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Gestione rifiuti atipici

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  • Gestione rifiuti atipici

    Buon giorno a tutti, ho scritto "atipici" perchè non si tratta delle solite ramaglie o borse di rifiuto urbano ma di scarti di macellazione o animali morti in discrete quantità tipo sacco chiuso con dentro quattro tacchini o una capra......
    L'ultimo reperto è composto da 45 kg di scarti di maiale (vedi foto), fatta denuncia a Arpav e Carabinieri ovviamente contro ignoti; il costo per lo smaltimento tracciabile con ditta specializzata è di circa 120 € + iva.
    In realtà ho provato a protestare perchè non ritengo giusto sia io a pagare per un reato commesso da altri, i pareri di Arpav, Comune, Consorzio di bonifica sono discordanti... non fatemi entrare nei particolari. Come vi comportate nei vostri impianti in casi analoghi visto che il problema si presenta almeno tre/quattro volte l'anno?
    Grazie per eventuali risposte
    EnergyvetClicca sull'immagine per ingrandirla. 

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ID: 1981925

  • #2
    Non ho capito come li hai ricevuti, te li hanno lasciati davanti casa o cosa?
    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

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    • #3
      Sono arrivati tramite fiume alla griglia della centrale idro.. pensavo si capisse
      Energyvet

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      • #4
        Immagino sulla griglia dell'impianto...
        Per gli scarti e le carcasse di animali dovresti chiamare il servizio veterinario, che costa, e mandare la carcassa a tue spese ad un impianto di distruzione (cremazione).
        Se non trovi di chi è la provenienza dei rifiuti purtroppo la responsabilità dello smaltimento è a tuo carico.
        Buona continuazione
        RemTechnology
        "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
        (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
        Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

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        • #5
          E si, in tal caso non ci sono molte scappatoie, la gestione di queste situazioni è di competenza dell'ASL tramite il servizio veterinaro di zona.
          Purtroppo come dice RemTecnology, i costi sono completamente a tuo carico.
          Siamo in ITALIA

          PS: mi sono ricordato di questa sentenza dai un'occhiata!!

          Saluti
          Ultima modifica di renatomeloni; 29-03-2013, 14:17. Motivo: PS
          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

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          • #6
            Non disponi, accanto alla griglia, di un piazzale, un'area dove realizzare un cumulo o box di biocompostaggio da alimentare con altre frazioni organiche ricavate dalla sgrigliatura (e terriccio)?
            Per le frazioni vegetali occorrerebbe ovviamente un trituratore che riduca la pezzatura delle ramaglie.

            PS
            Ovviamente è sconcertante e scandaloso che il gestore di un impianto idro debba farsi carico di tutte le schifezze che degi irresponsabili buttano a fiume ed incappano nella sua "rete".

            https://www.google.it/search?q=compo...w=1920&bih=916

            https://www.google.it/search?q=biotrituratori&hl=it&client=firefox-a&hs=H8E&rls=org.mozilla:itfficial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bohVUbqWJsXAhAem0IDwCQ&ved=0CFoQsAQ&biw=1920&bih=916


            Ultima modifica di Wilmorel; 29-03-2013, 13:35.

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            • #7
              Il problema sono i resti animali, non puoi compostarli assieme alle ramaglie, rischi quello che è successo al tizio del mio link precedente.
              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

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              • #8
                Ciao a tutti
                Porto la mia esperienza dal mio serivizio in una centrale Posta sul fiume PO, potete immaginare che cosa poteva finire contro le grigle della presa.
                Circa 5 anni fà la normativa diceva che tutto ciò che si toglie dall'acqua (sgrigliati) diventa di proprietà di chi l'ha sollevato.
                Percui durante grandi intasamenti (piene) ci facevano aprire ad intervallo le paratoie che creavano l'invaso (diga)in tal modo nessuno tocca gli oggetti in acqua e dunque la proprietà di questi scandalosi rifiuti rimane del demanio che è il proprietario del fiume.
                come soluzione non è il massimo, c'è il rischio che se fosse un cadavere si incappa in occultamento di cadavere.
                A voi la scelta

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                • #9
                  Considera che non ti è andata male, ho visto arrivare PNEUMATICI (un carico intero !!!) Macerie da demolizione incluso lastre eternit

                  Suggerisco di scrivere subito e sempre (anche per poca roba) denuncia a Comune/CC/ASL verso ignoti.

                  Comunque non è così facile, anche per le autorità, incolpare il proprietario, ci sono sentenze in merito, purchè dimostri di non essere negligente ...


                  Questa presa da internet


                  3. Individuazione del soggetto tenuto alla rimozione
                  Dal quesito si apprende che l’abbandono è avvenuto su un terreno privato per tale motivo bisogna tenere presente che in relazione alla individuazione dell’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti da parte del proprietario dei terreni (proprietari che si sono dichiarati incompetenti essendo assolutamente estranei ai fatti) bisogna sottolineare che la normativa vigente non permette di chiamare in causa tali soggetti semplicemente nella qualità di proprietari. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. Ai sensi dell’art. 192 comma 3° del D.L.vo 152/06, l’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area. Nel contempo è richiesto un accertamento - in positivo - dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell’area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell’obbligo di vigilanza. Consegue che è illegittima una ordinanza emessa ai sensi dell’art 192 D.lgs 152/06 con la quale il Sindaco ordina al proprietario di un terreno di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (giurisprudenza e dottrina concordi).
                  Quindi se dall’attività di indagine non emerge alcuna responsabilità a carico del proprietario bisognerà effettuare comunicazione al Comune ( dirigente UTC / o Sindaco) ai sensi dell’art 192 T.U.A. che, qualora non è effettuato sequestro penale dell’area, dovrà rimuovere tempestivamente i rifiuti ( in caso di sequestro chiedere al P.M. il dissequestro e poi adempiere con la rimozione) nella speranza di poter poi recuperare il costo dell’operazione addebitabile all’autore dell’abbandono se identificato a seguito di ulteriori e successive indagini.

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