Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio


c'è un passaggio in questa guida ANCI che mi ha spaventato non poco:
"Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”."

ma cosa vuol dire?? Io ho presentato una SCIA che (tra le varie lavorazioni) avrà ANCHE lavori Superbonus....
ci vuole comunque una CILAS apposta??!

Questa cosa mi pare una follia ma anche il mio progettista/DL insiste nel dover aggiungere la CILAS al cantiere che già aveva tutto nella SCIA [peraltro utilizzata a causa della modifica prospettica per via di una finestra trasformata in porta].
Semplificazioni un par di @@
Ma possibile che sia davvero cosi, non se ne è accorto nessuno dei "semplificatori" in sede di conversione parlamentare? L'intento doveva essere rendere più agevoli i lavori, non aggravare di pratiche edilizie concomitanti sia i tecnici che gli uffici comunali [con aggravi economici ulteriori per i committenti peraltro, visto che il tecnico non fa pratiche gratis].
 
In aggiunta al precedente messaggio, oltre ai "quaderni" dell'Anci, sono andato a rileggermi meglio la legge, ovvero l'art 33 del DL 77/2021 che specifica quanto segue:

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."

Io sicuramente non sono un urbanista nè un tecnico, ma l'italiano nella parte che ho evidenziato in grassetto mi pare chiaro, ovvero il "sono realizzabili" non indica un obbligo quanto una possibilità che il legislatore ammette. Non vi è scritto da nessuna parte che un intervento realizzato con un titolo legittimo [quale una SCIA] non sia valido.
Il fatto che il comma non specifichi esplicitamente questa possibilità, ovvero il poter usare altri titoli urbanistici, ed il fatto che nella parte finale elenchi i casi di decadenza dal beneficio credo abbia determinato un grande allarmismo nel settore, spingendo tutti alla forma più cautelativa di intervento, ovvero la doppia pratica urbanistica. Che è una follia. E che ho una ragionevole certezza che in successive correzioni dovrebbe essere chiarito il non obbligo di CILA quanto piuttosto la possibilità di avvalersene, anche laddove -prima di questa modifica- appariva non sufficiente da un punto di vista urbanistico in funzione del tipo di intervento realizzato...
 
In aggiunta al precedente messaggio, oltre ai "quaderni" dell'Anci, sono andato a rileggermi meglio la legge, ovvero l'art 33 del DL 77/2021 che specifica quanto segue:

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."

Io sicuramente non sono un urbanista nè un tecnico, ma l'italiano nella parte che ho evidenziato in grassetto mi pare chiaro, ovvero il "sono realizzabili" non indica un obbligo quanto una possibilità che il legislatore ammette. Non vi è scritto da nessuna parte che un intervento realizzato con un titolo legittimo [quale una SCIA] non sia valido.
Il fatto che il comma non specifichi esplicitamente questa possibilità, ovvero il poter usare altri titoli urbanistici, ed il fatto che nella parte finale elenchi i casi di decadenza dal beneficio credo abbia determinato un grande allarmismo nel settore, spingendo tutti alla forma più cautelativa di intervento, ovvero la doppia pratica urbanistica. Che è una follia. E che ho una ragionevole certezza che in successive correzioni dovrebbe essere chiarito il non obbligo di CILA quanto piuttosto la possibilità di avvalersene, anche laddove -prima di questa modifica- appariva non sufficiente da un punto di vista urbanistico in funzione del tipo di intervento realizzato...

io e il mio geometra la vediamo come te.
La CILA(S) dovrebbe venire in aiuto laddove uno voglia fare solo interventi superbonus e allora vi è la pratica semplificata (cilas appunto).
Ma nel caso uno faccia lavori più ampi, tra i quali anche lavori da superbonus, allora questo procederà con la pratica urbanistica più consona.
Nel mio caso specifico, ad esempio, una Cila non bastava per via di prospetti modificati, eppure nella SCIA presentata c'è dentro tutto.
Comunque è incredibile come ogni volta si generi caos, dobbiamo e terrorismo.
 
