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Non sono affatto certo (anzi) che la ristrutturazione come intesa nel TUE 380/01 art 3 comma 1 lettera d sia la stessa intesa nel DL requisiti minimi "ristrutturazione importante di primo o secondo livello"
Mi riallaccio al post pubblicato oggi pomeriggio (https://www.facebook.com/106029581290024/posts/276335450926102/) , per analizzare il comma 13-ter introdotto dalla Legge di conversione del decreto c.d. "semplificazioni-bis". Non apporterò aggiunte a quanto dispone la legge né quanto scriverò è certezza. Purtroppo l'Articolo 119 del dl rilancio nasce male ed ogni volta che viene introdotta una modifica viene fatto anche peggio.
Il comma 13-ter primo periodo dispone che " Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e SONO REALIZZABILI mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)."
Da oggi quindi tutti gli interventi superbonus saranno classificati solo come manutenzione straordinaria (ad esclusione della demo-ricostruzione) anche quando si modificano i prospetti e non anche ad esempio in ristrutturazione edilizia.
Ciò comporterà peraltro che i massimali per l'installazione del fotovoltaico di cui al comma 5 dell'Articolo 119 saranno sempre di 2.400 €/kw e non scenderanno più a 1.600 €/kw.
Il passaggio "sono realizzabili" al condizionale e non "sono realizzati" lascia supporre che non vi è un obbligo a presentare la CILA Superbonus bensì la possibilità. Questo perché attraverso la CILA si salterebbe tutto il passaggio di verifica della conformità urbanistica e dello stato legittimo dell'immobile sicuramente agevolando il lavoro del Professionista, il quale tuttavia potrebbe invece scegliere la strada della sanatoria e quindi usare un altro titolo abilitativo.
Si tenga presente infatti che la presentazione della CILA non rappresenta un punto 0, un condono ad eventuali abusi o difformità in quanto il comma 13-quater stabilisce che "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".
Il dubbio sull'obbligatorietà della presentazione della CILA nasce dal fatto che nel periodo successivo del 13-ter si legge che " Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA ; [...] "
Questa discrepanza non è certo di poco conto, anzi è ciò che rende questa" semplificazione"una vera e propria complicazione applicativa. Molti colleghi infatti in via cautelativa useranno la CILA Superbonus sempre e comunque, anche quando nello stesso intervento saranno presenti altri lavori agevolabili con altre fattispecie di detrazione, magari presentando due pratiche contemporaneamente.
È avviso di chi scrive che ciò comporterebbe non solo una perdita di tempo ma anche un aggravio di costi per il cliente, oltre che a rappresentare un modus operandi forse non del tutto lecito.
Tengo a precisare che il DPR 380 (testo unico dell'edilizia) non è stato abrogato né il comma 13-ter dispone una deroga ad esso perciò ritengo che la CILA Superbonus sia facoltativa, che possa essere applicata nei casi di 110% puro, e che non debba essere usata quando gli interventi sono più complessi.
A supporto della mia tesi, daccordo con l'interpretazione fatta da un gruppo di professionisti col quale mi confronto quasi a livello quotidiano, riporto il testo dell'articolo 49 del DPR 380/2001, citato appunto nel secondo periodo del comma 13-ter ed al quale sembra legato l'obbligo di presentazione della CILA ovvero "Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti [...]"
Presumo quindi che quando si è di fronte a situazioni di abuso edilizio o difformità, e si presenta una SCIA anziché la CILA Superbonus, in sede di verifica si perderebbe anche l'intera detrazione al 110%, che resta salva invece quando si presenta il nuovo modello di titolo abilitativo.
Ogni confronto, parere o aggiunta a quanto scritto sono come sempre graditi
Stay Tuned
io mi sto muovendo in questo senso, dato che su vari punti la normativa non risulta univoca né a me, né ai tecnici con cui ho a che fare, e forse neanche a chi la ha originata. Per cui... ho concluso una SCIA in sanatoria, sto iniziando un Permesso di Costruire, e penso di concludere l'anno prossimo con una CILAS. Certo così facendo i tempi diventano sempre più stretti.[...] e se a questo punto non convenga davvero realizzare interventi extra-110 in tempi diversi dal 110 (qualora sia possibile) [...]
Quindi il problemino della "coperta corta" ovvero non intaccare il massimale di 2400 del fv, e la necessità di fare altri interventi al 50% (rifacimento di una tettoia/veranda addossata all'abitazione al fine di ospitare pannelli fotovoltaici e rifacimento a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione) sfruttando anche il bonus elettrodomestici/mobili legato alla ristrutturazione si può risolvere solo con due pratiche separate e susseguenti (CILA-S e SCIA?) oppure c'è una possibilità di fare tutto insieme, cosa che preferirei per ottimizzare i tempi e i lavori delle ditte? (Es: chi mi rifa l'impianto elettrico sarà anche chi mi metterà il fv... non vorrei fare in due tempi)
Altro dubbio: ma anche nel bonus casa 50% c'è un massimale di prezziario al mq per gli interventi?
sic! Vuol dire che ne sa meno di te...[...] sto cercando di convincere il geometra che è necessaria in aggiunta alla SCIA che abbiamo presentato [...]
il primo requisito per il 110 è che l'edificio deve essere "esistente", e se fai tutto assieme inizi con tettoia inesistente (almeno per il catasto). Però forse riesci a convincere il geometra...[...] rifacimento di una tettoia/veranda addossata all'abitazione al fine di ospitare pannelli fotovoltaici [...] c'è una possibilità di fare tutto insieme? [...]
sic! Vuol dire che ne sa meno di te...
e meno male che è solo il geometra che ti deve fare
la pratica 110, e non il chirurgo che ti deve operare.
il primo requisito per il 110 è che l'edificio deve essere "esistente", e se fai tutto assieme inizi con tettoia inesistente (almeno per il catasto). Però forse riesci a convincere il geometra...![]()
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
credo che la CILA-senza-stato-legittimo si applichi solo al 110%Quindi già presentando la sola CILA-S potrei forse sfruttare anche il 50% per altri interventi di manutenzione straordinaria non rientranti nel 110?
credo che la CILA-senza-stato-legittimo si applichi solo al 110%
e che per le opere al 50% serva ancora la CILA classica.
Bonus mobili anche con la CILA e anche per la sola sostituzione della caldaia.io rifaccio completamente il sistema di riscaldamento e rientro in una manutenzione straordinaria,(lettera B) e quindi massimale da 2400.
Il conus mobili con la SCIA c'è...con la CILA non sono sicurissimo, ma credo proprio di si, tanto più che adesso tutti questi interventi di superbonus sono di fatto una CILA
Riporto un post che ritengo interessante: https://www.facebook.com/Matteogeome...76637114229269
Il problema appunto è, cosa fare quando si sconfina in altri interventi, e se a questo punto non convenga davvero realizzare interventi extra-110 in tempi diversi dal 110 (qualora sia possibile)
Penso esempio al bonus facciate (io non faccio cappotto ad esempio ma dovrò ripristinare un balcone)
Al rifacimento di una tettoia/veranda addossata all'abitazione al fine di ospitare pannelli fotovoltaici
Il rifacimento a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione
Questi 3 interventi non dovrebbero rientrare nella CILA-S, ma cosa sono? Edilizia libera, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia (lettera D art. 3 testo unico?)
Bonus mobili anche con la CILA e anche per la sola sostituzione della caldaia.
rifacendo tutto il sistema di riscaldamento il tuo tecnico ti ha citato il tema della ristrutturazione importante di primo o secondo livello?