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Detrazione Irpef 50% su Impianto FV

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  • Chissà chi ha ragione....

    IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF

    A cura di Marco Zandonà03-09-2012
    Vorrei sapere se la detrazione del 50% è valida anche per impianti fotovoltaici. La stessa detrazione è valida solo per edifici civili adibiti a prima casa o anche per altri edifici?
    L’impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) e a quella del 50% (articolo 11, Dl 83/2012 e articolo 16 bis del Tuir 917/86). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della tariffa incentivante, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55% e anche quella del 36%-50% sono finalizzate alla riduzione dei consumi. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% si applica per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze e non solo per quelli eseguiti sulla prima casa.

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    • Zondonà ... ma và a ....a!!!
      La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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      • quindi non è chiaro ancora se si può o non si può.

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        • @davidemorcy,
          Che ne pensi del post 241?
          La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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          • Mi reinserisco alla discussione... l'articolo (in realtà è una riposta ad un quesito specifico) è cartaceo, se volete lo scansiono e lo posto.
            In ogni caso ho sentito il mio commercialista è, a suo parere, l'intervento è detraibile rientrando nei requisiti del 50%. per quanto riguarda la certificazione da produrre, secondo lui non c'è bisogno di nulla, a patto di stipulare la convenzione col distributore (GSE) in SSP. Per intenderci, in regime di RID non è possibile dimostrare l'avvenuto risparmio energetico. (come dargli torto...). A mio avviso un'asseverazione con 2 calcoli sul risparmio di kWh e CO2 da consegnare al cliente in caso di controlli male non fa. Se avete altri pareri in merito sono molto graditi!

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            • [QUOTE=master50;119359706]Chissà chi ha ragione....IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF

              ..... L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse,....]

              Prima di postare sarebbe utile leggere i post precedenti.
              L'esperto fa riferimento alla 207 che parla solo di 55%. Sopra è citato il link

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              • e meno male che si tratta di un esperto. Tutti noi siamo convinti, carte alla mano, che la detrazione sia possibile. Il problema è che siamo in Italia... e quindi non ci sentiamo davvero tranquilli finché non c'é una conferma ufficiale

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                • Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                  . e quindi non ci sentiamo davvero tranquilli finché non c'é una conferma ufficiale
                  Domani a Roma comincia la manifestazione di Zeroemission dove è previsto un " question time" del GSE dove rispondono a tutte le domande...forse sapremo ma ho i miei dubbi.
                  La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                  • Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia.
                    L'esperto del Sole 24 non si è accorto che questa frase si auto-contraddice: se l'Amministrazione finanziaria dice che le agevolazioni ( Conto Energia e Detrazione al 36/50% ) non sono CUMULABILI, è evidente che si può scegliere solo UNA, oppure L'ALTRA...

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                    • Originariamente inviato da PACE 90 Visualizza il messaggio
                      X maxernet. Io ci andrei con i piedi di piombo prima di dare per certo la detrazione ai sensi lg. 449 per l'installazione di pannelli FTV.
                      ..... Fra 3/4 anni quando qualcuno incappera' nei controlli come dimostrera' l'avvenuto Risparmio Energetico nel rispetto delle normative se non ci sono parametri e/o istruzioni per il FTV? ....
                      il tuo dubbio nasce dal fatto che ti fuorvia la detrazione prevista per il "risparmio energetico". L'installazione dei pannelli fotovoltaici non è risparmio energetico (ammetto che si potrebbe anche sostenerlo ma per l'AdE non le è punto e basta) ma è sempre stato previsto la possibilità di detrarli in base alla agevolazioni sulla ristrutturazione (36%).
                      Ogni commercialista dovrebbe confermarlo e comunque è stato anche scritto recentemente sul sole 24 ore (che sembra oggi in italia la fonte fiscale più attendibile!!!). L'AdE sugli esempi citati ha sempre risposto in modo negativo riferendosi al risparmio energetico, ma quando parla di detrazione per ristrutturazione giustamente fa osservare che non è possibile però cumulare talke agevolazione con il conto energia per il semplice fatto che fino ad oggi tutti hanno scelto il conto energia (tranne il sottoscritto).

