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Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio

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  • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

    L inflazione in un paese deindustrializzato come il nostro sta in piedi, soprattutto quest'anno, su 2 cose principalmente:

    edilizia stragonfiata
    costi sanitari da covid

    Il pil è l insieme di tutte le spese pubbliche e private fatte in uno statno, tanto che siano a debito quanto che siano a credito, se si ferma l acquisto dei crediti del110 e degli altri bonus, vedi come scende l inflazione.
    Per questo motivo per vedere la salute di uno stato non si vede solo il pil ma debito su pil.
    altrimenti avremmo trovato il modo facile per fare crescere l'economia ... basta che paga tutto lo stato con prezzi gonfiati.

    ps l'inflazione in Europa sta al 4.1%... non è un problema strettamente italiano causato dal 110% ... anche perché il 110% è una goccia nel pil italiano ... che costa come una manovra finanziaria ...

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    • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio

      Per questo motivo per vedere la salute di uno stato non si vede solo il pil ma debito su pil.
      altrimenti avremmo trovato il modo facile per fare crescere l'economia ... basta che paga tutto lo stato con prezzi gonfiati.

      ps l'inflazione in Europa sta al 4.1%... non è un problema strettamente italiano causato dal 110% ... anche perché il 110% è una goccia nel pil italiano ... che costa come una manovra finanziaria ...

      La salute di uno stato di misura da tante cose, quella economica dal benessere dei cittadini, che a sua volta si misura NON dalla capacità di spendere (le spese si possono fare a debito o attingendo ai risparmi) ma si misura dal risparmio accantonati dopo aver soddisfatto i bisogni.

      Si, è una storia lunga e non banalizzabile, ma quello che cresce al 6% non è il rapporto debito pil, ma semplicemente cresce il pil del 6%, il debito ha fatto un balzo del 20% ...

      Comunque il giochino di far crescere la spesa lo abbiamo fatto per decenni e tutto andava alla grandissima, inflazione a 2 cifre lavoro per tutti e seconde case e risparmi accumulati, c era la liretta, ma se ne poteva stampare e immetere in circolazione nell econonia reale fiumi di soldi con la portata del rio delle amazzoni, si faceva inc za re gli investitori internazionali e panta rei, poi un pezzo dopo l altro ci hanno convinto che dovevamo cambiare giochino e siamo arrivati a credere di poter lavorare un giorno in meno guadagnando come se si lavorasse un giorno in più e poi il resto è storia recente che ognuno di noi vive sulla propria pelle lavorando 4 giorni a settimana guadagnando 5000€al mese comprando terze case da ristrutturare coi propri soldi messi da parte...

      È tutto più complesso di come ho provato a semplificare, ma una volta ce ne frgavamo del numeratore (il debito) che cresceva a dismisura ma nel contempo il denominatore (pil) cresceva ancora di più, molto di più... poi abbiamo iniziato spIntaneamente a fare il contrario...

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      • credo che l'irrigidimento delle Poste nei confronti di cessioni "sospette" sia dovuto anche al fatto che, mentre finora la responsabilità di eventuali irregolarità era tutta in capo al cedente, adesso si comincia a parlare di responsabilità del cessionario "in solido"...

        Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

        [link pg. 143] qui è il caso di uno che monetizza il credito e non finisce mai i lavori... finora la responsabilità del cessionario in un caso del genere era stata sempre esclusa.


        ...

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        • In base al nuovo Decreto Antifrode , per installare ad esempio una caldaia a gas a condensazione, oltre eventuali permessi edilizi, oltre i normali adempimenti amministrativi ( bolle di acc.to, fatture, bonifici, dichiarazioni conformità,etc.), oltre la compilazione e firma di contratti, autocertificazioni, dichiarazioni, etc., oltre l'eventuale preatica di finanziamento con relativa documentazione, oltre la registrazione sul catasto termico, oltre la registrazione sul portale F-gas, oltre la registrazione sul registro rottamazione della caldaia sostituita, adesso occorre anche la pratica del commercialista con visto di conformità e l'asseverazione di congruità di un tecnico abilitato per lo sconto in fattura.
          Dimenticavo il lavoro di installazione della caldaia: ma questo è un dettaglio insignificante. Oramai siamo alla follia.

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          • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
            L'ho vista, me l'ha girata mio marito.

