responsabile tecnico legge 37\08 ex 46\09 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

responsabile tecnico legge 37\08 ex 46\09

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • responsabile tecnico legge 37\08 ex 46\09

    Signori mi serve il vostro aiuto, sono un neo-laureato in architettura e mi hanno chiesto di fare il responsabile tecnico presso una ditta che fa impianti elettrici, idrici ed igienici. La domanda è: ci vuole l'iscrizione agli ordini professionali per ricoprire questo ruolo? sto leggendo la legge da diversi giorni ma non c'è scritto nulla di chiaro(almeno per me) in qualsiasi caso potreste postarmi anche un link di riferimento.
    vi ringrazio dell'aiuto

  • #2
    Ciao,
    l'articolo 4 del dm dice che:

    Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali

    [1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

    ecc

    mentre l'articolo 5 dice che:

    Art. 5 - Progettazione degli impianti

    [1] Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

    [2] Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

    a) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;

    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

    c) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m2;

    d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;

    e) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

    f) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

    g) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

    h) impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

    ecc

    Praticamente lo puoi fare anche senza essere iscritto all'albo, ma non puoi fare il progetto nei casi indicati all'articolo 5, quindi dipende da cosa ti è richiesto in questa ditta...

    Commenta


    • #3
      Ok grazie sei stato gentilissimo, come credevo è una questione di lavoro da svolgere!!!!

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da MrLattice Visualizza il messaggio
        Signori mi serve il vostro aiuto, sono un neo-laureato in architettura e mi hanno chiesto di fare il responsabile tecnico presso una ditta che fa impianti elettrici, idrici ed igienici. La domanda è: ci vuole l'iscrizione agli ordini professionali per ricoprire questo ruolo? sto leggendo la legge da diversi giorni ma non c'è scritto nulla di chiaro(almeno per me) in qualsiasi caso potreste postarmi anche un link di riferimento.
        vi ringrazio dell'aiuto

        Ciao!
        In effetti, esiste un ordine degli Energy Manager, tenuto presso il FIRE (nell'ENEA). Il problema fondamentale è che, nonostante esista tale albo, non sono ancora state identificate figure professionali precise (per quanto, con la 37/08 si sia fatto qualche passo in avanti). Quindi, io ti consiglio di andare un po' a spulciare il sito del FIRE (questa è la sezione adeguata), e vedere bene la situazione che t'interessa.
        Saluti, e in bocca al lupo!
        Max

        Commenta

        Attendi un attimo...
        X