Vero è che ci sono state delle semplificazioni, ma comunque non è che se ci sono abusi importanti si possono chiudere gli occhi e pensare sempre che non accada nulla...
Vedo tanta carne al fuoco per gli avvocati...

saluti

Infatti nemmeno io l’ho detto, sia mai che qualcuno voglia lasciare intatto lo schifo che c’è adesso.
Ho però sempre il dubbio che i tecnici siano sul pezzo con le modifiche alla legge
 
Io sicuramente non sono un urbanista nè un tecnico, ma l'italiano nella parte che ho evidenziato in grassetto mi pare chiaro, ovvero il "sono realizzabili" non indica un obbligo quanto una possibilità che il legislatore ammette. Non vi è scritto da nessuna parte che un intervento realizzato con un titolo legittimo [quale una SCIA] non sia valido.
Il fatto che il comma non specifichi esplicitamente questa possibilità, ovvero il poter usare altri titoli urbanistici, ed il fatto che nella parte finale elenchi i casi di decadenza dal beneficio credo abbia determinato un grande allarmismo nel settore, spingendo tutti alla forma più cautelativa di intervento, ovvero la doppia pratica urbanistica. Che è una follia. E che ho una ragionevole certezza che in successive correzioni dovrebbe essere chiarito il non obbligo di CILA quanto piuttosto la possibilità di avvalersene, anche laddove -prima di questa modifica- appariva non sufficiente da un punto di vista urbanistico in funzione del tipo di intervento realizzato...

Bisogna leggere tutto

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14”


Quindi se non presenti la CILA hai la decadenza del beneficio fiscale
 
Bisogna leggere tutto

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14”


Quindi se non presenti la CILA hai la decadenza del beneficio fiscale

Ma io questa la leggo che non puoi fare i lavori in edilizia libera senza presentare nulla. Scusa, se io presento una SCIA che contiene già tutto, qual è il senso di presentare anche una cila? Ma non si è mai vista sta cosa....
 
È indubbio che il riferimento dell'articolo 119 comma 13-ter è la "manutenzione straordinaria", che va fatta presentando una CILA.
Nel caso di interventi di "ristrutturazione" va presentata una SCIA.

Altrimenti ne deriverebbe che il beneficio fiscale derivante dall'ecobonus opera solo in presenza di interventi in CILA (manutenzione straordinaria) e non in SCIA (ristrutturazione).
 
La SCiA può essere una semplice manutenzione straordinaria, dipende se cambi i prospetti dell'immobile (e forse altre cose), m non è ristrutturazione
 
Cosa va in CILA e cosa va in SCIA non lo decide ne il committente ne il tecnico. Lo dice il DPR 380/2001.

A mio avviso, se tu vai in SCIA per interventi chiaramente rientranti nella CILA, ti metti nei pasticci.

Ovviamente viviamo (ancora) in un Paese libero.
 
Ma io questa la leggo che non puoi fare i lavori in edilizia libera senza presentare nulla. Scusa, se io presento una SCIA che contiene già tutto, qual è il senso di presentare anche una cila? Ma non si è mai vista sta cosa....

Se domani uscisse una legge che dice che la CILA deve essere presentata su un foglio di colore rosso, anche se non ha senso va fatto.

Nel modello CILA-S nella sezione "qualificazione dell'intervento" e' indicato questo caso:
"costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. ______ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus) "

https://www.casaportale.com/public/uploads/Bozza CILA Superbonus.pdf


E' ancora una bozza, vediamo quando ci sara' la versione definitiva ma non credo verra' cambiata
 
si, ma appunto, non vorrei incaponirmi e riproporrò il punto al geometra, ma quando dice
"costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. ______ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus) "
io ci leggo: se ho lavori di manutenzione straordinaria NON superbonus e voglio integrare in corso d'orìpera con interventi che danno diritto a superbonus, allora è questo il caso di specie.

Giusto per fare un ragionamento: se la pratica edilizia già presentata CONTIENE interventi soggetti a superbonus, allora quella frase perde di senso...no?
 
Potete farmi degli esempi di interventi che rientrano nella CILA e non richiedono SCIA?

Es: installazione pdc e fancoil + fv + batteria + wallbox + infissi + schermature solari (tende e pergole) possono rientrare tutti in CILA?
Per un isolamento del pavimento del sottotetto non riscaldato (quindi dall'interno dell'edificio) è necessaria la SCIA? In caso di rifacimento della coibentazione del tetto invece?
Per il rifacimento della pavimentazione di terrazzi con bonus facciate?
Qualora inserissi anche l'abbattimento di barriere architettoniche (un montascale o scivoli per i gradini di ingresso al piano terra) ci vuole la SCIA?

Ma cosa fondamentale che non ho ancora capito, il massimale al kwp del fv passa da 2400 a 1600 in ristrutturazione... ma cosa si intende esattamente per "ristrutturazione": la presentazione della SCIA?

Grazie!
 