            Predisporranno dei moduli precompilati per renderla più semplice possibile per il cliente ma è tanta roba che si tradurrà in un costo.

            I tempi dipenderanno da quanto sono smart cliente e commercialista: per l'utente che ha la possibilità di fare tutto davanti ad un PC (ricevere i documenti per mail, stamparli, scansionarli e reinviarli per mail) i tempi si accorceranno (e probabilmente anche i costi).
            Per la consegna delle scartoffie ci sono sempre i fattorini...

            Sul sito di ADE un po' di chiarimenti https://www.agenziaentrate.gov.it/po...web/guest/faq1
            Ancora una volta poca chiarezza nella giungla dei bonus e delle relative detrazioni

            Ho ricevuto e pagato prima dell’11 settembre 2021 una fattura per lavori legati al Bonus casa 50%.
            Vorrei cedere IL credito d'imposta alle Poste.
            Secondo voi sono esentato dall’obbligo di presentazione del visto di conformità e congruità delle spese?
            Grazie!

            Dal web:


            "Mentre, per tutti gli altri Bonus edilizi è previsto che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura il contribuente deve richiedere, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi, e i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.

            Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri Bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell'11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), ha già ricevuto la fattura ed è stata saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico. Questo, anche se alla data dell’11 novembre, non è stata inviata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

            L'obbligo non sussiste anche nell’ipotesi in cui, prima del 12 novembre è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto mediante la relativa annotazione in fattura, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

            Inoltre, viene precisato che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese."

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            • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio

              Ancora una volta poca chiarezza nella giungla dei bonus e delle relative detrazioni

              Ho ricevuto e pagato prima dell’11 settembre 2021 una fattura per lavori legati al Bonus casa 50%.
              Vorrei cedere IL credito d'imposta alle Poste.
              Secondo voi sono esentato dall’obbligo di presentazione del visto di conformità e congruità delle spese ?
              Per le spese effettuate con fattura e bonifico entro il 11 novembre non occorre nè visto di conformità nè asseverazione tecnica e la pratica può essere inviata ad agenzia entrate per la cessione.

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              • Stasera abbiamo consegnato la prima pratica al CAF con la nuova procedura: il Caf metterà il visto di conformità e noi come ditta fornitrice dell'impianto gli abbiamo fornito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come attestazione di congruità dei costi, secondo quanto previsto dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020, a cui si fa riferimento anche nel recente Decreto Antifrode.

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                • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio

                  Per le spese effettuate con fattura e bonifico entro il 11 novembre non occorre nè visto di conformità nè asseverazione tecnica e la pratica può essere inviata ad agenzia entrate per la cessione.
                  Purtroppo non è possibile se si vuole cedere il credito d'imposta a terzi.(POSTE)
                  Infatti nel sito dell'ADE non è consentito inserire la cessione del credito se questo è stato richiesto dopo il 12 novembre! Nonostante la fattura e il pagamento (con bonifico parlante) abbiano data antecedente al 12 novembre 2021!!!!!

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                  • C'è un emendamento che permetterà la conversione in legge del decreto antifrode direttamente con la legge di bilancio. Nello stesso emendamento c'è scritto che il visto di conformità per i bonus minori dovrebbe essere eliminato... Lasceranno solo il discorso della congruità dei prezzi. E' però necessario attendere che diventi legge, quindi se ne riparla a fine dicembre...


                    come ditta fornitrice dell'impianto gli abbiamo fornito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come attestazione di congruità dei costi, secondo quanto previsto dal Decreto Requisiti del 6 Agosto 2020
                    Avete effettuato un computo metrico dettagliato o avete indicato che genericamente vengono rispettati i costi/prezzi previsti dal decreto requisiti?

                    saluti

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                    • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio

                      Per le spese effettuate con fattura e bonifico entro il 11 novembre non occorre nè visto di conformità nè asseverazione tecnica e la pratica può essere inviata ad agenzia entrate per la cessione.
                      Ripeto..... non si può fare! Il software dell'agenzia entrate non accetta pratiche di cessione credito che abbiano una data successiva al 12 novembre!!!!
                      Quindi l'ADE non tiene conto della data della fattura (3 novembre 2021) e del relativo pagamento con bonifico parlante effettuato il 10 novembre 2021.
                      Follia.....

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                      • ENEA risponde così.......

