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modifiche regionali alle soglie dimensionali per le autorizzazioni

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  • modifiche regionali alle soglie dimensionali per le autorizzazioni

    Ciao a tutti
    Sto facendo una ricerca sulle differenze nelle diverse regioni italiane.
    Le soglie da nessuna autorizzazione a DIA e da DIA ad AU per le rinnovabili sono talvolta diverse dalla tabella A del 387:
    - Regione Puglia: DIA < 1MW (art. 5, LR 31/2008)
    - Regione Emilia Romagna: DIA < 1 MWe/3MW per biogas non da rifiuti (DGR 1255/2008)
    - Lazio: nessun titolo < 20kW fotovoltaico o < 30mw solare termico su coperture (finanziaria 2008)

    Mi dite altre soglie nelle vostre regioni? Alla fine posto il riassunto.

  • #2
    In Puglia è molto è leggermente diverso, per esempio sui fotovoltaici è stato introdotto il coefficiente di superficie impegnata dall'impianto.

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    • #3
      Ti riferisci alla LR Puglia 31/2008? All'art. 3, ci sono molte indicazioni per fotovoltaico, eolico e idraulico , ma fanno tutti riferimento alla soglia massima di 1MW. Diversamente in Emilia Romagna tale soglia è solo per le biogas.
      Il coefficiente non lo conosco, a quale norma ti riferici?

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      • #4
        Originariamente inviato da Gian Andrea Visualizza il messaggio
        Ti riferisci alla LR Puglia 31/2008? All'art. 3, ci sono molte indicazioni per fotovoltaico, eolico e idraulico , ma fanno tutti riferimento alla soglia massima di 1MW. Diversamente in Emilia Romagna tale soglia è solo per le biogas.
        Il coefficiente non lo conosco, a quale norma ti riferici?
        Premesso che le soglie basse vanno tutte in DIA (vedi legge finanziaria 2008)
        In Puglia la legge 31/2008 ha messo un piccolo freno, considerando che oramai la Puglia per le rinnovabili sta all'Italia come la California sta agli USA.

        Mi riferisco all'art. 3 comma 1 lettera b.

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        • #5
          Come un freno? La tabella A della finanziaria per il fotovoltaico ha la soglia dei 20 kW e la Puglia ha portato tutto a 1MW. Un freno rispetto a quale norma?
          E il coefficiente di cui parlavi quale è?
          GA

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          • #6
            Un freno rispetto alla precedente legge regionale...dove non c'era nessun vincolo..

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            • #7
              OK
              e il coefficiente di cui parlavi? Riesci a darmi una indicazion più precisa?

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              • #8
                il freno lo hanno tolto anche con l'ultima L 99_2009 che, all'art. 27 comma 43, modifica l'elenco delle opere da assoggetare a VIA, togliendo impianti FV ed eolici inferiori al MW..

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                • #9
                  Intendi la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"?
                  Io trovo riferimenti al fotovoltaio solo all'art. 21, il 27 non ha commi e parla di carbon fossile.
                  GA

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                  • #10
                    ... la versione su
                    http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm

                    ha più articoli.... e riporta all'art. 27 comma 43:
                    3. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                    a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;
                    b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»

                    quello che interessa il FV è la lettera a)...

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                    • #11
                      Grande!
                      grazie
                      avevo letto male
                      Ottimo
                      GA

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                      • #12
                        Originariamente inviato da cpris Visualizza il messaggio
                        ... la versione su
                        http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm

                        ha più articoli.... e riporta all'art. 27 comma 43:
                        3. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                        a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;
                        b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»

                        quello che interessa il FV è la lettera a)...
                        Ciao a tutti.

                        domanda: è necessario che le amministrazioni regionali recepiscano formalmente tali disposizioni o entrano in vigore "de lege"?

                        olè

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                        • #13
                          bella domanda!!!
                          guarda... in provincia a ravenna l'avevano accolta subito, a forlì-cesena si sono consultati fra i dirigenti e la regione e solo dopo qualche settimana hanno deciso di sì...
                          la puglia, che sappia io, già lo aveva tolto prima lo screening..
                          comunque io mi sono sempre occupata di screening, ma per non lasciare a piedi i clienti ho avuto svariate riunioni con gli enti della zona e una cosa l'ho capita:
                          mo che devi fare solo il DIA o il permesso di costruire, o richiedere una sola autorizzazione o più di una usando il procedimento unico, le carte da preparare sono sempre quelle (più o meno)!
                          con o senza screening... ovviamente il cliente si risparmia 60 gg di tempo!
                          per arrivare al nocciolo: chiama direttamente chi si occupa della VIA nella provincia interessata, cita la legge e chiedi chiarimenti!
                          ciao

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                          • #14
                            E' una questione di diritto.
                            L'articolo 117 della costituzione, anche dopo le recenti revisioni in materia di delega alle regioni, mantiene l'ambiente come ambito di pertinenza esclusiva dello stato.
                            L'art. 3 quinquies del 152 permette alle regioni di normare in modo più restrittivo. Ne consegue che in materia ambientale le norme regionali sono valide sono quando non sono in contrasto con le norme statali, in questo caso la Legge 99/2009 è automaticamente vigente anche senza adeguamento delle regioni.
                            Comunque chiedere chiarimenti all'autorità competente è sempre bene ... a volte anche per darglieli i chiarimenti.
                            GA

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                            • #15
                              Bhé, magari andiamo un po' OT ma mi pareva che l'ambiente fosse materia concorrente fra statoe regioni, pur lo stato mantenendo una funzione di indirizzo...

