Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP


Vipsolar fotovoltaico

Più che altro se ci fosse uno solerte , potrebbe chiederti come mai ci sono (se sono tante) immissioni senza che fossi autorizzato a farlo ?
 
[TABLE="border: 0, cellspacing: 0"]
[TR]
[TD]2023[/TD]
[TD]SI[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2022[/TD]
[TD]SI[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021[/TD]
[TD]NO[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
dal 2022 sì.

Da maggio 2021 (installazione) in base ai miei calcoli ho avuto:
2021 - 1000 kw circa di eccedenze
2022 - 3010 kw di eccedenze

Quindi il pagamento 334.23€ essendo del 15.06.2022 dovrebbe essere riferito alle eccedenze del 2021,anno però in cui avevo "Liquidazione eccedenze NO".
Ragazzi,
con i dati sopra riportati avrò questi accrediti, ma è normale? [TABLE="width: 401"]
[TR]
[TD="class: xl63, bgcolor: #f9f9f9, align: right"]2022[/TD]
[TD="class: xl63, bgcolor: #f9f9f9"]CONGUAGLIO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CS COMMA 5, ARTICOLO 5 DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08[/TD]
[TD="class: xl64, bgcolor: #f9f9f9"]838,15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl65, bgcolor: white, align: right"]2022[/TD]
[TD="class: xl65, bgcolor: white"]LIQUIDAZIONE ECCEDENZE[/TD]
[TD="class: xl66, bgcolor: white"]1309,61[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Credito anno precedente 227€
E ancora non mi è chiaro se il contributo in conto di scambio CS comma 5.... è da riportare come reddito nel 730 (questo nel prossimo anno)
 
Ultima modifica:
Mi sembra tutto normale.
Negli ultimi anni hai accumulato eccedenze, che l'anno scorso hai deciso di liquidare.
In totale, nel corso degli anni, hai accumulato eccedenze per 1309,61, che l'anno prossimo devi portare in dichiarazione redditi.
838€ rappresentano il CCS del 2022, ,che non va portato in dichiarazione redditi.
Saluti
 
Basta premere sulla freccia verde posta a fianco del nome dell'autore del messaggio che appare nella citazione bordata, e ti porta al messaggio origine dove è riportata la data...
:shocked: Non avevo mai fatto caso a quella freccia :sleepysmileyanim:... GRAZIE ...

@tonini_mingoni ..



MySolarFamily
Ah .. Bene ...forse potrebbe servire a qualcuno che conosco .. come ti trovi ?La consiglieresti?
 
Ma parlate dell'APP che infrange la clausola del contratto con GSE , di non dare le credenziali a terzi ?
 
salve,
a voi è comparsa la fattura della liquidazione delle eccedenze? A me ad oggi 20.5.2023 non appare, ma è normale? Solitamente al 20.5 erano sempre da fatturare...
 
Per il conguaglio RID niente di nuovo?
Per curiosità anni scorsi pagavano sul PMZ , non è che da meta 2022 devono calcolare l'orario come SSP e quindi stanno perdendo tempo per quello ?
 
Un mio cliente, che ha impianto in Conto Energia da 40 kW in BT in SSP, ha ricevuto oggi la seguente email. Qualcuno riesce ad interpretare?
_______________________________
Gentile XYZ
come noto il Decreto Legge 4/22, all’art. 15-bis, ha previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fosse applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, con riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
  1. impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  2. impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
L’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 115/22 ha prorogato al prossimo 30 giugno 2023 l’applicazione di tale meccanismo.
La Delibera 266/2022/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha dato attuazione alle predette disposizioni, è stata impugnata e annullata dal TAR Lombardia, sede di Milano, tuttavia l’esecutività della sentenza del TAR è stata sospesa dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1127/2023, a seguito degli appelli proposti dall’ARERA e dal GSE. Il GSE è quindi legittimato a dare attuazione all’art. 15-bis e alle conseguenti disposizioni dell’ARERA fatto salvo l’esito dei giudizi tuttora pendenti.
Nel seguito sono indicati i dati e le informazioni[SUP]*[/SUP] sulla base delle quali saranno elaborati i conguagli annuali PO-PMG o SSP (dati acquisiti dalla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – DSAN, ove presente, o elaborati da GSE nei casi in cui l’invio della DSAN non fosse necessario):
[TABLE="width: 0"]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"]% UP (quota % potenza UP rientrante nell’applicazione della norma)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"]100,00%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"]% Quota esclusione[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"]0,00%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"]% energia venduta sui mercati SPOT (K1)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"]100,00%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"]% energia venduta sui mercati LONG TERM (K2)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"]0,00%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="bgcolor: #ffffff"]Prezzo medio di cessione (€/MWh)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff"]Non disponibile[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*dati validi per le competenze al 31 dicembre 2022.
Si precisa che gli Operatori che:

