Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante
combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di
energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente
inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente
considerata come energia elettrica rinnovabile.
Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni
di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti
esistenti;
b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si
rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di
gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C;
f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli
impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle
“Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative
GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del
Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI:
• la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali
e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina
specializzata;
• un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della
stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o
manutenzione del componente in questione.
pag. 10...sottolineatura e grassetto li ho messi io, attenzione che c'è (sempre a pag. 11 e 12) un apertura anche per gli impianti costruiti in data antecedente:
Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.