aggiornamento extraprofitti
si riporta ordinanza del TAR Lombardia in seguito ad udienza collegiale in camera di consiglio del 23 c.m. che autorizza il GSE ad operare le trattenute a compensazione in attesa del parere di merito previsto a Luglio...senza parole!
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto, con il ricorso per motivi aggiunti recante anche la domanda cautelare, la ricorrente contesta e chiede la sospensione interinale delle fatture adottati dal GSE, rispetto alle quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, e che in ogni caso, va osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, che è chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione ora determinatasi e ciò vale anche per gli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
In particolare, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il recupero forzoso delle somme a titolo di extra profitti o la compensazione delle stesse con gli incentivi impedirebbe di fatto il rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, generando uno stato di insolvenza irrimediabile, risulta sfornita di un adeguato supporto probatorio, essendo incentrata su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori economici.
Da ultimo, resta fermo che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.