Purtroppo confermo , a pag 246 è scritto con chiarezza che l'accumulo non è detraibile su impianto incentivato, cito fedelmente quanto riportato sulla circolare dell' A.D.E.
Per tali interventi, la detrazione:
?e? cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che
l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
?non e? cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del DI 19 febbraio 2007 e Circolare
19.07.2007 n. 46, paragrafo 5);
?e? comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di
attivita? commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw edi impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione(Risoluzione 2.04.2013 n. 22).
L'installazione del sistema di accumulo su un impianto da? diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi,in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impiantofotovoltaico stesso.
Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termo regolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che nonpresenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi diriqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 347, della legge . n. 296 del 2006 (Circolare 6.05.2016, n. 18, risposta 3.1).