006 ( in attuazione dell’ art. 6 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387 )
· Che all’interno dello scambio sul posto NON è prevista in alcun modo la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta; il surplus eventuale di produzione annuale può essere recuperato nei tre anni successivi ma qualora non recuperata la quota di energia prodotta in surplus viene persa e ceduta a titolo gratuito.
· Che in ottemperanza al D.Lgs 29/12/2003 n° 387 art. 7 all’impianto in oggetto è stata concessa tariffa incentivante per “ garantire una equa remunerazione dei costi” la cui entità è legata alla effettiva produzione di energia.
· Che l’AGENZIA DELLE ENTRATE con circolare n° 46/E del 19/07/2007 ha in parte disciplinato l’imposizione fiscale degli incentivi di cui alla tariffa incentivante ed alla vendita dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
· Che la sottoscritta ritiene di non rientrare in alcuno dei casi prospettati dalla citata circolare 46/E in quanto il punto più vicino alla situazione reale della sottoscritta ( impianto minore di 20 kW/p realizzato da ditta artigiana in regime di scambio sul posto ) pare essere il “ punto 9.3 persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale “
· Il punto 9.3 della circolare prevede però espressamente “la fattispecie riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l’oggetto principale dell’attività commerciale svolta, sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia prodotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso” individuando due categorie di soggetti ovvero a) i soggetti per cui l’impianto fotovoltaico costituisce l’ oggetto principale dell’attività commerciale b) i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia pro-dotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso; questa seconda tipolo-gia di soggetti è però disciplinata da precise norme ovvero dal DM 19/02/2007 all’ art. 6 comma 4 lettera a) e dal D.Lgs 16 marzo 1999 n° 79 art. 2 comma 2 e smi La situazione della mia ditta pertanto non rientra in alcuno dei due casi prospettati in quanto l’impianto fotovoltaico non costituisce l’attività principale della ditta (a) né tantomeno nel secondo caso (b) in quanto con il regime dello scambio sul posto in base alla normativa è espressamente vietata la vendita di energia prodotta in eccesso.
Ciò premesso la sottoscritta espone le seguenti considerazioni:
1. La tariffa incentivante concessa per la realizzazione degli impianti fotovoltaici trae fondamento dalle reali necessità di ridurre le emissioni di inquinanti nell’atmosfera di cui al protocollo di Kyoto, recepite dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la cui massima rappresentazione è costituita dall’energia solare.
2. Lo Stato Italiano recepiva la Direttiva comunitaria con il D. Lgs 29/12/2003 n° 387 che all’ art 6 intende proporre specifiche agevolazioni per impianti la cui potenza è inferiore a 20 kW in regime di scambio sul posto (comma 1) espressamente vietando la vendita dell’energia prodotta (comma 2) Nel successivo art. 7 comma 2 lettera d) viene definita la concessione di incentivazione che deve “garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”
3. La tariffa incentivante trova copertura finanziaria per lo Stato nel prelievo tariffario obbligatorio di cui alla componente tariffaria A3 del costo dell’energia elettrica. Tale prelievo coatto viene versato da tutti gli utenti di elettricità, siano essi comuni cittadini (privati), che da tutte le imprese nella bolletta elettrica di ciascuno fino dal lontano anno 1992 La componente tariffaria A3 è espressamente versata per la copertura dei costi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed in tale ambito non costituisce un onere finanziario per lo Stato ma trattasi di un fondo creato dagli utenti elettrici per finanziare le incentivazioni alle fonti rinnovabili.
4. La tariffa incentivante concessa ai sensi dell’ art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, secondo il mio parere, non rappresenta un contributo in conto esercizio in quanto è fissa e costante per il periodo di 20 anni e la suddivisione in quote annuali, la cui entità è stabilita dalla produzione effettiva annuale, è unicamente un meccanismo per lo Stato che gli consente di poter avere la copertura finanziaria della tariffa incentivante annualmente dalla componente tariffaria A3 che quindi viene erogata senza alcun onere per lo Stato . La tariffa incentivante rappresenta unicamente la modalità per concedere un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387)
5. Visto l’articolo 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 il quale prevede che “non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW”, inoltre visto l’art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 in cui viene ribadito che gli impianti da fonti rinnovabili in scambio sul posto fino a 20 kW non sono sottoposti ad imposta erariale e relative addizionali sull’energia elettrica; In questo ambito si può estendere l’esenzione dall’imposizione anche alla tariffa incentivante quale componente e direttamente legata alla produzione dell’energia elettrica e concessa esclusivamente per dare equa remunerazione dei costi in quanto appare evidente che il Legislatore, nell’ambito del regime di scambio sul posto fino a 20 kW , intende escludere la produzione e lo scambio di energia da qualunque onere di tassazione.
