Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e
su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il
servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua
prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale
e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le
caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti
dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il
coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera
parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e
non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del
coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima
porzione della copertura;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a
nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si
effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.
Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.
1.4.2 Riqualificazioni energetiche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono
interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al
paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione,
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.