Chissà chi ha ragione....
IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF
A cura di Marco Zandonà03-09-2012
Vorrei sapere se la detrazione del 50% è valida anche per impianti fotovoltaici. La stessa detrazione è valida solo per edifici civili adibiti a prima casa o anche per altri edifici?
L’impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) e a quella del 50% (articolo 11, Dl 83/2012 e articolo 16 bis del Tuir 917/86). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della tariffa incentivante, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55% e anche quella del 36%-50% sono finalizzate alla riduzione dei consumi. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% si applica per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze e non solo per quelli eseguiti sulla prima casa.
IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF
A cura di Marco Zandonà03-09-2012
Vorrei sapere se la detrazione del 50% è valida anche per impianti fotovoltaici. La stessa detrazione è valida solo per edifici civili adibiti a prima casa o anche per altri edifici?
L’impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) e a quella del 50% (articolo 11, Dl 83/2012 e articolo 16 bis del Tuir 917/86). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della tariffa incentivante, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55% e anche quella del 36%-50% sono finalizzate alla riduzione dei consumi. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% si applica per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze e non solo per quelli eseguiti sulla prima casa.
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