6. Vista inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano Sezione IV n° 2126/2006 che riafferma al punto 4 ( pagina 12 ) la necessità che ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 387/2003, ed in forza del quale la tariffa incentivante deve garantire <<equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio>>
7. E’ pertanto evidente la volontà del Legislatore di sottoporre a trattamento impositivo agevolato la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di scambio sul posto fino a 20 kW ed in tale ambito va anche considerata la tariffa incentivante concessa esclusivamente per garantire “ un’equa remunerazione ”; . Contrariamente il considerare la tariffa incentivante come contributo in conto esercizio e qualificare l’incentivo quale reddito dell’impresa quindi da sottoporre ad imposizione fiscale (Irpef, Irap, addizionali regionali, addizionali comunali, Inps ecc) fa si che la tariffa sia decurtata di una quota di circa il 46 % e non consenta più un equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio travisando le volontà del Legislatore.
8. Va comunque considerato che nell’ambito di una ditta (anche in presenza dell’esclusione dalla tassazione della tariffa incentivante) è comunque garantito un prelievo fiscale sull’investimento in quanto l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che ricordo completamente riutilizzata nella ditta in regime di scambio sul posto, contribuisce alla formazione di reddito d’impresa in quanto viene a mancare e di conseguenza non è più detratta la spesa elettrica (completamente detraibile) con conseguente aumento del reddito imponibile e di conseguenza con maggiore imposizione fiscale.
9. Per le ragioni di cui al punto 8 le spese di costruzione dell’impianto partecipano alla determinazione del reddito d’impresa , sia sotto forma di quote di ammortamento sia quello dei componenti positivi (minore detrazione delle spese elettriche con conseguente maggiore reddito imponibile)
Tutto quanto suesposto, la sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
Con validità esclusivamente in regime di scambio sul posto fino a 20 kW
a) Tariffa incentivante (di cui all’art. 7 comma 2 lettera d D,Lgs 29/12/2003 n° 387) non considerata contributo in conto esercizio ma contributo per equa remunerazione costi, esclusa da tassazione per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133
a.1) IVA: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IVA
a.2) II.DD: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione II.DD per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio
1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
a.3) IRAP: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per
estensionedi interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della
Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
a.4) Altre imposte: addizionali regionali, addizionali comunali, Inps : contributi spettanti a titolo di tariffa incen
tivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26
ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata
contributo in conto esercizio
b) Ricavi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
Manca il presupposto oggettivo in quanto non è possibile la vendita in regime di scambio sul posto.
E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
· Escludere la tariffa incentivante dalla formazione del reddito di impresa con esclusione della stessa dalle II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
· La minore spesa elettrica contribuisce alla creazione di maggiore reddito di impresa, che verrà assoggettato ad imposizione II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
· Detrarre la ritenuta del 4 per cento eventualmente trattenuta dal GSE (soggetto attuatore) dalla tassazione ordinaria della ditta.
· Predisporre piano di ammortamento per il costo di impianto con detrazione annuale delle quote di ammortamento.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, la sottoscritta lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.
XXXXXX,, li 26 Ottobre 2007
IN FEDE
( XXXXXXXXX XXXXXX )
Naturalmente il tutto era completato dall' estratto di tutti i Decreti e Leggi citate per oltre 50 pagine.
Mi scuso se non è impaginato correttamente ma ho fatto taglia/incolla da mio file
Impianto fotovoltaico di 4 kW/p in regime di scambio sul posto costruito da ditta artigiana.
Leggetelo e commentatelo (se ne avete voglia).
Domani mattina vi allego la risposta UFFICIALE e vi farò ridere (per non piangere)
TESTO INTERPELLO
ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale di TORINO
Corso Vinzaglio n° 8 - 10121 TORINO
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.
La sottoscritta XXXXXXX XXXXXXX nata a XXXXXX ( XX ), il XX/XX/XXXX, residente in XXXXXX, Via SXXXXXXXXXX n° XX, cap XXXX, tel XXXXXXXXX, email xxxxxxxxxxxxxxxxx@libero.it codice fiscale XXXXXXXXXXXXX.
