6.1.4 Tariffa premio (TP) ai sensi del Decreto
L’energia elettrica condivisa (EAC) ha diritto, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale di ciascuno degli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, a una tariffa premio pari a:
- (TPAC) - 100 €/MWh nel caso in cui l’energia dell’impianto di produzione rilevi per una configurazione di gruppo di autoconsumatori;
- (TPCE) - 110 €/MWh nel caso l’energia dell’impianto di produzione rilevi per una configurazione di comunità di energia rinnovabile.
La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:
- alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione Superbonus 110%;
- alla quota di potenza quota d’obbligo Po;
- agli impianti fotovoltaici per i quali vige il divieto di accesso agli incentivi statali, ovvero con moduli collocati nelle aree definite al paragrafo 1.5.3.
Resta fermo il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell’impianto di produzione e la facoltà di cedere l’energia elettrica immessa dall’impianto al GSE.