Se chi installa una pompa di calore per il riscaldamento può usufruire della detrazione del 65% senza necessariamente dover smantellare la caldaia secondo voi lo stesso criterio vale anche per chi installa uno scaldabagno con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria detraendo il 65% senza dover necessariamente smantellare la caldaia a gas che rimane in servizio solo per i termosifoni? Poichè anche in questo caso l'obiettivo finale è il conseguimento dell'efficienza energetica, passando i consumi dell'acqua sanitaria a pompa di calore avendo installato ultimamente anche il fotovoltaico. Mi farebbe piacere sentire il parere di qualcuno anche esperto di detrazioni. Grazie
-------FAQ sul sito ENEA-------
Ho intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Pensavo di mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e di installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento. L’intervento così concepito, può essere ritenuto agevolabile al 65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Sulla base dell’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/06, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
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Ho intenzione di rendere più efficiente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Pensavo di mantenere la vecchia caldaia per la sola produzione di acqua calda e di installare un sistema di pompe di calore per il riscaldamento. L’intervento così concepito, può essere ritenuto agevolabile al 65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Sulla base dell’Art.2 comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/06, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
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