Facciamo chiarezza.
Impianto in regime RID non dice nulla in termini di individuazione nel TUA!
Un impianto con Licenza di esercizio si colloca nel campo di applicazione dell'art. 53, comma 1, lettera b (soggetto obbligato), pur potendo usufruire della convenzione RID. L'energia prodotta viene totalmente ceduta alla rete al netto degli autoconsumi (servizi di cabina, servizi esterni) alcuni sottoposti ad accise fino a maggio. (Si compilano i quadri A, G, uno o più quadri da J a O; i quadri N e O solo se la provincia ricade nei territori con autonomie speciali; P e Q se necessari)
Un impianto con Codice Ditta, avente una fornitura commerciale per l'alimentazione di tutti i servizi, deve osservare gli adempimenti ai sensi dell'art. 53-bis del TUA (soggetto non obbligato). Opera in RID e cede alla rete tutta l'energia prodotta. (Si compilano i quadri A e G)
Questa differenza implica, come risulta evidente, un approccio differente alla dichiarazione di consumo. Infatti le istruzioni per la compilazione distinguono le officine non in funzione della convenzione GSE bensì nelle modalità di esercizio di officina elettrica.
Quanto detto trova fondamento nei casi concreti di cui mi occupo ed è suffragato dalle diverse richieste inoltrate al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, richieste che seguono iter diversi in funzione proprio del diverso inquadramento legislativo.