rrrmori53
Utente Attivo
Il nuovo comma 13-ter prevede, inoltre, una deroga al principio stabilito dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, ricordiamo, prevede la decadenza dei benefici fiscali fruiti in caso di intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato. Viene previsto, anche, che la decadenza di cui all'art. 49 opera solo nei seguent casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne ha attestato la costruzione (ne caso questa sia stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.