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Schema attuazione direttiva 2009/28/CE

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  • Schema attuazione direttiva 2009/28/CE

    Salve a tutti,

    vorrei fare con voi delle osservazioni sul nuovo schema attuativo della direttiva 2009/30/CE


    Introduzione

    Il Decreto ha la finalità di promuovere lo sviluppo delle FER (in tutti i settori energetici: elettricità, calore e trasporti) e dell’Efficienza Energetica, al fine del raggiungimento degli obiettivi posti per il 2020 per l’Italia (in attuazione della Direttiva 2009/28/CE)


    In particolare il decreto introduce, rispetto al sistema vigente, un nuovo sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da FER. Tale sistema prevede:

    Per gli impianti al di sotto di 5 MWe, il riconoscimento di una tariffa, che sarà differenziata per fonte e scaglioni di potenza, la cui durata sarà commisurata alla vita utile dell’impianto;

    Per gli impianti al di sopra di 5 MWe, il riconoscimento di un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE.
    Il Decreto definisce i criteri generali sulla base dei quali dovranno essere definiti i sistemi di incentivazione (con appositi decreti da emettersi entro 6 mesi).


    Il nuovo sistema di incentivazione sarà applicato agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1/1/2013.

    Al momento non vengono fornite indicazioni sui valori delle nuove incentivazioni.



    Tuttavia per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012 si applica quanto segue:
    per il periodo 2011 – 2015, è garantito il ritiro da parte del GSE dei Certificati Verdi invenduti (eccedenti la quota d’obbligo) al seguente prezzo: P_ritiro = (180 – P_cessione_EE) x 0,78 (valido già alla fine di quest'anno)



    il sistema dei Certificati Verdi verrà a scomparire gradualmente entro il 2015 riducendo linearmente a partire dal 2013 la quota d’obbligo;
    Riporto i commi per una migliore comprensione.
    Comma 2. Dal 1° gennaio 2012 l’energia elettrica importata da fonte non rinnovabile non è più soggetta all’obbligo di immissione in rete di una quota di energia prodotta da fonte rinnovabile. ( articolo 11, commi 1e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.)
    Comma 3. Dal 1° gennaio 2013, la quota d’obbligo comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si riduce linearmente negli anni successivi, fino ad annullarsi nel 2015.
    I due commi sembrano essere in contraddizione fra di loro: nel 2012 la quota d’obbligo è nulla (comma 2), mentre dal 2013 decresce linearmente fino ad annullarsi (comma 3).????

    la Tariffa Omnicomprensiva verrà mantenuta per il periodo di diritto.
    fino a quanto sono validi??? per 15 anni o fino al 2015?

    Per quanto riguarda gli impianti FOTOVOLTAICI vengono introdotte delle limitazioni sulla possibilità d’installazione a terra su aree agricola (massimo 1 MWe e superficie occupata non superiore al 10% della superficie nella disponibilità del proponente).
    Inoltre per quanto riguarda i sistemi di incentivazione per il Fotovoltaico, per gli impianti entrati in esercizio entro il 31/05/2011 sarà applicato il Terzo Conto Energia, mentre successivamente al 31/05/2011 sarà applicato un nuovo sistema di incentivazione da definirsi con apposito decreto entro il 30/04/2011.





    Il Decreto riguarda inoltre:
    procedure autorizzative semplificate;



    requisiti tecnici;
    Biometano (gas prodotto da fonti rinnovabili aventi caratteristiche analoghe al gas naturale), che può essere introdotto nella rete gas ed essere utilizzato sia a scopi energetici, che per i trasporti. Saranno definiti con successivi decreti sia i requisiti tecnici, che i sistemi di incentivazione.
    Efficienza Energetica e relativi sistemi di incentivazione;
    Reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento;
    Biocarburanti e bioliquidi;
    Garanzia d’origine e sistemi di scambio con altri Paesi.
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