Sono di nuovo scintille sul pagamento dei cosiddetti
extraprofitti dell’energia. «Senza preavviso, gli operatori si sono visti recapitare dal Gestore dei Servizi Energetici
diffide a pagare in soli sette giorni somme relative alle fatture di rettifica emesse nel 2022 e non saldate, e richieste di pagamento di nuove fatture di rettifica per l’
energia venduta nel periodo fino a giugno 2023», spiega
Germana Cassar, partner e co-head Energy Sector di
Dla Piper a
MF-Milano Finanza. «Una mossa del tutto inaspettata, tanto più nell’attuale stadio del contenzioso. Il 6 febbraio 2925 sono state rese note le conclusioni dell’avvocato generale dello Stato ed è ormai prossima la pubblicazione della sentenza della
Corte di Giustizia Ue, attesa in aprile. Date le affermazioni dell’avvocato generale e l’intempestività delle richieste, questa mossa sembrerebbe nascondere la preoccupazione del governo sull’esito della vicenda».
Gli operatori si sono subito mobilitati, e si sono mosse anche le associazioni di categoria come
Italia Solare, che ha inviato un’istanza al Gse richiedendo di
sospendere per almeno 180 giorni i termini di pagamento. Un primo risultato è stato ottenuto.
«Al momento il Gse ha fatto sapere che non agirà per il
recupero degli importi fatturati fino alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue, ma sarebbe l’occasione per il governo di modificare l’art. 15 bis del Dl 4/2022 rendendolo conforme al diritto comunitario», osserva Cassar. Resta, infatti, il nodo delle
somme richieste, giudicate «abnormi ed errate».
Il meccanismo del prezzo medio
Cassar si riferisce in particolare al
prezzo di riferimento oltre il quale scatta l’extraprofitto, come prevede l’art. 15 bis del Dl 4/2022. Il calcolo è stato fatto sulla media aritmetica del
prezzo dell’energia nel periodo 2010-2020, differenziato per zona, da
56 euro/Mwh per il Sud a 58 euro/Mwh per il Nord e applicato per il periodo febbraio 2022-30 giugno 2023.
- «Il prezzo di riferimento si era rivelato sin da subito troppo basso, e con l’adozione del Regolamento Ue 1854/2022, era poi risultato pari a meno di un terzo di quello fissato a livello europeo di 180 euro/Mwh. L’Ue afferma che il prezzo di riferimento non deve colpire la redditività dell’impianto, ma solo i ricavi eccedenti da vendita di energia. Il presupposto era adottare una misura straordinaria per far fronte ai rincari dei prezzi seguiti all’invasione russa dell’Ucraina», afferma Cassar, «e non l’ennesimo atto retroattivo per tagliare i ricavi legittimamente attesi degli operatori, che hanno basato i propri business plan, dai quali dipende tuttora il pagamento di rate a banche e leasing, su importi a titolo di vendita dell’energia pari a 100-120 euro/Mwh, proprio facendo affidamento sulla curva del prezzo nelle ore in cui la domanda era ai massimi livelli». (riproduzione riservata)