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Esteso obbligo visto conformità anche ad altri bonus
L’obbligo del visto di conformità servirà anche per usufruire dei bonus edilizi diversi dal Superbonus. Lo prevede una bozza del decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Il decreto, si legge nelle relazione illustrativa, estende «l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%)». Quanto al Superbonus, l'obbligo del visto di conformità è introdotto «anche nel caso in cui il cosiddetto Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L'obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura».
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