                        Gentile utente,
                        il Decreto Antifrode n. 157 dell'11 Novembre 2021, nelle more della sua definitiva conversione in legge, non introduce per l'ENEA alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente.
                        Per le casistiche e le modalità applicative è consigliabile fare riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29.11.2021.

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                        • Avete effettuato un computo metrico dettagliato o avete indicato che genericamente vengono rispettati i costi/prezzi previsti dal decreto requisiti?

                          saluti[/QUOTE]

                          Solo semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su facsimile della dichiarazione richiesta da Deloitte.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio

                            Per le spese effettuate con fattura e bonifico entro il 11 novembre non occorre nè visto di conformità nè asseverazione tecnica e la pratica può essere inviata ad agenzia entrate per la cessione.
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                            • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
                              Ripeto..... non si può fare! Il software dell'agenzia entrate non accetta pratiche di cessione credito che abbiano una data successiva al 12 novembre!!!!
                              Quindi l'ADE non tiene conto della data della fattura (3 novembre 2021) e del relativo pagamento con bonifico parlante effettuato il 10 novembre 2021.
                              Follia.....

                              Purtroppo non so darti un consiglio perchè non sono un commercialista. Mi sembra però strano che la stessa agenzia entrate dica una cosa e poi sul portale non si possa fare.
                              Ultima modifica di nll; 02-12-2021, 17:45. Motivo: Riparato tag QUOTE incompleto

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                              • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio


                                Purtroppo non so darti un consiglio perchè non sono un commercialista. Mi sembra però strano che la stessa agenzia entrate dica una cosa e poi sul portale non si possa fare.
                                Concordo co te, ma con le circolari, e non solo, dell'Agenzia è sempre vero tutto e il contrario di tutto!
                                Ti posso confermare che ho provato ad inserire la pratica, ma non si può proprio!
                                Forse la risposta sta nell'interpretazione di queste poche righe.....


                                1.2.3. Ambito di applicazione temporale

                                L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio,
                                si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi).

                                Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate10.

                                Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

                                Con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, è stato precisato che non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa

                                10 Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla stipula di accordi riguardanti le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, si rinvia alle indicazioni rese al paragrafo
                                1.1.1.1.13

                                in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata.
                                In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con il citato provvedimento prot. n. 312528 del 2021 (Quadro D - dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio dell’opzione”).

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                                • Hai provato a sentire il Servizio Assistenza dell'Agenzia Entrate per spiegare la situazione?
                                  E comunque, perchè nella data di cessione/sconto, non metti la data della fattura? In fondo è in quel momento che si è creato il credito da cedere...


                                  @Bocalb
                                  Solo semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio, su facsimile della dichiarazione richiesta da Deloitte.
                                  Potresti allegare il fac-simile se non ti dispiace? Anche in pvt se vuoi...

                                  ​​​​​​​saluti

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                    [...] perchè nella data di cessione/sconto, non metti la data della fattura? [...]
                                    è richiesta la data del contratto col Cessionario (che come specificato deve essere già stato sottoscritto). Se metti una qualsiasi altra data poi il sistema del cessionario, interagendo con quello della Agenzia delle Entrate, non accetterà la cessione poiché troverà una discrepanza rispetto alla data a lui nota.
                                    ...

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                                    • In allegato fac- simile Deloitte Asseverazione: in alternativa al tecnico abilitato la dichiarazione può essere firmata dal responsabile della ditta esecutrice ( per i lavori previsti dalle norme come caldaie e pompe calore con potenza inferiore a 100 Kw).
                                      File allegati

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                                      • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                        è richiesta la data del contratto col Cessionario (che come specificato deve essere già stato sottoscritto). Se metti una qualsiasi altra data poi il sistema del cessionario, interagendo con quello della Agenzia delle Entrate, non accetterà la cessione poiché troverà una discrepanza rispetto alla data a lui nota.

                                        Purtroppo pare che, oltre ad avere ricevuto la fattura, averla saldate con bon. parlante devi anche aver avviato la pratica di cessione del credito!
                                        Tutto entro il 12 Novembre....
                                        Ultima modifica di NoTeck; 03-12-2021, 17:45.

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                                        • Ogni giorno esce una novità: la nostra banca BCC per pagare gli ultimi crediti acquistati pretende una dichiarazione rilasciata da un commercialista che i crediti alla data del 12 Nov. erano già nel cassetto fiscale della ns. ditta. Stiamo parlando di una trentina di lavori per circa 80.000 euro fatturati.

