Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio


Non c’è alcun dubbio che si possa avere il bonus mobili in quanto:
1) è sempre stato possibile averlo quando si cambia il generatore con una caldaia o una pdc nuova
2) il superbonus è per definizione “manutenzione straordinaria” quindi per definizione spetta il bonus mobili
 
sempre più articoli riferiscono che in effetti la CILAS è obbligatoria anche se si è già in presenza di un altro titolo edilizio già presentato.
E niente, il geometra se ne farà una ragione e la presenterà. Resta il fatto che trovo questa cosa assurda e un becero metodo per contestare poi a posteriori la legittimità degli interventi effettuati.
E soprattutto: ma chi ha quasi finito, cosa diventa, una CILAS quasi postuma? bah....
 
Non c’è alcun dubbio che si possa avere il bonus mobili in quanto:
1) è sempre stato possibile averlo quando si cambia il generatore con una caldaia o una pdc nuova
2) il superbonus è per definizione “manutenzione straordinaria” quindi per definizione spetta il bonus mobili
Quindi la pratica entro quanto va chiusa? Se io riesco ad accedere, se chiudo la pratica nel 2023 perdo il 110% giusto? No perché con i tempi di consegna che abbiamo oggi direi che è una bella impresa, tocca saldare i mobili prima della consegna effettiva del materiale…
 
E soprattutto: ma chi ha quasi finito, cosa diventa, una CILAS quasi postuma? bah....
Capisco che in ambito residenziale possa sembrare strano (al contrario nelle aziende è la norma) ma la buona pratica vuole che al termine dei lavori si rediga una documentazione “as built” di tutti gli impianti e dell’involucro. Se negli anni passati fosse stata la regola, almeno il 50% delle situazioni che adesso risultano “abusi edilizi” non ci sarebbero state.
 
Ultima modifica:
[...] ma chi ha quasi finito, cosa diventa, una CILAS quasi postuma? bah....
chi ha quasi finito verosimilmente ha iniziato prima del 1/6/2021, quando ancora non era entrato in vigore il "decreto semplificazioni". Non credo che possa valere retroattivamente...
 
Capisco che in ambito residenziale possa sembrare strano (al contrario nelle aziende è la norma) ma la buona pratica vuole che al termine dei lavori si rediga una documentazione “as built” di tutti gli impianti e dell’involucro. Se negli anni passati fosse stata la regola, almeno il 50% delle situazioni che adesso risultano “abusi edilizi” non ci sarebbero state.

Cosa intendi, puoi spiegare meglio?
 
Quante volte si può usufruire del bonus 110?
Il limite delle due unità immobiliari è per singolo edificio?

Ad esempio, con 2 appartamenti in condominio e una seconda casa bifamiliare stesso proprietario, si può sfruttare il bonus per tutto?
 
Due appartamenti con impianti separati ma uniche utenze ( quindi stesso luce, acqua e gas attaccati in un unico contatore) può fare il 110 con un centralizzato come trainante? Grz.
Ovviamente ha accesso comune.
 
Cosa intendi, puoi spiegare meglio?

Che durante e alla conclusione del cantiere il geometra deve verificare quanto realizzato dall’impresa prendendo nuovamente tutte le misure e, se difformi dal progetto, presentare in comune l’aggiornamento della pratica.
E dovrebbe anche consegnare al committente la documentazione completa di tutto: pratiche, progetti, foto, materiali, schede di sicurezza, manuali, piano di manutenzione, ecc…
La normalità in ambito aziendale, l’eccezione in ambito residenziale
 
Un esempio pratico, lavoro in una azienda di telecomunicazioni ma non abbiamo ingegneri civili strutturisti come dipendenti quindi ogni volta che si deve realizzare una nuova stazione radio base o fare uno scavo per posare la fibra ottica viene contattato uno studio professionale esterno che si occupa di tutta la progettazione strutturale e della permissistica verso tutti gli enti competenti, nonostante questo abbiamo in archivio ogni singola virgola di quanto realizzato.
Altro esempio, il nuovo ponte di Genova: che probabilità c’è che progetto e struttura non siano identici?
 
