Bisogna anche pagarci l' IMU per il miglioramento effettuato?
" Agenziadel Territorio: Accatastamento impianti fotovoltaici
L'Agenzia del Territoriocon la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli ufficiprovinciali ed alle direzioni regionali ha approfondito le tematiche ed hafornito alcuni chiarimenti in merito all'accertamento degli immobiliospitanti gli impianti fotovoltaici.
La nota è suddivisa nei seguenti paragrafi:
· Criteri generaliper l'attribuzione della categoria e della rendita
· Le installazionifotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
· La ruralitàdegli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
Alla fine dellanota, un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione inmappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaicherealizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione diimmobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.
Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussistel'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nelcaso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate oparzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dellosviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzatesu aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliaricensiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamentocome unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agliimpianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazionedi variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazionedella rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risultaintegrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o larelativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, inaccordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale(circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambitodell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.311).
Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuareseparatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sullacopertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato,individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componentil'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato illastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.
Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualorasia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
· la potenzanominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
· la potenzanominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte ilnumero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto,indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, siaarchitettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catastoedilizio urbano;
· per leinstallazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera areadestinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividonoi pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale medianodei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri3, in coerenza con illimite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decretoministeriale 2 gennaio 1998, n.28.
Nella nota in argomento, per quanto concerne la ruralità degli immobiliospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato che agli immobilirealizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralitàdopo aver accertato che:
· l'aziendaagricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentaliche congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
· l'energia siaprodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
· l'impiantofotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o inquelli limitrofi;
· almeno uno deirequisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009,sia soddisfatto.
Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente eper i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere diruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, aisensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652(convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), èattribuita la categoria "D/lO -fabbricati per funzioni produttive connesseal/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente dellaRepubblica 23 marzo 1998, n. 139.
" Agenziadel Territorio: Accatastamento impianti fotovoltaici
L'Agenzia del Territoriocon la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli ufficiprovinciali ed alle direzioni regionali ha approfondito le tematiche ed hafornito alcuni chiarimenti in merito all'accertamento degli immobiliospitanti gli impianti fotovoltaici.
La nota è suddivisa nei seguenti paragrafi:
· Criteri generaliper l'attribuzione della categoria e della rendita
· Le installazionifotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
· La ruralitàdegli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
Alla fine dellanota, un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione inmappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaicherealizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione diimmobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.
Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche per le quali sussistel'obbligo di accatastamento nella nota in argomento viene precisato che nelcaso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate oparzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dellosviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzatesu aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliaricensiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamentocome unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agliimpianti di pertinenza degli immobili ma è necessario procedere, con dichiarazionedi variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazionedella rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risultaintegrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o larelativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, inaccordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale(circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambitodell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.311).
Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuareseparatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sullacopertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato,individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componentil'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare n. 4del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato illastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.
Non sussiste, comunque, alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualorasia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
· la potenzanominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
· la potenzanominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte ilnumero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto,indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, siaarchitettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catastoedilizio urbano;
· per leinstallazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera areadestinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividonoi pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale medianodei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri3, in coerenza con illimite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decretoministeriale 2 gennaio 1998, n.28.
Nella nota in argomento, per quanto concerne la ruralità degli immobiliospitanti gli impianti fotovoltaici, viene precisato che agli immobilirealizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralitàdopo aver accertato che:
· l'aziendaagricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentaliche congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
· l'energia siaprodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
· l'impiantofotovoltaico sia posto nel comune ave sono ubicati i terreni agricoli, o inquelli limitrofi;
· almeno uno deirequisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della circolare n. 32 del 2009,sia soddisfatto.
Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente eper i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere diruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, aisensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652(convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), èattribuita la categoria "D/lO -fabbricati per funzioni produttive connesseal/e attività agricole", introdotta con decreto del Presidente dellaRepubblica 23 marzo 1998, n. 139.
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