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                                          • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                            è richiesta la data del contratto col Cessionario (che come specificato deve essere già stato sottoscritto). Se metti una qualsiasi altra data poi il sistema del cessionario, interagendo con quello della Agenzia delle Entrate, non accetterà la cessione poiché troverà una discrepanza rispetto alla data a lui nota.
                                            grazie per la segnalazione.....

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                                            • Condivido in toto quanto dichiarato:

                                              Verifica di congruità: l'intervista


                                              Tutte e tre le domande hanno un comune denominatore: uno schizoide modo di agire del legislatore.

                                              Dal decreto Rilancio ad oggi è stato un profluvio di interventi, nuove regolazioni, modifiche, integrazioni, cambi di validità temporali, correzioni, pronunce di organismi centrali e periferici dello Stato che ne disciplinavano la fruizione in maniera sempre diversa.

                                              In poco meno di 18 mesi abbiamo registrato ben oltre 1000 interventi, di vario rango, che spiegavano al povero fruitore come poteva accedere ai vari bonus; abbiamo registrato: - Pronunce della Agenzie delle entrate nelle sue varie articolazioni centrali/regionali/provinciali - Interpellanze parlamentari e risposte del MEF - Decreti attuativi che definivano, tra l’altro, modulistiche e requisiti - Pareri del CSLLP - FAQ della ENEA - Decreti del MISE e del MIT - Previsioni nella legge di bilancio.

                                              Ovviamente non tutte le “pronunce” sopra richiamate avevano un medesimo ed univoco filo conduttore, anzi quello che emerge è un quadro assolutamente mutevole dove la unica certezza è la indeterminatezza della disciplina invocabile.

                                              Da ultimo il decreto “anti frode” interviene disciplinando nuovamente in maniera diversa la materia di alcuni bonus senza preoccuparsi di prevedere un regime transitorio non considerando che la gran parte degli interventi sono in corso di esecuzione da tempo.

                                              Ciò non bastasse è intervenuta anche la circolare 16/E dell’AdE che il 29 novembre ha ritenuto opportuno effettuare nuovi chiarimenti.

                                              Relativamente agli interventi in corso di esecuzione o prossimi all’avvio dei lavori, la Circolare in commento ha introdotto una modifica alla usuale metodologia di valutazione, da parte dei tecnici abilitati, della congruità delle spese effettuate, che prima del DL “Anti Frodi” era riservata ai soli interventi da “Superbonus 110%” (sia energetici, sia antisismici) e che il DL di novembre 2021 ha esteso anche ai bonus ordinari.

                                              Sulla questione, nella Circolare si afferma che: “Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.”

                                              Ora, il rimando contenuto nel DL 157/2021 alle modalità previste dall’articolo 119 comma 13-bis del DL 34/2021 per l’asseverazione delle spese sta generando notevole confusione, in quanto esclude - per le spese diverse da quelle per ecobonus - l’utilizzo del prezzario DEI per la valutazione della congruità delle spese, come, viceversa, previsto dal decreto 6 agosto 2020.

                                              Infatti, i commi 13 e 13-bis dell’art. 119 assegnano al decreto MISE la definizione delle modalità attuative delle asseverazioni, sia per i requisiti tecnici (limitatamente a quelli relativi all’ecobonus, visto che quelli per il sisma bonus sono regolati con apposito decreto del MIMS), sia per la congruità delle spese (che si riferiscono ad entrambi gli interventi). Ciò risulta evidente nel comma 13-bis che fa riferimento proprio al decreto del MISE.

                                              Pur tuttavia non è giustificabile una diversità di valutazione per uguali lavorazioni, spesso presenti sia negli interventi di eco bonus che di sisma bonus. A puro titolo di esempio, la spesa per la tinteggiatura di una parete esterna a conclusione di un intervento di isolamento termico della stessa è corretto asseverarla sulla base del prezzario regionale o di quello della DEI, ma se la stessa tinteggiatura è a conclusione di un intervento di messa in sicurezza sismica di quella parete, l’asseverazione si dovrebbe basare sul prezzario regionale o dei listini della camera di commercio, o dei prezzi correnti di mercato, ma non su quello della DEI.

                                              È indispensabile dare, con la massima urgenza, una chiara indicazione, confermando l’utilizzabilità dei prezzari regionali e di quelli DEI sia per eco che sisma bonus che per gli altri bonus ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare anche gli altri riferimenti citati nel sopra richiamato comma 13-bis ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%.