                      L'esperto del sole 24 ore quando parla di 55% e 50% non sbaglia perchè fa riferimento alla riqualificazione energetica che fino al 31.12.2012 è il 55% ma poi diventa il 50% come per la ristrutturazione.... ma e non lo dico più è cosa diversa dalla ristrutturazione.... Purtroppo anche qui Monti per agevolare ha finito per incasinare perchè dal 1.1.2013 al 30.06.2013 riqualificazione e ristrutturazione hanno la stessa detraibilità ma sono 2 cose diverse
                      Ciao
                      Ultima modifica di maxernet; 04-09-2012, 17:43.

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                      • Originariamente inviato da fafene Visualizza il messaggio
                        .....
                        In ogni caso ho sentito il mio commercialista è, a suo parere, l'intervento è detraibile rientrando nei requisiti del 50%. per quanto riguarda la certificazione da produrre, secondo lui non c'è bisogno di nulla, a patto di stipulare la convenzione col distributore (GSE) in SSP. Per intenderci, in regime di RID non è possibile dimostrare l'avvenuto risparmio energetico. (come dargli torto...). A mio avviso un'asseverazione con 2 calcoli sul risparmio di kWh e CO2 da consegnare al cliente in caso di controlli male non fa. Se avete altri pareri in merito sono molto graditi!
                        che dire: il tuo commercialista ti ha risposto in modo serio. Qualcuno di raro si trova

                        Ha spiegato benissimo davidemorcy nei post 232 e 233



                        Il problema è che dopo anni di droga del c.e. ormai siete tutti tossico dipendenti da esso.....
                        Ora il pusher ha deciso di cambiarvi droga (detrazione) e non vi piace

                        sto scherzando ovviamente

                        Ultima modifica di maxernet; 04-09-2012, 17:57.

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                        • Però io capisco che se uno rifà il tetto, magari toglie le tegole e poi mette solo i pannelli senza le tegole, questo è senza ombra di dubbio una ristrutturazione sulla quale ci deve andare la detrazione del 50%.
                          Il dubbio viene magari se lasci il tetto com'è perché è apposto e ci aggiungi solo il FV sopra le tegole. In questo caso, che 'ristrutturazione' è? Penso il dubbio sia solo su queste tipologie di intervento.
                          Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

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                          • Mi inserisco in questa discussione per evidenziare che al Sole 24 Ore si devono mettere d'accordo. In un articolo del 17 gennaio 2012, infatti, si sosteneva questo:
                            "Invece, possono essere agevolati con la detrazione del 36% gli interventi relativi "al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" (Legge 9 gennaio 1991, n. 10; dpr 26 agosto 1993, n. 412), come, ad esempio, gli impianti ad energia solare, eolica, idraulica, la coibentazione degli edifici, l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007.
                            Si ricorda, però, che l'articolo 9, comma 4, decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fotovoltaico) prevede che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli "impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" (articolo 7) non siano "applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale" del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 2, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)."

                            Ora, a parte le percentuali e le date di decorrenza, non mi pare che da gennaio ad oggi sia cambiato molto sull'applicabilità della detrazione ex 36% per le ristrutturazioni edilizie.

                            Ecco il link dove trovare l'articolo (la parte da me riportata si trova nella seconda pagina):
                            Le agevolazioni del 36 e del 55% - Invece, possono essere agevolati con la - Il Sole 24 ORE

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                            • Il dubbio viene magari se lasci il tetto com'è perché è apposto e ci aggiungi solo il FV sopra le tegole. In questo caso, che 'ristrutturazione' è? Penso il dubbio sia solo su queste tipologie di intervento.
                              http://www.regruppo.com/news/decreto-sviluppo-cosa-cambia-per-il-recupero-edilizio-e-il-risparmio-energetico

                              Per le spese pagate successivamente al 01.01.2013, per interventi ex 36%, cioè “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”, con limiti quindi meno precisi e stringenti, il limite è di 96mila euro e la detrazione massima è del 50%, cioè 48mila euro. Le opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

