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Buongiorno,
In merito al Regolamento di esercizio che prevede l'installazione di un nuovo impianto FTV con la presenza dell'impianto da 3,84KW già installato,le confermo quando detto venerdì.
Qui di seguito le riporto quello che mi ha riferito il collega che seguiva prima di me questa mansione.
anche se impianti inferiori ai 6Kw abbiamo sempre chiesto l’adeguamento della sezione esistente (devono dimostrarci solo che le soglie siano aperte almeno a 49-51Hz).
Il vecchio regolamento di esercizio prevedeva anche che, su richiesta del distributore, potesse esserci la necessità di modificare le soglie.
Il regolamento di esercizio nuovo non è in aggiunta al vecchio ma bensì lo sostituisce e pertanto deve essere completo di tutto.
Pertanto non possiamo accettare il RDE se non fanno quanto richiesto.
Se non riescono ad adeguare l’inverter,la soluzione è o la sostituzione o la posa di un SPI esterno che comanda tutto
Allego ulteriori precisazioni che venivano indicate nella fase di invalidazione dei Regolamenti che rientravano in questa casistica.
Come meglio specificato dalle FAQ del CEI le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 che impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata (campo di sovra/sotto frequenza e tensione e sistema di protezione di interfaccia, nell’ambito di quanto previsto dalla delibera AEEGSI 84/12) devono essere applicate a tutto l’impianto, compresa la sezione esistente;
Si ricorda che nell’ ambito di applicazione va sempre considerata la potenza nominale totale dell’ impianto di produzione (vecchio+nuovo) e inoltre si fa presente che come indicato anche sul precedente regolamento di esercizio il produttore è tenuto ad adeguare le soglie su richiesta del distributore.
Precisiamo inoltre che, la vecchia DK5940 prevedeva l’allargamento delle soglie a 49-51 su richiesta del distributore ed è il motivo per cui la delibera 84 poi modificata dalla 243 ha dato queste come soglie, perché non prevedono alcun tipo di intervento monetario da parte del produttore per la sostituzione di apparati che rispettino tali requisiti in virtù del fatto che tali impianti saranno comunque oggetto di automatico adeguamento, nel medio termine, alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia.
Poiché le tempistiche non sono stringenti, va precisato inoltre che come considerato anche dalla delibera 243 gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore; tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.