CITAZIONE (lucaoli @ 20/11/2007, 11:48)
Sicuramente hai ragione , anche perche se si fosse trovato una caldaia per cappello . . . . . . Ti facevo questa domanda perche' mi sembra che non sia messa una parola definiviva per quanto riguarda gli sgravi fiscali del 55 % in tre anni per caldaie a biomassa che rispettino la norma EN 303-5. Attendo news.
Ciao
Le persone con cui ho parlato (tra cui 2 termotecnici) danno ormai per scontato che si può detrarre anche la sola singola caldaia a biomassa al 55% in tre anni.
Essa, da sola, è sufficiente. Riporto la risposta n. 42 sezione FAQ sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
"Vorrei installare una caldaia alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R- Lei ha ragione. Fonti del MSE hanno precisato che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dall’articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%). La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato. Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Niente valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, ma
1) la CERTIFICAZIONE sul prodotto (a norma EN 303-5) da parte del produttore che va a sostituire l'asseverazione del tecnico abilitato (leggesi ing - arch. - geom - perito)
2)TRASMISSIONE entro 60 giorni dalla Data Fine Lavori (e non oltre il 29 febbraio 2008)
all’ENEA attraverso il sito
www.acs.enea.it o in raccomandata della documentazione:
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (Allegato A)
SCHEDA INFORMATIVA (Allegato E)
3)PAGAMENTO delle spese sostenute con BONIFICO BANCARIO con:
causale del versamento;
codice fiscale del beneficiario
partita IVA codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico èeffettuato
4) CONSERVARE ed esibire la documentazione di cui sopra previa richiesta uffici finanziari
nonchè ricevute e documentazione fiscale.