Come richiamato nel testo dell’interrogazione in oggetto, a seguito del blackout che ha coinvolto il Termoutilizzatore di Brescia l’8 agosto 2012 - con superamento dei limiti di emissione giornalieri per i parametri CO e COT - e sulla base delle successive relazioni di ARPA (trasmesse il 30/08/2012 e il 28/09/2012), il 09/10/2012 i competenti uffici regionali hanno provveduto ad adottare un provvedimento di diffida nei confronti di APRICA S.p.a. (ora A2A Ambiente S.p.a.).
Il provvedimento prescriveva alla società di: - rispettare i limiti alle emissioni stabiliti nell’AIA, rilasciata con d.d.s. n 13335/08; - proporre eventuali interventi finalizzati a garantire la chiusura delle serrande di tutte le linee di incenerimento in situazioni emergenziali; - presentare un piano, con relativo cronoprogramma, per: o la pulizia della linea 2 di evacuazione fumi; o l’aggiornamento della procedura di emergenza per assicurare il rispetto dei limiti in tutte le condizioni, comprese quelle emergenziali. A seguito della diffida, anche sulla base della relazione finale di verifica ispettiva di ARPA del 05/11/2012, è stato inoltre avviato un percorso di dettagliata definizione degli interventi da apportare all’impianto per migliorarne l’affidabilità anche in situazioni di emergenza, confluito nel procedimento di rinnovo dell’AIA.
In ogni caso, già nelle more del rinnovo dell’AIA (provvedimento del 25/02/2014), la Ditta ha effettuato i seguenti interventi:
• realizzazione di un collegamento di riserva in media tensione, installazione di una nuova cabina di distribuzione e di utenza e implementazione di una nuova logica di commutazione per l’alimentazione di emergenza, al fine di ridurre le probabilità di blackout; • modifica della logica di regolazione della turbina e dei settaggi delle relative protezioni elettriche per consentire il passaggio dal funzionamento del turbo-alternatore in parallelo alla rete al funzionamento in isola con erogazione delle potenza elettrica sui servizi ausiliari, al fine di garantire l’alimentazione elettrica delle linee di abbattimento fumi anche in caso di blackout; • emissione di una nuova istruzione operativa per la gestione della fermata di emergenza in caso di blackout generale;
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• definizione di una procedura operativa per le attività di manutenzione ed esecuzione di test sulla protezione differenziale per evitare il ripetersi di una situazione simile a quella che aveva causato il blackout del 08/08/2012; • revisione delle procedure dei sistemi di emergenza.
Gran parte delle prescrizioni/condizioni contenute nella diffida sono state poi dettagliate e ampliate nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’AIA, iniziato con il deposito dell’istanza di rinnovo (in atti regionali prot. Z1.2013.005185 del 27/02/2013) e terminato con l’emissione del d.d.s. n. 1494 del 25/02/2014.
Il provvedimento conteneva una serie di prescrizioni, cui la ditta ha prontamente ottemperato, trasmettendo: • con nota prot. T1.2014.0029308 del 25/06/2014, l'aggiornamento della procedura di ammissione dei rifiuti, in ottemperanza alla prescrizione F.2.1, e una procedura operativa per l’acquisizione e il trattamento dei rifiuti identificati dal CER 18 01 07 (sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06*), in ottemperanza alla prescrizione E.5.2, capo XXXIII dell’AIA; • con nota prot. T1.2014.0029304 del 25/06/2014, il protocollo operativo di pulizia dei canali di fumo da applicare successivamente ad eventi che possano generare un accumulo di inquinanti, in ottemperanza alla prescrizione E.6, capo VI dell’AIA, nonché l’aggiornamento della procedura interna per il controllo radiometrico condotta sui rifiuti conferiti e prodotti, in ottemperanza alla Prescrizione E.11 dell’AIA; • con nota prot. T1.2014.0024481 del 27/05/2014, la comunicazione di messa in esercizio dei polverometri elettrodinamici di backup; • con nota T1.2014.0025442 del 03/06/2014 la messa in esercizio delle serrande del condotto di ricircolo fumi, in ottemperanza alla prescrizione E.6., capo VI dell’AIA.