Domanda su infissi (e novità introdotte da interpello AdE 524 oltre che risposta di Virgilio di ENEA).
Premesso che sono in ristrutturazione e non manutenzione straordinaria, rispetto allo stato di fatto 2 finestre verranno eliminate (1 su ambiente riscaldato, 1 su ambiente non riscaldato), 2 verranno ridotte, 2 verranno ampliate. Secondo l'architetto non è comunque possibile portare in detrazione al 110 le due finestre ampliate in quanto nel portale ENEA non si fa riferimento alla superficie totale ma solo infisso per infisso. Vi risulta?
 
secondo l'ultima risposa AdE invece è possibile, purché i mq ante siano uguali/inferiori a quelli post. Non deve essere un nuovo foro finestra, ma non mi pare sia il tuo caso.
Poi, che ena dica una cosa e AdE ne dica un'altra è la solita assurdità italiana. Ma onestamente, trattandosi di detrazioni fiscali a mio parere è AdE che fa il bello e il cattivo tempo...non ENEA che non capisco nemmeno perchè si metta a dare certe indicazioni che non sarebbero nemmeno di sua competenza (ma questo è un mio parere)
 
credo che il "problema" nella testa dell'architetto nasca dal fatto che il sito ENEA ad oggi prevede solo l'inserimento di una riga per ogni infisso (indicante vecchia trasmittanza, nuova trasmittanza, tipologia e superficie). Per adeguarsi ENEA dovrebbe invece prevedere due sezioni distinte: vecchi infissi e nuovi infissi. Per aggirare il problema nell'immediato si potrebbero inserire due righe con i dati dei due vecchi infissi, suddividendo il nuovo infisso fra le due righe, per quota parte proporzionale alle due vecchie superfici...
 
Se prima era necessario lo stato legittimo per il Superbonus, e quindi il compenso per il lavoro del geometra era possibile includerlo nel 110; adesso che invece non è più necessario ma io ho già fatto fare accesso agli atti e rilievi, posso comunque detrarre la fattura che mi farà il geometra?
 
Io invece sapevo che la verifica di legittimita' urbanistica ed eventuale sanatoria non fossero detraibili.
La necessita' di conformita' urbanistica esiste da 20 anni e vale per tutte le detrazioni fiscali.
Attenzione che con il 110, la non conformita' non comporta la decadenza ma rende ugualmente suscettibili di sanzioni da parte del comune
 
Io invece sapevo che la verifica di legittimita' urbanistica ed eventuale sanatoria non fossero detraibili.
La necessita' di conformita' urbanistica esiste da 20 anni e vale per tutte le detrazioni fiscali.
Attenzione che con il 110, la non conformita' non comporta la decadenza ma rende ugualmente suscettibili di sanzioni da parte del comune

La sanatoria non è detraibile sicuramente, ma se il geometra mi fa i rilievi (che poi magari sono usati anche dal termotecnico per il progetto) e mi fattura il suo operato dovrei poterlo detrarre come spesa professionale inerente al Superbonus, no?
Il mio dubbio è che essendo adesso venuto meno l'obbligo dello stato legittimo per il 110... magari tale spesa non sia più giustificata...
 
la detraibilità per tali spese era prevista nella circolare AdE 24 (rientrando nella categoria "spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione"). Adesso non sarebbe più una spesa necessaria... ma se la hai sostenuta prima del 1/6/2021 (entrata in vigore del "decreto semplificazioni") credo che tu possa detrarla in base alle regole di allora.
 
la detraibilità per tali spese era prevista nella circolare AdE 24 (rientrando nella categoria "spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione"). Adesso non sarebbe più una spesa necessaria... ma se la hai sostenuta prima del 1/6/2021 (entrata in vigore del "decreto semplificazioni") credo che tu possa detrarla in base alle regole di allora.

Appunto... non l'ho ancora sostenuta perchè il geometra non ha ancora completato l'iter e non mi ha ancora fatturato. Il mio timore è appunto quello di essere becco e bastonato... ovvero ormai ho fatto fare al geometra i rilievi per gli accertamenti, che adesso non sono neanche più necessari e ora non potrò neanche detrarli!? :crybaby:
 
Certo che il rilievo è detraibile, altrimenti come si fa a fare il progetto?
non è detraibile il costo dell’accesso agli atti e della sanatoria
 
Io invece sapevo che la verifica di legittimita' urbanistica ed eventuale sanatoria non fossero detraibili.
La necessita' di conformita' urbanistica esiste da 20 anni e vale per tutte le detrazioni fiscali.
Attenzione che con il 110, la non conformita' non comporta la decadenza ma rende ugualmente suscettibili di sanzioni da parte del comune

La non conformità non comporta (più) decadenza? Mi sono perso qualche puntata...
Cioè la CILAS elimina la certificazione del tecnico e, sebbene sia una dichiarazione sostitutiva firmata dal proprietario, comporta solo le sanzioni del Comune? Anche per difformità non sanabili? Mi date i riferimenti per cortesia.
Che succede con l'abitabilità, non era espressamente richiesta, qualora mancasse si decade o cosa?
 

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