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                              • X Maxernet: Benissimo. Guarda che sto parlando della Lg. 449/97 e non della Lg. 296/2006 art.1 comma 344- 345- 346- 347.
                                La lg. 449/97 parla di agevolazioni per ristrutturazioni effettuate ai sensi lg. 457/78 (modificata con DRP 380/2001): lavori individuati alle lettere A B C D, dove non trovo la voce Pannelli FTV.
                                Inoltre vi sono altre possibilita' di detrazioni che sono elencate nella Guida dell' AdE. nelle specifiche alla lettera I pag. 10 trovi "gli interventi finalizzati.....(omissis).. al conseguimento di rispario energetico... etc.
                                Ora (senza far confusione con la Lg. 296/2006) l'ex 36% ora 50% AMMETTE in detrazione le opere di risparmio energetico regolamentate con Lg. 10/91 e DPR 412 26/08/93. (salvo successive variazioni)

                                Quindi, mi permetto di osservare, che se per stufe, caminetti, PDC vi sono disposizioni da parte dell' AdE e i costruttori rilasciano certificazione ai sensi lg. 449/97, non trovo alcuna disposizione e/o circolari e/o risoluzioni che individuino i parametri per i FTV.
                                Approvo in pieno i post 232 e 233, sostengo le tesi di Snapd., ma pongo nuovamente il ragionamento di Wolf Solar "produrre e utilizzare la propria energia elettrica, allo stato attuale, confiigura risparmio energetico? (ristrutturazione no senza dubbio!)
                                ATTENZIONE:In alcuni post e' stato fatto confusione tra lg. 449/97 e Lg. 447/97.
                                La 447/97 tratta di inquinamento acustico che da' possibilita' di usufruire le agevolazionilg. 449/97.
                                Ciao a tutti (pace 90)
                                Ultima modifica di PACE 90; 04-09-2012, 22:48.

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                                • Originariamente inviato da PACE 90 Visualizza il messaggio
                                  Quindi, mi permetto di osservare, che se per stufe, caminetti, PDC vi sono disposizioni da parte dell' AdE e i costruttori rilasciano certificazione ai sensi lg. 449/97, non trovo alcuna disposizione e/o circolari e/o risoluzioni che individuino i parametri per i FTV.
                                  Una stufa (es. pellet, legna, etc.), per poter ottenere un risparmio energetico, deve chiaramente sottostare ad alcuni parametri di efficienza, perchè se non lo fosse, potrebbe non essere competitiva rispetto all'alternativa che usa fonti non rinnovabili.

                                  Un pannello fotovoltaico installato (posto che funzioni), non può non dare risparmio energetico, ovviamente se c'è in atto un contratto di tipo SSP. In RID non porta a risparmio energetico (anche se si potrebbe comunque dire che porta risparmio energetico alla rete), perchè tutta l'energia prodotta viene venduta, ma basta che esista autoconsumo, anche piccolo, e automaticamente c'è anche risparmio energetico, quindi probabilmente per questo non esistono specifici parametri per i pannelli fotovoltaici, tenuto conto che già ci sono comunque norme che ne regolano le prestazioni minime (es. rendimento al 90% dopo 10 anni, etc.).

                                  Mi domando come mai nessuno ha posto la seguente questione: il Primo Conto Energia è uscito nel 2005, la legge delle detrazioni per le ristrutturazioni, che parla di impianti a fonti rinnovabili è del 1997 ed è ancora in vigore. Come si faceva PRIMA del 2005 ?

                                  D.M. del 15 Febbraio 1992

                                  http://www.infobuildenergia.it/Allegati/Normativa/323.pdf

                                  a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno
                                  energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole
                                  tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

                                  b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

                                  c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari
                                  piani;

                                  d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua
                                  calda sanitaria;

                                  e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

                                  f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo
                                  diretto, non inferiore al 90%;

                                  g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti
                                  organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un
                                  rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

                                  h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il
                                  fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

                                  i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità
                                  immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli
                                  ambienti costituenti l’unità immobiliare;


                                  Notate che per le altre tipologie di impianti, ci sono specifiche tecniche precise, mentre per il fotovoltaico no ?

