In aggiunta al precedente messaggio, oltre ai "quaderni" dell'Anci, sono andato a rileggermi meglio la legge, ovvero l'art 33 del DL 77/2021 che specifica quanto segue:
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."
Io sicuramente non sono un urbanista nè un tecnico, ma l'italiano nella parte che ho evidenziato in grassetto mi pare chiaro, ovvero il "sono realizzabili" non indica un obbligo quanto una possibilità che il legislatore ammette. Non vi è scritto da nessuna parte che un intervento realizzato con un titolo legittimo [quale una SCIA] non sia valido.
Il fatto che il comma non specifichi esplicitamente questa possibilità, ovvero il poter usare altri titoli urbanistici, ed il fatto che nella parte finale elenchi i casi di decadenza dal beneficio credo abbia determinato un grande allarmismo nel settore, spingendo tutti alla forma più cautelativa di intervento, ovvero la doppia pratica urbanistica. Che è una follia. E che ho una ragionevole certezza che in successive correzioni dovrebbe essere chiarito il non obbligo di CILA quanto piuttosto la possibilità di avvalersene, anche laddove -prima di questa modifica- appariva non sufficiente da un punto di vista urbanistico in funzione del tipo di intervento realizzato...
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."
Io sicuramente non sono un urbanista nè un tecnico, ma l'italiano nella parte che ho evidenziato in grassetto mi pare chiaro, ovvero il "sono realizzabili" non indica un obbligo quanto una possibilità che il legislatore ammette. Non vi è scritto da nessuna parte che un intervento realizzato con un titolo legittimo [quale una SCIA] non sia valido.
Il fatto che il comma non specifichi esplicitamente questa possibilità, ovvero il poter usare altri titoli urbanistici, ed il fatto che nella parte finale elenchi i casi di decadenza dal beneficio credo abbia determinato un grande allarmismo nel settore, spingendo tutti alla forma più cautelativa di intervento, ovvero la doppia pratica urbanistica. Che è una follia. E che ho una ragionevole certezza che in successive correzioni dovrebbe essere chiarito il non obbligo di CILA quanto piuttosto la possibilità di avvalersene, anche laddove -prima di questa modifica- appariva non sufficiente da un punto di vista urbanistico in funzione del tipo di intervento realizzato...
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