Originariamente inviato da marcob
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Fa parte del codice deontologico, nella sezione "incompatibilità"
In estratto dalla Norma 1 comma 1
Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi...
..."collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione,
installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine,
apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di
omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;"...
Riporto inoltre la frase
"Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto
approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537."
A parte i commenti sul fatto che la professione sia in parte ancora regolata da un regio decreto del 1925 nel 2009, non si può fare..punto e basta.
Per i periti ci sarà una regola analoga.
Inoltre mi sembra che per i collaudi bisogna avere un numero minimo di anni di iscrizione all'albo.
5 per le opere private, 10 per le opere pubbliche, ma potrebbe essere una castroneria.
Spero di esservi stato di aiuto
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