                                  Questo conferma la mia tesi ( che è semplice buon senso ) che anche il legislatore da per SCONTATO che un impianto fotovoltaico permette SEMPRE un qualsiasi risparmio energetico, quindi non ha specificato parametri tecnici minimi, a differenza delle altre tecnologie detraibili.

                                  Ecco perchè, secondo me, l'AdE dice "le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36%": sanno benissimo che la legge in vigore lo ha sempre permesso.

                                  Commenta


                                  • Mi pare che le argomentazioni di Umb67 siano convincenti.
                                    Non dovrebbero esserci problemi dunque.
                                    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

                                    Commenta


                                    • Domanda:
                                      Un condomino potrebbe usufruire di un'eventuale detrazione del 50%?
                                      La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

                                      Commenta


                                      • Certamente.
                                        Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.

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                                        • Grazie 1000 per la risposta celere!

                                          In caso sarebbe + allettante (parlo di solo prezzo) montare pannelli cinesi che ti fanno rientrare prima.
                                          Quindi adiè "filiera italiana" e EU ...
                                          La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                                          • Gli impianti a terra secondo voi rientrano comunque nel discorso detrazione?
                                            Intendo piccoli impianti su terreni di pertinenza di abitazioni ovviamente, non su terreni agricoli.

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                                            • @Jardac condominio si: ovviamente la detrazione spetta pro quota in base alle quote condominiali
                                              @Geothermo: a mio avviso assolutamente no, ma se i pannelli li metti su un gazebo, veranda, pensilina forse sì perchè sono detraibili anche i lavori per le verande..

                                              ciao

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                                              • Originariamente inviato da maxernet Visualizza il messaggio
                                                @Jardac condominio si: ovviamente la detrazione spetta pro quota in base alle quote condominiali

                                                ciao
                                                Grazie 1000
                                                La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                                                • Originariamente inviato da maxernet Visualizza il messaggio
                                                  @Geothermo: a mio avviso assolutamente no, ma se i pannelli li metti su un gazebo, veranda, pensilina forse sì perchè sono detraibili anche i lavori per le verande..
                                                  "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia"

                                                  mah.. secondo me invece non c'è questa differenza drammatica fra tre pannelli nell'orto e tre pannelli su un gazebo o veranda.
                                                  Resta il problema di mostrare che stai conseguendo risparmio per l'abitazione, a prescindere da dove li metti. Fa conto che ci sta anche una mini pala eolica, con questa definizione... Poi siamo in Italia, quindi lo sa il cielo che cosa dirà la giurisprudenza di terzo grado, ahimè. Ma a logica direi che grosse differenze non ci sono. Purtroppo è vero che il rischio burocratico è più alto se non sei sull'edificio, e ancora di più se stai a terra.

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                                                  • X UMB67: Il dm. 15/02/92 fa riferimento all'art. 29 della legge 09/01/1991 nr. 9 (modificata con lg. 473/94 e chissa' con quante altre modifiche!). L'art 29 della lg. 09/01/1991 cosi recita "1) il redito delle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute da persine fisiche..... per le quali vengono posti in essere interventi (non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dallo Stato), atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' alle vigenti disposizioni......e' diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino alla concorrenza del reddito stesso....... di una quota pari al 25%, della spesa sostenuta dal possessore del reddito.
                                                    Se non erro si parla di reddito del fabbricato e non del reddito complessivo personale e non ci siono disposizioni simili alla lg. 449/97.
                                                    Ciao (pace 90)

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da PACE 90 Visualizza il messaggio
                                                      Se non erro si parla di reddito del fabbricato e non del reddito complessivo personale e non ci siono disposizioni simili alla lg. 449/97
                                                      Questo non c'entra, anche se *quel* decreto riguarda la riduzione dell'imposta sul reddito, i parametri dei rendimenti energetici richiesti per gli interventi previsti sono esattamente gli stessi che regolano la 449/97, il decreto l'ho citato solo per evidenziare che, al contrario di stufe, PDC, camini, etc, si considera che un fotovoltaico risulti sempre in un risparmio energetico, mentre gli altri sistemi, se inefficienti, potrebbero non essere convenienti rispetto alla fonte fossile e per giunta anche inquinanti, cosa che non si applica al fotovoltaico.