  • abbiano inviato la DSAN di acconto in stato “approvata”,
  • non abbiano inviato la DSAN di acconto e per i quali ricorrano le condizioni di esenzione previste dalla Delibera,
dovranno in ogni caso provvedere all’invio della DSAN di conguaglio, secondo modalità e tempistiche che saranno rese nota dal GSE tramite specifica informativa che verrà pubblicata sul proprio sito istituzionale.
I corrispettivi derivanti dall’applicazione dalla norma in oggetto saranno elaborati in fase di emissione del conguaglio 2022, eventualmente compensando gli importi con gli ulteriori corrispettivi spettanti.
Infine, si ricorda che la Delibera 143/2023/R/eel dell’ARERA nel definire le modalità di applicazione della norma per le competenze relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, ha previsto che l’invio delle DSAN debba essere effettuato esclusivamente in fase di Conguaglio e che, in caso di intervento di rifacimento o potenziamento, anche con riferimento all’anno 2022, il GSE consentirà agli Operatori di dichiarare la data di entrata in esercizio dell’impianto qualora tale informazione non sia stata trasmessa da Terna. Le modalità di invio della relativa autodichiarazione verranno definite nelle Regole Tecniche, aggiornate ai sensi della Delibera.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una segnalazione tramite il Portale di Assistenza Clienti del sito GSE, mediante la funzionalità “Richiedi Supporto” selezionando il Servizio “Extra Profitti”; si prega di non rispondere alla presente mail.
Distinti saluti.
 
a noi c'hanno appioppato 30 euro di spese per una settimana di Dicembre, l'impianto è stato attivato il 23 Dicembre con esattezza...
Ora mi ritrovo con 60 euro di acconto SSP, 10 di pagamenti per il 2022 (8 giorni del 2022 per l'esattezza), 30 a debito per oneri GSE 2022 e altri 30 per il 2023.
Per ora è tutta remissione xD
 
t
ho mandato una mail all assistenza mi hanno risposto che a giorni pubblicano e si avrà anche la notifica via mail …. Sono passati 3 gg dalla mail ma ancora nulla ‍♂️

voglio far notare che se non fatturiamo entro oggi, perdiamo immediatamente un mese...e nel mio caso non parliamo di piccole cifre.
 
Finalmente mi hanno attivato lo SSP. Ovviamente attualmente non vedo alcuna misurazione o cifra, ma posso scegliere se fare liquidare o meno le eccedenze e per farlo ho tempo fino al prossimo 31 gennaio. Cosa succede se non le faccio liquidare? Rimangono lì per compensare i futuri consumi?
 
Finalmente mi hanno attivato lo SSP. Ovviamente attualmente non vedo alcuna misurazione o cifra, ma posso scegliere se fare liquidare o meno le eccedenze e per farlo ho tempo fino al prossimo 31 gennaio. Cosa succede se non le faccio liquidare? Rimangono lì per compensare i futuri consumi?

Esattamente. Le tue eccedenze vengono "valorizzate" ai prezzi zonali e accantonate. Se l'anno successivo avrai prelevato più di quanto immesso verrà "eroso" questo accantonamento, viceversa verrà incrementato.
 
Esattamente. Le tue eccedenze vengono "valorizzate" ai prezzi zonali e accantonate. Se l'anno successivo avrai prelevato più di quanto immesso verrà "eroso" questo accantonamento, viceversa verrà incrementato.

Quindi le eccedenze erose diventeranno a tutti gli effetti scambio e di conseguenza il rimborso sarà esentasse?
 
Le eccedenze sono la differenza tra il valore dell'energia immessa (CEI) e il valore dell'energia prelevata (OE).
CEI è calcolato col prezzo zonale MGP mentre OE col PUN.
Quindi le eccedenze dipendono sia da MGP che PUN.
Se ne hai di accumulate (perchè in precedenza hai avuto CEI maggiore di OE) quell'anno in cui hai OE maggiore di CEI,
la differenza la recuperi all'interno del Contributo di Scambio esentasse (ma solo la differenza.....non è detto che le recuperi tutte).
 

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