Espone il seguente caso concreto e personale:
PREMESSO CHE:
· La sottoscritta è titolare di ditta artigiana operante nel campo XXXXXXXX con sede in XXXXXXX ( XX ), Via XXXXXX n° XX P.iva 00000000000000
· Per contribuire al fabbisogno elettrico della ditta è stato installato un impianto fotovoltaico che trasforma in corrente elettrica la radiazione solare ai sensi del DM 28/07/2005 ( Conto Energia ), art. 6 e 7 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, della potenza di X,XX kW/p.
· L’ impianto opera in regime di “Scambio sul posto” ai sensi della delibera dell’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas n° 28/06 del 10/02/2006 ( in attuazione dell’ art. 6 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387 )
· Che all’interno dello scambio sul posto NON è prevista in alcun modo la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta; il surplus eventuale di produzione annuale può essere recuperato nei tre anni successivi ma qualora non recuperata la quota di energia prodotta in surplus viene persa e ceduta a titolo gratuito.
· Che in ottemperanza al D.Lgs 29/12/2003 n° 387 art. 7 all’impianto in oggetto è stata concessa tariffa incentivante per “ garantire una equa remunerazione dei costi” la cui entità è legata alla effettiva produzione di energia.
· Che l’AGENZIA DELLE ENTRATE con circolare n° 46/E del 19/07/2007 ha in parte disciplinato l’imposizione fiscale degli incentivi di cui alla tariffa incentivante ed alla vendita dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
· Che la sottoscritta ritiene di non rientrare in alcuno dei casi prospettati dalla citata circolare 46/E in quanto il punto più vicino alla situazione reale della sottoscritta ( impianto minore di 20 kW/p realizzato da ditta artigiana in regime di scambio sul posto ) pare essere il “ punto 9.3 persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale “
· Il punto 9.3 della circolare prevede però espressamente “la fattispecie riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite un impianto fotovoltaico costituisce l’oggetto principale dell’attività commerciale svolta, sia i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia prodotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso” individuando due categorie di soggetti ovvero a) i soggetti per cui l’impianto fotovoltaico costituisce l’ oggetto principale dell’attività commerciale b) i soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e che utilizzano prioritariamente l’energia pro-dotta nell’ambito di tale attività, cedendo l’energia eventualmente prodotta in eccesso; questa seconda tipolo-gia di soggetti è però disciplinata da precise norme ovvero dal DM 19/02/2007 all’ art. 6 comma 4 lettera a) e dal D.Lgs 16 marzo 1999 n° 79 art. 2 comma 2 e smi La situazione della mia ditta pertanto non rientra in alcuno dei due casi prospettati in quanto l’impianto fotovoltaico non costituisce l’attività principale della ditta (a) né tantomeno nel secondo caso (b) in quanto con il regime dello scambio sul posto in base alla normativa è espressamente vietata la vendita di energia prodotta in eccesso.
Ciò premesso la sottoscritta espone le seguenti considerazioni:
1. La tariffa incentivante concessa per la realizzazione degli impianti fotovoltaici trae fondamento dalle reali necessità di ridurre le emissioni di inquinanti nell’atmosfera di cui al protocollo di Kyoto, recepite dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la cui massima rappresentazione è costituita dall’energia solare.
2. Lo Stato Italiano recepiva la Direttiva comunitaria con il D. Lgs 29/12/2003 n° 387 che all’ art 6 intende proporre specifiche agevolazioni per impianti la cui potenza è inferiore a 20 kW in regime di scambio sul posto (comma 1) espressamente vietando la vendita dell’energia prodotta (comma 2) Nel successivo art. 7 comma 2 lettera d) viene definita la concessione di incentivazione che deve “garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”
3. La tariffa incentivante trova copertura finanziaria per lo Stato nel prelievo tariffario obbligatorio di cui alla componente tariffaria A3 del costo dell’energia elettrica. Tale prelievo coatto viene versato da tutti gli utenti di elettricità, siano essi comuni cittadini (privati), che da tutte le imprese nella bolletta elettrica di ciascuno fino dal lontano anno 1992 La componente tariffaria A3 è espressamente versata per la copertura dei costi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed in tale ambito non costituisce un onere finanziario per lo Stato ma trattasi di un fondo creato dagli utenti elettrici per finanziare le incentivazioni alle fonti rinnovabili.
