Copio e incollo, DL 26 2/2/2007:
m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
"Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica
(codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle
aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia
elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20
kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli,
purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori,
nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione
alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano
biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati,
purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW,
nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi
elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non
superiore a 200 kW;
sottolineo "prodotta per uso proprio", "generatori comunque azionati" e "non sia superiore ad 1 kW".