disposizioni in materia di risorse idriche - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

disposizioni in materia di risorse idriche

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • disposizioni in materia di risorse idriche

    Buon giorno a tutti i partecipanti, il titolo di questa domandona è quello della elgge Galli del 1994 che mi dicono essere stata superata da decreto legislativo successivo di cui non riesco a trovare fonte.
    Mi servono degli spunti sugli obblighi dei consorzi di bonifica nei confronti dei produttori di energia idroelettrica.
    La legge Galli ne parlava con discreta chiarezza all'articolo 27, che pare sia stato ripreso "pari pari" dal successivo decreto che sto cercando...
    Grazie fin d'ora a coloro che mi risponderanno
    Energyvet

  • #2
    Ciao Energyvet,
    mi sembra che ogni riferimento debba essere fatto alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006: Disposizioni in materia di risorse idriche.
    In particolare:

    Titolo IV - Usi produttivi delle risorse idriche

    166. Usi delle acque irrigue e di bonifica

    1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

    2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

    3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

    4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.
    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama

    Commenta


    • #3
      Grazie, velocissimo precisissimo
      Energyvet

      Commenta

      Attendi un attimo...
      X