Un paio di giorni fa ho chiesto lumi su una concessione a cui sto lavorando da oltre due anni e proprio nel mese di gennaio avrei dovuto ritirare tutte le autorizzazioni per cantierare le opere (vi lascio immaginare quanto lavoro, energie e risorse ho speso per arrivare a questo punto).
Il funzionario mi dice che c'è un problema molto grosso: dopo l'alluvione di Aulla la Regione Toscana ha avuto la brillante idea di fare una nuova legge dove, di fatto, si vieta ogni nuovo intervento in alveo (di qualsiasi natura e tipo).
La legge a cui mi riferisco è la legge Regionale Toscana n° 66 del 27/12/2011 - articolo 141 che dice:
Il funzionario è stato chiaro, con questa legge l'impianto non s'ha da fare.
Io le mie conclusioni su questo bel paese le ho già tratte da un pezzo, lascio a voi i commenti.
Il funzionario mi dice che c'è un problema molto grosso: dopo l'alluvione di Aulla la Regione Toscana ha avuto la brillante idea di fare una nuova legge dove, di fatto, si vieta ogni nuovo intervento in alveo (di qualsiasi natura e tipo).
La legge a cui mi riferisco è la legge Regionale Toscana n° 66 del 27/12/2011 - articolo 141 che dice:
Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle
golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque.
3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo
dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento. etc..
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle
golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque.
3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo
dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento. etc..
Io le mie conclusioni su questo bel paese le ho già tratte da un pezzo, lascio a voi i commenti.
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