Potete farmi degli esempi di interventi che rientrano nella CILA e non richiedono SCIA?

Es: installazione pdc e fancoil + fv + batteria + wallbox + infissi + schermature solari (tende e pergole) possono rientrare tutti in CILA?
normalmente non serve nessuna autorizzazione (nemmeno una cila) per questi interventi salvo alcune eccezioni (es: vincolo paesaggistico)
con superbonus e' necessaria la CILA

Per un isolamento del pavimento del sottotetto non riscaldato (quindi dall'interno dell'edificio) è necessaria la SCIA? In caso di rifacimento della coibentazione del tetto invece?
Se vuoi una detrazione allora serve una CILA perche' devi associare anche il calcolo della trasmittanza
Se non vuoi la detrazione allora normalmente sei in edilizia libera


Per il rifacimento della pavimentazione di terrazzi con bonus facciate?
non mi sembra che la pavimentazione di un terrazzo entri nel bonus facciate. Normalmente il semplice rifacimento di una pavimentazione non e' in alcun modo detraibile perche' e' considerata manutazione ordinaria. Non credo nemmeno serva una CILA


Qualora inserissi anche l'abbattimento di barriere architettoniche (un montascale o scivoli per i gradini di ingresso al piano terra) ci vuole la SCIA?
potrebbe servire la SCIA se modifichi una parte strutturale dell'edificio, ma ci sono casi di edilizia libera per i quali non serve nemmeno la CILA
 
posso risponderti con certezza solo all'ultima domanda: si passa a 1600€/kW nel momento in cui l'intervento si configura nelle lettere D, E e F del dpr 380 del 2001
Una manutenzione staordinaria è lettera B e permette di avere 2400€/kW

guarda l'Art.3
https://www.bosettiegatti.eu/info/no.../2001_0380.htm

Leggo:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzareed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici...
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti...


La sostituzione di una caldaia con una pdc e la contestuale installazione di fancoil (canalizzato o a split, da valutare) è lettera "A", "B" o "D"?


Se vuoi una detrazione allora serve una CILA perche' devi associare anche il calcolo della trasmittanza
Se non vuoi la detrazione allora normalmente sei in edilizia libera

Grazie axoduss naturalmente parliamo di Superbonus, quindi perlomeno una CILA. Ma addirittura il completo rifacimento del tetto con una coibentazione non necessita di SCIA?

non mi sembra che la pavimentazione di un terrazzo entri nel bonus facciate. Normalmente il semplice rifacimento di una pavimentazione non e' in alcun modo detraibile perche' e' considerata manutazione ordinaria. Non credo nemmeno serva una CILA

Neanche se l'intervento va a risolvere un problema di infiltrazioni che danneggia l'intonaco del sotto-terrazzo (lato strada)?
 
litodanie se il tetto lo rifai completamente, comprese le travi portanti allora serve una SCIA perché vai a toccare una parte strutturale, ma se togli le tegole e le cambi mettendo anche la coibentazione allora non serve nemmeno la cila perché è manutenzione ordinaria. Questo mi aveva detto il geometra, poi abbiamo fatto comunque la CILA così da poter mettere in detrazione la spesa. Comunque dovrebbe essere citato sia nella guida AdE sia nel glossario delle edili a libera.

Per quanto riguarda l’impianto termico dipende: se cambi solo il generatore è libero mentre se rifai tutto compresa la distribuzione ed i terminali vai in ristrutturazione, forse c’è una discussione di qualche mese fa (intreccio pauroso di normative, https://www.cittametropolitana.mi.i...7/Alice-Tura_convegno-Citta-Metropolitana.pdf
)
 
Ultima modifica:
Per quanto riguarda l’impianto termico dipende: se cambi solo il generatore è libero mentre se rifai tutto compresa la distribuzione ed i terminali vai in ristrutturazione, forse c’è una discussione di qualche mese fa (intreccio pauroso di normative, https://www.cittametropolitana.mi.it...ropolitana.pdf
)

Ok, in realtà io non rifarei tutto, metterei la pdc e aggiungerei i fancoil senza toccare l'impianto dei termosifoni... dovrei rientrare nel caso "3" della pag. 8 che mi hai linkato (anche se sono in Toscana e non in Lombardia) quindi, NON ristrutturazione?

Questo per me è importante perchè mantenendo più alto il massimale del fv posso forse giocarmi meglio in fase di fatturazione la distribuzione dei massimali tra impianto termico e fv qualora optassi per un'unica ditta che mi facesse entrambi gli interventi...
 

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