4. La tariffa incentivante concessa ai sensi dell’ art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, secondo il mio parere, non rappresenta un contributo in conto esercizio in quanto è fissa e costante per il periodo di 20 anni e la suddivisione in quote annuali, la cui entità è stabilita dalla produzione effettiva annuale, è unicamente un meccanismo per lo Stato che gli consente di poter avere la copertura finanziaria della tariffa incentivante annualmente dalla componente tariffaria A3 che quindi viene erogata senza alcun onere per lo Stato . La tariffa incentivante rappresenta unicamente la modalità per concedere un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d del D.Lgs 29/12/2003 n° 387)
5. Visto l’articolo 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 il quale prevede che “non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW”, inoltre visto l’art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 in cui viene ribadito che gli impianti da fonti rinnovabili in scambio sul posto fino a 20 kW non sono sottoposti ad imposta erariale e relative addizionali sull’energia elettrica; In questo ambito si può estendere l’esenzione dall’imposizione anche alla tariffa incentivante quale componente e direttamente legata alla produzione dell’energia elettrica e concessa esclusivamente per dare equa remunerazione dei costi in quanto appare evidente che il Legislatore, nell’ambito del regime di scambio sul posto fino a 20 kW , intende escludere la produzione e lo scambio di energia da qualunque onere di tassazione.
6. Vista inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano Sezione IV n° 2126/2006 che riafferma al punto 4 ( pagina 12 ) la necessità che ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 387/2003, ed in forza del quale la tariffa incentivante deve garantire <<equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio>>
7. E’ pertanto evidente la volontà del Legislatore di sottoporre a trattamento impositivo agevolato la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di scambio sul posto fino a 20 kW ed in tale ambito va anche considerata la tariffa incentivante concessa esclusivamente per garantire “ un’equa remunerazione ”; . Contrariamente il considerare la tariffa incentivante come contributo in conto esercizio e qualificare l’incentivo quale reddito dell’impresa quindi da sottoporre ad imposizione fiscale (Irpef, Irap, addizionali regionali, addizionali comunali, Inps ecc) fa si che la tariffa sia decurtata di una quota di circa il 46 % e non consenta più un equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio travisando le volontà del Legislatore.
8. Va comunque considerato che nell’ambito di una ditta (anche in presenza dell’esclusione dalla tassazione della tariffa incentivante) è comunque garantito un prelievo fiscale sull’investimento in quanto l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che ricordo completamente riutilizzata nella ditta in regime di scambio sul posto, contribuisce alla formazione di reddito d’impresa in quanto viene a mancare e di conseguenza non è più detratta la spesa elettrica (completamente detraibile) con conseguente aumento del reddito imponibile e di conseguenza con maggiore imposizione fiscale.
9. Per le ragioni di cui al punto 8 le spese di costruzione dell’impianto partecipano alla determinazione del reddito d’impresa , sia sotto forma di quote di ammortamento sia quello dei componenti positivi (minore detrazione delle spese elettriche con conseguente maggiore reddito imponibile)
Tutto quanto suesposto, la sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
Con validità esclusivamente in regime di scambio sul posto fino a 20 kW
a) Tariffa incentivante (di cui all’art. 7 comma 2 lettera d D,Lgs 29/12/2003 n° 387) non considerata contributo in conto esercizio ma contributo per equa remunerazione costi, esclusa da tassazione per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133
a.1) IVA: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IVA
a.2) II.DD: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione II.DD per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio
1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
a.3) IRAP: contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per
estensionedi interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della
Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata contributo in conto esercizio
a.4) Altre imposte: addizionali regionali, addizionali comunali, Inps : contributi spettanti a titolo di tariffa incen
tivante esclusi dal campo di applicazione IRAP per estensione di interpretazione degli art. 52 del D.Lgs 26
ottobre 1995 n. 504 e art. 10 comma 7 della Legge 13 maggio 1999 n° 133 e non considerata
contributo in conto esercizio
b) Ricavi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
Manca il presupposto oggettivo in quanto non è possibile la vendita in regime di scambio sul posto.
E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
· Escludere la tariffa incentivante dalla formazione del reddito di impresa con esclusione della stessa dalle II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
· La minore spesa elettrica contribuisce alla creazione di maggiore reddito di impresa, che verrà assoggettato ad imposizione II.DD, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale ed INPS
· Detrarre la ritenuta del 4 per cento eventualmente trattenuta dal GSE (soggetto attuatore) dalla tassazione ordinaria della ditta.
· Predisporre piano di ammortamento per il costo di impianto con detrazione annuale delle quote di ammortamento.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, la sottoscritta lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.
XXXXXX,, li 26 Ottobre 2007
IN FEDE
( XXXXXXXXX XXXXXX )
Naturalmente il tutto era completato dall' estratto di tutti i Decreti e Leggi citate per oltre 50 pagine.
Mi scuso se non è impaginato correttamente ma ho fatto taglia/incolla da mio file
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