                              Comunque appare evidente che senza una telefonata non si va da nessuna parte... sperando che chi ti risponde ne sappiaalmeno più di te

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                              • #16
                                Attenzione! L'energia è materia concorrente. Ovvero ci sono ambiti di competenza regionale sui quali se la norma regionale è in contrasto con la statale, vale la regionale. L'ambiente è di esclusiva competenza statale. Il 152 non tratta di energia se non nella misura in cui l'enegria influenza l'ambiente. Il 152 è una norma sull'ambiente e quindi le regioni o si adeguano o si adeguano. E fin che non si adeguano vale la norma statale.
                                GA

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                                • #17
                                  autorizzazioni Lazio ed Umbria

                                  Ciao a tutti.
                                  Qualcuno forse mi sa dire se la regione Lazio, o la Provincia di VT, hanno emanato una legge o un decreto post 115/08 relativi ad autorizzazioni necessarie all'installazione di impianti fotovoltaici a tetto??
                                  Dovremo installare un impianto integrato a tetto della potenza di 1 MW ed un altro della potenza di 400 kW; abbiamo chiesto al Comune, per scrupolo, sul tipo di autorizzazioni necessarie, ben sapendo che il decreto 115/08 mette in attività libera tutti gli impianti fotovoltaici integrati a tetto (parzialmente o totalmente, l'importante che siano complanari alla copertura), senza distinzione di potenze e loro di tutta risposta ci hanno detto che dobbiamo rivolgerci alla Provincia di VT in quanto dobbiamo andare in AU.
                                  Oltre a questo vorrei sapere se per caso qualcuno di voi mi sa dare alcune indicazioni relative ad un fantomatico DGR della Regione Umbria nel quale si dice che impianti a terra della potenza minore uguale ad 1 MW rientrano nel regime della DIA...........vi risulta??? se si mi sapreste dare delle indicazioni a riguardo?

                                  Grazie
                                  David

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                                  • #18
                                    Davicele, per quel che ne so vale solo il D.L. 115/08 e, quindi, per gli impianti integrati e parzialmente integrati non c'è da fare proprio nulla in quanto lo Stato li considera opere di manutenzione ordinaria.

                                    Se ti contestano la cosa, stampati la legge, magari dal sito della Gazzetta Ufficiale, e portagliela... vedrai che diventeranno molto più malleabili

                                    Federico

                                    Commenta


                                    • #19
                                      Ciao a tutti! ma secondo voi in tutto il territorio nazionale posso installare, ai sensi della Finanziaria 2008 e del 387, impianti fotovoltaici a terra <1MW solo con la DIA??????

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                                      • #20
                                        in teoria se non c'è neanche un vincolo sì... ma solo per l'impianto, la cabina necessita di permesso di costruire,
                                        ma se il Comune si impunta (perchè dice che impianto e cabina sono un tutt'uno) allora può richiedere un permesso di costruire anche per l'impianto...

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                                        • #21
                                          Grazie cpris!! Ma questo è valido su tutto il territorio nazionale????

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                                          • #22
                                            beh... in teoria sì... lo ribadisce anche il DM 19/02/2007... se non c'è nessuna autorizzazione da chiedere basta la DIA (e questo anche se è > al mega... perchè lì scatta la legge sulla tutela ambientale che è un iter parallelo ma non sostitutivo); se c'è n'è 1 sola basta ottenere quella e se ce ne sono da 2 o + allora si fa richiesta di autorizzazione unica in Provincia...
                                            ti conviene chiedere alla Provincia che ti interessa se hanno già avuto un caso simile e citarlo nella Relazione descrittiva come precedente... in teoria al max possono chiederti un permesso di costruire SEMPRE CHE NON CI SIANO ALTRI VINCOLI (idrogeologico, paesaggistico, are protetta, ecc..)

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                                            • #23
                                              buongiorno. ho cercato nei diversi thread del forum ma non ho trovato una risposta ad un mio dubbio.
                                              Diverse Regioni, tra le quali la Lombardia, hanno emanato delle proprie Linee Guida FER con le indicazioni sugli adempimenti per realizzare un impianto.
                                              In genere per le diverse tipologie di impianto vengono specificate delle soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione unica ma bensì la sola DIA.
                                              Per le biomasse in genere tale soglia è quella dei 200 KWe.
                                              Mi chiedo, e vi chiedo, però se la DIA sia comunque necessaria in assenza di opere edili (ad esempio se installo un impianto in un edificio esistente senza alcuna modifica dello stesso) . Se la DIA non fosse necessaria quale documentazione di carattere "autorizzativo" andrebbe poi presentata al GSE per la qualifica dell'impianto ?
                                              grazie per ogni utile indicazione

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                                              • #24
                                                beh in genere la DIA riguarda le opere edilizie minori, per lo più interventi di trasformazione o modificazione in edifici già esistenti, tra cui l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti... quindi secondo me impianto FV su tetto necessita di DIA... ma sono per lo più esperta di impianti a terra, comunque al di sotto della DIA non credo ci sia niente

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                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da cpris Visualizza il messaggio
                                                  beh in genere la DIA riguarda le opere edilizie minori, per lo più interventi di trasformazione o modificazione in edifici già esistenti, tra cui l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti... quindi secondo me impianto FV su tetto necessita di DIA... ma sono per lo più esperta di impianti a terra, comunque al di sotto della DIA non credo ci sia niente
                                                  grazie per la cortese risposta. parrebbe quindi che la semplice installazione di impianti senza modifiche agli edifici non richieda una DIA. vedo se riesco comunque ad avere anche una risposta dalla Regione Lombardia

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