                                                      Ripeto, se non fosse così, il testo del Conto Energia e l'AdE nei l'interpello postato varie volte NON scriverebbero "le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36%", non ci sarebbe NEANCHE bisogno di ribadire la non cumulabilità tra incentivi e detrazione, se la detrazione non fosse possibile.

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                                                      • Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio
                                                        @davidemorcy,
                                                        Che ne pensi del post 241?
                                                        Zandonà sbaglia! Quello che scrive l'ADe è semplicememte la non cumulabilità tra i due incentivi! La legge 449/97 e smi parla di interventi di risparmio energetico, e tra questi è annoverato il FV. Controprova: gli impianti in isola fino al V CE non erano incentivabili, ed uno poteva detrarli con il vecchio 36%
                                                        Se non ci fosse il Sole saremmo tutti al fresco!

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                                                        • Straquoto!!!!!

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                                                          una stufa (es. Pellet, legna, etc.), per poter ottenere un risparmio energetico, deve chiaramente sottostare ad alcuni parametri di efficienza, perchè se non lo fosse, potrebbe non essere competitiva rispetto all'alternativa che usa fonti non rinnovabili.

                                                          Un pannello fotovoltaico installato (posto che funzioni), non può non dare risparmio energetico, ovviamente se c'è in atto un contratto di tipo ssp. In rid non porta a risparmio energetico (anche se si potrebbe comunque dire che porta risparmio energetico alla rete), perchè tutta l'energia prodotta viene venduta, ma basta che esista autoconsumo, anche piccolo, e automaticamente c'è anche risparmio energetico, quindi probabilmente per questo non esistono specifici parametri per i pannelli fotovoltaici, tenuto conto che già ci sono comunque norme che ne regolano le prestazioni minime (es. Rendimento al 90% dopo 10 anni, etc.).

                                                          Mi domando come mai nessuno ha posto la seguente questione: Il primo conto energia è uscito nel 2005, la legge delle detrazioni per le ristrutturazioni, che parla di impianti a fonti rinnovabili è del 1997 ed è ancora in vigore. Come si faceva prima del 2005 ?

                                                          D.m. Del 15 febbraio 1992

                                                          http://www.infobuildenergia.it/allegati/normativa/323.pdf

                                                          a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno
                                                          energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole
                                                          tecniche previste nella tabella a allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

                                                          b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

                                                          c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari
                                                          piani;

                                                          d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua
                                                          calda sanitaria;

                                                          e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

                                                          f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo
                                                          diretto, non inferiore al 90%;

                                                          g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti
                                                          organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un
                                                          rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

                                                          h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il
                                                          fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

                                                          i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità
                                                          immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli
                                                          ambienti costituenti l’unità immobiliare;


                                                          notate che per le altre tipologie di impianti, ci sono specifiche tecniche precise, mentre per il fotovoltaico no ?

                                                          Questo conferma la mia tesi ( che è semplice buon senso ) che anche il legislatore da per scontato che un impianto fotovoltaico permette sempre un qualsiasi risparmio energetico, quindi non ha specificato parametri tecnici minimi, a differenza delle altre tecnologie detraibili.

                                                          Ecco perchè, secondo me, l'ade dice "le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36%": Sanno benissimo che la legge in vigore lo ha sempre permesso.
                                                          Se non ci fosse il Sole saremmo tutti al fresco!

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                                                          • Originariamente inviato da davidemorcy Visualizza il messaggio
                                                            Zandonà sbaglia! Quello che scrive l'ADe è semplicememte la non cumulabilità tra i due incentivi!
                                                            Grazie dei tuoi interventi.
                                                            Ciao
                                                            La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.

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                                                            • Originariamente inviato da marokun Visualizza il messaggio
                                                              mah.. secondo me invece non c'è questa differenza drammatica fra tre pannelli nell'orto e tre pannelli su un gazebo o veranda.
                                                              In effetti non sta scritto da nessuna parte QUALE TIPO di impianto fv si può detrarre, quindi, in teoria, qualsiasi tipo di installazione dovrebbe essere consentita, anche quella a terra.
                                                              Però un'impianto a terra non è di certo una ristrutturazione...

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