                                              ANCE ha sempre invocato la necessità di interventi migliorativi che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la fruizione dei vari bonus, quali ad esempio: a) Prezzari di riferimento (come nel 110) per tutti i bonus, b) Imprese qualificate per eseguire i lavori. Un conto sono miglioramenti e chiarimenti puntuali e tutto altro è il rimettere continuamente in gioco ogni punto fermo in un perenne gioco dell’oca.

                                              Abbia il coraggio il legislatore di ufficializzare la morte dei vari bonus edilizi perché questo modo di legiferare non può trovare giustificazione nella svista normativa quanto in una vera e propria volontà di chiudere la stagione dei bonus.

                                              Non riusciamo a comprendere con questi continui stop and go in tutti i campi quale sia il disegno industriale che il legislatore ha in mente per il nostro Paese.

                                              Francamente è tutto svilente e mortificante per chi tenta di svolgere con onestà il proprio mestiere.

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                                              • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
                                                Condivido in toto quanto dichiarato:

                                                Verifica di congruità: l'intervista


                                                Tutte e tre le domande hanno un comune denominatore: uno schizoide modo di agire del legislatore.

                                                Dal decreto Rilancio ad oggi è stato un profluvio di interventi, nuove regolazioni, modifiche, integrazioni, cambi di validità temporali, correzioni, pronunce di organismi centrali e periferici dello Stato che ne disciplinavano la fruizione in maniera sempre diversa.

                                                In poco meno di 18 mesi abbiamo registrato ben oltre 1000 interventi, di vario rango, che spiegavano al povero fruitore come poteva accedere ai vari bonus; abbiamo registrato: - Pronunce della Agenzie delle entrate nelle sue varie articolazioni centrali/regionali/provinciali - Interpellanze parlamentari e risposte del MEF - Decreti attuativi che definivano, tra l’altro, modulistiche e requisiti - Pareri del CSLLP - FAQ della ENEA - Decreti del MISE e del MIT - Previsioni nella legge di bilancio.

                                                Ovviamente non tutte le “pronunce” sopra richiamate avevano un medesimo ed univoco filo conduttore, anzi quello che emerge è un quadro assolutamente mutevole dove la unica certezza è la indeterminatezza della disciplina invocabile.

                                                Da ultimo il decreto “anti frode” interviene disciplinando nuovamente in maniera diversa la materia di alcuni bonus senza preoccuparsi di prevedere un regime transitorio non considerando che la gran parte degli interventi sono in corso di esecuzione da tempo.

                                                Ciò non bastasse è intervenuta anche la circolare 16/E dell’AdE che il 29 novembre ha ritenuto opportuno effettuare nuovi chiarimenti.

                                                Relativamente agli interventi in corso di esecuzione o prossimi all’avvio dei lavori, la Circolare in commento ha introdotto una modifica alla usuale metodologia di valutazione, da parte dei tecnici abilitati, della congruità delle spese effettuate, che prima del DL “Anti Frodi” era riservata ai soli interventi da “Superbonus 110%” (sia energetici, sia antisismici) e che il DL di novembre 2021 ha esteso anche ai bonus ordinari.

                                                Sulla questione, nella Circolare si afferma che: “Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.”

                                                Ora, il rimando contenuto nel DL 157/2021 alle modalità previste dall’articolo 119 comma 13-bis del DL 34/2021 per l’asseverazione delle spese sta generando notevole confusione, in quanto esclude - per le spese diverse da quelle per ecobonus - l’utilizzo del prezzario DEI per la valutazione della congruità delle spese, come, viceversa, previsto dal decreto 6 agosto 2020.

                                                Infatti, i commi 13 e 13-bis dell’art. 119 assegnano al decreto MISE la definizione delle modalità attuative delle asseverazioni, sia per i requisiti tecnici (limitatamente a quelli relativi all’ecobonus, visto che quelli per il sisma bonus sono regolati con apposito decreto del MIMS), sia per la congruità delle spese (che si riferiscono ad entrambi gli interventi). Ciò risulta evidente nel comma 13-bis che fa riferimento proprio al decreto del MISE.