Pertanto, con nota in atti regionali prot. T1.2014.0047238 del 13/10/2014, gli uffici regionali hanno provveduto a richiedere ad ARPA un parere in merito alla conclusione del procedimento di diffida. L’Agenzia regionale ha riscontrato la richiesta nel dicembre 2014, inviando una relazione finale di verifica ispettiva, nella quale si afferma che “solo relativamente all’assicurazione del rispetto dei limiti di CO e COT in tutte le condizioni, comprese quelle emergenziali, non risulta pienamente superata la criticità di cui alla diffida della Regione Lombardia del 09/10/2012”. Nella stessa relazione ARPA ha riportato la lista dei 26 eventi che hanno comportato, tra il 2013 e il 2014, un esercizio diverso dal normale funzionamento (come ad esempio eventi di manutenzione programmata, straordinaria o anomalie di funzionamento), evidenziando come tre di questi abbiano comportato un superamento dei valori limite di emissione per il parametro CO. In dettaglio: ? 27/09/2013 A seguito di un guasto ad un trasformatore, la caldaia della linea 3 è andata in blocco e 3 valori semiorari del CO sono risultati maggiori al limite di 100 mg/Nmc;
? 24/12/2013 A seguito di un arresto della turbina a vapore per un guasto di una scheda elettronica, il blocco delle linee di combustione ha portato al superamento del valore
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limite semiorario del CO (100 mg/Nm3) per 2 semiore per la linea 1 e per 3 semiore per la linea 3;
? 31/08/2014 L’apertura dell’interruttore primario del trasformatore di alimentazione dei servizi ausiliari porta al superamento del valore limite di emissione semiorario del CO per 1 semiora (146.76 mg/Nm3 alle ore 20) per la linea 2 e per 12 semiore (dalle ore 20:30 del 31/08 alle ore 1:30 del 1/9) per la linea 3, con un valore massimo di 306.21 mg/Nm3). Ciò premesso, si evidenzia che la normativa applicabile nei casi di mancato rispetto dei limiti di CO, TOC e polveri in condizioni anomale di funzionamento è il comma 4 dell’art 237octiesdecies “Condizioni anomale di funzionamento” del d. lgs. 152/06, ai sensi del quale: “Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2, qualora il gestore decide di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.”. La disposizione riprende quanto già previsto dal comma 2 dell’art 16 del d.lgs. 133/05.
Secondo l’interpretazione di ARPA l’applicazione di tale disposizione comporta che i limiti alle emissioni di polveri, CO e TOC devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento dell’impianto. Ne deriva che ogni guasto, che comporti o richieda un blocco della combustione per un tempo sufficientemente lungo e che provochi un innalzamento dei valori di polveri, CO e TOC oltre i limiti, si configurerebbe come superamento sanzionabile dei valori limite di emissione.
Secondo l’interpretazione dello stesso disposto normativo che A2A ha rappresentato agli Uffici con successive comunicazioni, invece, il non superamento dei limiti di emissione di polveri, CO e TOC è solo la condizione per mantenere in attività l’impianto qualora si verifichino guasti la cui risoluzione non necessiti la fermata dell’impianto. Questa lettura sarebbe tanto più sostenibile in virtù dell’inciso, contenuto nel comma 4 dell’art. 237-octiesdecies, “qualora il gestore decide di ridurre l’attività”, originariamente non previsto nell’art 16 del d. lgs. 133/05 e introdotto nell’art 237-octiesdecies con il d.lgs. 46/14, ad evidenziare la volontà del legislatore statale di limitare la sua applicazione solo a questa specifica ipotesi.
Sul punto A2A ha anche evidenziato che in caso di guasti che richiedano o comportino l’arresto dell’impianto, pur essendo ovviamente arrestata tempestivamente l’alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione, il materiale presente sulla griglia, a meno di un immediato riavvio dell’impianto, è interessato da una combustione residua che spesso porta al superamento dei valori limite semiorari imposti dal d.lgs. 152/06 per il CO (100 mg/Nm3) e il TOC (20 mg/Nm3).
Stante da una parte la non univocità dell’interpretazione della normativa statale in materia di anomalie di funzionamento e dall’altra l’impossibilità di rifarsi a precedenti giurisprudenziali sulla portata dell’inciso relativo alla riduzione dell’attività (che, si ricorda, è stato inserito nel Codice dell’Ambiente solo lo scorso anno), gli uffici regionali hanno quindi ritenuto corretto chiedere un’interpretazione autentica al Ministero dell’Ambiente. La richiesta è stata formalizzata con nota in atti regionali prot. T1.2015.0003471 del 21/01/2015.
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Nell’ipotesi in cui il Ministero interpellato avallasse l’interpretazione restrittiva di ARPA, si procederà dunque alla comunicazione della notizia di reato alle competenti autorità giudiziarie e all’adozione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori di competenza regionale, con specifico riferimento ad un provvedimento di diffida che assegni all’azienda interessata un termine congruo per adeguarsi alle prescrizioni regionali, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29-decies del d.lgs. 152/06. (Valutare l’opportunità di esplicitare tale previsione in ogni caso prevista dai disposti normativi da attuarsi)
Si fa in generale presente l’impianto è presidiato e monitorato costantemente sia attraverso la verifica dei dati emissivi prodotti dal Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni e trasmessi secondo le procedure e le tempistiche previste dalla normativa, sia attraverso le verifiche in campo da parte di ARPA. Al riguardo si segnala che l’impianto, già oggetto di ispezione ordinaria nel 2014, sarà oggetto di verifica in campo anche nel 2015.
P.S. siamo nel 2020 !