Io ti posso dire in base alla mia esperienza che quando ho collegato un'impianto FV da 3 KW i rete sulla richiesta è specificata solo la certificazione dell'inverter
(che naturalmente deve essere stato omologato da ENEL e quindi sono tutti perfettamente isolati con trasf. sull'uscita o sul circ. primario),infatti la DK5950 parla solo dell'interfacciamento alla rete e vale solo per il FV.
Dovrebbe già essere disponibile (fonte Enel) una nuova DK 5950 o analoga anche per il minieolico e penso in settimana di reperirla, anzi se qualcuno ne è ha conoscenza farebbe piacere se me la indicasse.
Tornando alle norme c'è molta confusione al riguardo e qualcuno ne abusa pure in senso negativo.
Esempio : Sè io mi autocostruisco un aerogen. con un g.e. già fatto e commerciale è logico che questo abbia le certif. tipiche EN 60034-1, CE etc.. etc.., Ma se io sono in grado di realizzarlo da solo e SEGUO le norme di progettazione e lo costruisco A REGOLA D'ARTE sono a posto.
Un generatore autocostruito o costruito da altri è sempre un generatore.
Se lo volessi certificare lo porto in un lab. accreditato certificatore e gli faccio fare i vari test , faccio esattamente come "dovrebbe fare un serio costruttore" , ma spesso non è cosi perchè tutti si fanno delle autocertificazioni e le misure se le fanno in casa.
Il fatto che la Bergey non abbia certificazioni è chiara per 2 motivi:
la prima che XL.1 è nato per usi stand alone a 12V o 24V e in USA non chiedono tante certificazioni;
la seconda è che questi prodotti sono come al solito "made in china" i quali non conoscono neppure la parola "certificazione".
Vi posto delle regole fondamentali per le norme CEI
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Il primo riferimento di legge per il valore giuridico delle Norme CEI è la Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”:
Articolo 1: “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte”.
Articolo 2: “I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte”.
Dopo altre citazioni relative a casi particolari, o a recepimenti di Direttive Europee, si è arrivati ad un altro riferimento tuttora importantissimo per il riconoscimento giuridico delle norme tecniche, la Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, che all'art. 7, comma 1 cita: “Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le Norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte”.
Le Norme tecniche non sono strettamente obbligatorie, secondo quanto riportato anche dal Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE": Art. 2 Lettera f) "norma: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione”.
In conclusione, il valore giuridico delle Norme tecniche pubblicate da un organismo riconosciuto, è tale per cui la loro applicazione, sebbene non obbligatoria, garantisce il rispetto della regola d’arte, e quindi della legge.
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Quindi se il lavoro viene eseguito a regola d'arte per uso proprio , non e' (secondo me) strettamente necessario avere un "pezzo di carta".
Ciao
minieolico.it