                                                Pur tuttavia non è giustificabile una diversità di valutazione per uguali lavorazioni, spesso presenti sia negli interventi di eco bonus che di sisma bonus. A puro titolo di esempio, la spesa per la tinteggiatura di una parete esterna a conclusione di un intervento di isolamento termico della stessa è corretto asseverarla sulla base del prezzario regionale o di quello della DEI, ma se la stessa tinteggiatura è a conclusione di un intervento di messa in sicurezza sismica di quella parete, l’asseverazione si dovrebbe basare sul prezzario regionale o dei listini della camera di commercio, o dei prezzi correnti di mercato, ma non su quello della DEI.

                                                È indispensabile dare, con la massima urgenza, una chiara indicazione, confermando l’utilizzabilità dei prezzari regionali e di quelli DEI sia per eco che sisma bonus che per gli altri bonus ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare anche gli altri riferimenti citati nel sopra richiamato comma 13-bis ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%.

                                                ANCE ha sempre invocato la necessità di interventi migliorativi che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la fruizione dei vari bonus, quali ad esempio: a) Prezzari di riferimento (come nel 110) per tutti i bonus, b) Imprese qualificate per eseguire i lavori. Un conto sono miglioramenti e chiarimenti puntuali e tutto altro è il rimettere continuamente in gioco ogni punto fermo in un perenne gioco dell’oca.

                                                Abbia il coraggio il legislatore di ufficializzare la morte dei vari bonus edilizi perché questo modo di legiferare non può trovare giustificazione nella svista normativa quanto in una vera e propria volontà di chiudere la stagione dei bonus.

                                                Non riusciamo a comprendere con questi continui stop and go in tutti i campi quale sia il disegno industriale che il legislatore ha in mente per il nostro Paese.

                                                Francamente è tutto svilente e mortificante per chi tenta di svolgere con onestà il proprio mestiere.
                                                Più la caduta di un impero è vicina, più le leggi sono folli

                                                Frase impropriamente attribuita a Cicerone

                                                L'italia è ben lungi dall'essere un impero sia chiaro, ma le sue leggi sono indubbiamente sempre più folli.

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                                                • Bravo NO TECK : il tuo intervento coglie in pieno la situazione di caos in cui siamo costretti a lavorare.

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                                                  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                    In allegato fac- simile Deloitte [...]
                                                    questa sarebbe una "Attestazione di Congruità delle Spese" per interventi ordinari (i.e.: non-superbonus)? Non capisco perché mai fra gli Interventi selezionabili ci siano anche quelli relativi al 110%
                                                    ...

                                                    Commenta


                                                    • https://aic.camera.it/aic/scheda.htm...&ramo=C&leg=18

                                                      per rendere piú allegra la discussione.

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                                                      • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                        [...] in alternativa al tecnico abilitato la dichiarazione può essere firmata dal responsabile della ditta esecutrice
                                                        in tal caso, anche al responsabile della ditta sarà richiesto di sottoscrivere una polizza-asseverazioni specifica?

                                                        ...

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                                                        • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                          Bravo NO TECK : il tuo intervento coglie in pieno la situazione di caos in cui siamo costretti a lavorare.
                                                          Grazie Bocalb.
                                                          Ma anche per noi utenti la vita non è facile.
                                                          E' ormai estenuante la sola idea di fare dei lavori utilizzando gli attuali incentivi.
                                                          Personalmente ho avuto la "brillante idea" di effettuare lavori di manutenzione straordinaria conclusi nel mese di ottobre, fatturati e pagati con bonifico parlante nei primi giorni di Novembre. Ho optato per la cessione del credito, per non pesare sul bilancio del fornitore, e mentre attendevo l'attivazione del conto alle poste per l'apertura della pratica "CESSIONE CREDITO" (attivazione andata a buon fine il 14 Novembre) viene fuori il famigerato decreto che di fatto mi costringe ad ulteriori spese e a ritardi inaccettabili per le mie esigue finanze! Tutto ciò per ottenere un visto di conformità e di congruità non previsto e non richiesto alla data fine lavori e relativo pagamento.
                                                          Non è possibile che a pagare siano sempre le persone oneste...... per non parlare dei provvedimenti retroattivi!!!!

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                                                          • Come specificato nei chiarimenti rilasciati il 22 novembre 2021 dall'Agenzia, la nuova normativa si applica alle comunicazioni trasmesse telematicamente a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157), tuttavia, la medesima Amministrazione finanziaria ritenendo meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario,

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                                                            • "" In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis."

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